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Limiti alla trasformazione del contratto formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato
Vorrei sottoporvi un quesito relativo alla trasformazione di un contratto di formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato.
Nel dicembre 2012 un comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti bandisce un concorso per l'assunzione a tempo pieno di un Agente di Polizia Municipale con contratto di formazione lavoro per la durata complessiva di mesi 12.
Il comune in questione aveva avuto nel 2010 la cessazione di un vigile per mobilità verso altro ente e, da quel periodo fino alla stipula del CFL, il posto era sempre stato coperto con assunzioni a tempo determinato. In particolare specifico che in quel comune il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente era ed è inferiore al 35%.
Il sottoscritto risulta vincitore del concorso e viene stipulato il CFL per la durata di 12 mesi decorrenti dal marzo 2013 fino al marzo 2014.
Stante l'approssimarsi della scadenza, chiedo se vi siano ostacoli alla trasformazione del rapporto di formazione lavoro in rapporto a tempo indeterminato (ove questa fosse la volontà del comune).
Vi sono cause ostative legate al fatto che l'ultima cessazione di un vigile urbano (peraltro con mobilità verso altro ente) è del 2010? Vi è in base alla normativa vigente qualche altro limite alle assunzioni a tempo inderminato o la trasformazione del rapporto da CFL a tempo indeterminato, ove non considerata nuova assunzione, non è soggetta a limiti del turn over e/o ad altri eventuali limiti (considerato anche il fatto che il concorso venne bandito nel 2012, quando il comune non era ancora assoggettato al patto di stabilità)?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra cortese risposta.
Nel dicembre 2012 un comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti bandisce un concorso per l'assunzione a tempo pieno di un Agente di Polizia Municipale con contratto di formazione lavoro per la durata complessiva di mesi 12.
Il comune in questione aveva avuto nel 2010 la cessazione di un vigile per mobilità verso altro ente e, da quel periodo fino alla stipula del CFL, il posto era sempre stato coperto con assunzioni a tempo determinato. In particolare specifico che in quel comune il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente era ed è inferiore al 35%.
Il sottoscritto risulta vincitore del concorso e viene stipulato il CFL per la durata di 12 mesi decorrenti dal marzo 2013 fino al marzo 2014.
Stante l'approssimarsi della scadenza, chiedo se vi siano ostacoli alla trasformazione del rapporto di formazione lavoro in rapporto a tempo indeterminato (ove questa fosse la volontà del comune).
Vi sono cause ostative legate al fatto che l'ultima cessazione di un vigile urbano (peraltro con mobilità verso altro ente) è del 2010? Vi è in base alla normativa vigente qualche altro limite alle assunzioni a tempo inderminato o la trasformazione del rapporto da CFL a tempo indeterminato, ove non considerata nuova assunzione, non è soggetta a limiti del turn over e/o ad altri eventuali limiti (considerato anche il fatto che il concorso venne bandito nel 2012, quando il comune non era ancora assoggettato al patto di stabilità)?
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra cortese risposta.
vlade1967- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 24.02.14
re
in sintesi
tale trasformazione e' nuova assunzione mentre l'ente , comunque soggetto al patto nell'attuale, deve avere turn overo nel 40% derlla spesa dei cessti anno/anni precedenti ( 20% PER IL 2010) ed in ogni caso le mobilita'in uscita non sono cessazioni per cui a mio avviso , per quanto indicato, tale trasformazione non e' possibile
tale trasformazione e' nuova assunzione mentre l'ente , comunque soggetto al patto nell'attuale, deve avere turn overo nel 40% derlla spesa dei cessti anno/anni precedenti ( 20% PER IL 2010) ed in ogni caso le mobilita'in uscita non sono cessazioni per cui a mio avviso , per quanto indicato, tale trasformazione non e' possibile
Re: Limiti alla trasformazione del contratto formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato
Grazie per la pronta risposta.
Navigando nel vostro ottimo forum ho però trovato interpretazioni che mi sembrano contrastare con la risposta fornita al mio quesito.
Ad esempio, ad altro quesito veniva risposto che <<Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Tanto e' applicabile anche alla PA derivandone che una trasformazione contrattuale non e' nuova assunzione e non soggiace al limite del turn over>>. Nella risposta al mio quesito, invece, viene indicato che <<tale trasformazione è nuova assunzione>>.
Vi è poi un altro quesito, con una fattispecie similare a quella che vi ho sottoposto, al quale avete dato risposta positiva; tale quesito testualmente recitava: <<Paolo un'ulteriore delucidazione in merito. I comuni di fatto, prima di procedere ad assunzione con cfl devono già a monte verificare il rispetto della normativa in materia di assunzione? Esempio: mettiamo che nel 2013 un comune sotto i 5000 ab. soggetto a patto di stabilità decida di procedere ad assunzione con cfl di un agente, mettiamo che sia nell'intenzione del comune stabilizzare al termine dell'anno di formazione e lavoro il soggetto neoassunto. Il comune già al momento dell'assunzione con cfl deve verificare il rispetto della disciplina in materia di assunzioni giusto? del 40 % delle cessazioni intervenute nell'anno precedente salvo l'assunzione in deroga per turn over pieno in caso di spesa personale Inferiore al 35%? Giusto il mio ragionamento? Il comune prima di procedere a concorso valuta i requisiti per l'assunzione? Quindi nel mio specifico caso il comune già nel 2011 aveva già verificato la possibilità di assumere un agente rispettando le disposizioni in materia di assunzione di personale e la successiva entrata del comune nel patto di stabilità non va a pregiudicare la mia assunzione a t.i siccome la mia conversione non costituisce nuova assunzione e pertanto non è sottoposto ai nuovi limiti del turn over. Dunque per ordine. Il mio comune nel 2011 avrà in primo luogo verificato la disponibilità economica per l'assunzione. Proceduto a concorso. Assunzione con cfl con scadenza nel febbraio 2013. Poi nel 2013 conversione del cfl a tempo indeterminato senza incorrere nella limitazione derivante dall'ingresso del comune nel patto di stabilità, proprio per il fatto che la conversione non è nuova assunzione e il rispetto dei requisiti per procedere ad assunzione sono già stati fatti a monte nel 2011, ovvero rispetto di quel famoso 50% e spesa di personale inferiore a quella del 2008. Giusto il ragionamento logico?>>.
Ancora, in risposta ad altro quesito, veniva esposto che <<Considerato che si tratta di personale della P.M., in caso di rapporto tra spesa del personale spesa corrente inferiore al 35% è possibile procedere alla conversione anche infrannuale, in considerazione del costo del personale già sostenuto a tempo determinato (turn over al 100% e infrannuale secondo la corte dei conti lombardia)>>.
Da ultimo, veniva data risposta positiva anche al seguente quesito: <<Cari colleghi, vi chiedo un parere. Premesso che nel mio Comune nell'anno 2010: - è stato rispettato il patto di stabilità interno;
- è stato rispettato il limite di spesa del personale rispetto all'anno precedente; - il rapporto tra spese del personale e spesa corrente è inferiore al 35%; - nell'anno 2010 è cessato dal servizio personale inserito nell'area amministrativa e tecnica, chiedo se a fronte delle suddette numero 2 cessazioni dal servizio si possa procedere all'assunzione di istruttori di polizia municipale utilizzando il 100% del costo annuo delle cessazioni sopra descritte ai sensi della legge 220/2010 art. 1 comma 118 , il quale prevede, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti, la possibilità di assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fndamentali previste dall'art.21 comma 3 Lettera b) della legge 42/2009 ( nel nostro caso polizia municipale)>>.
Nel mio caso, oltre al rispetto del rapporto del 35%, vi sono altri tre elementi che non vi ho fornito nel quesito originario:
1) nel comune vi erano state due cessazioni per pensionamento nel 2011, quindi nell'anno precedente a quello in cui è stato bandito il concorso CFL (2012);
2) la spesa per la Polizia Municipale non aumenterebbe rispetto all'anno precedente con la trasformazione del CFL in TI (considerato il costo del personale a tempo indeterminato e determinato);
3) il corretto espletamento delle funzioni fondamentali dell'ente (nella specie quella di P.M.) che potrebbe essere compromesso, atteso che attualmente vi è un solo agente a tempo indeterminato e che il numero di due agenti a tempo indeterminato (previsti in pianta organica) rappresenterebbero il minimo essenziale per il corretto espletamento del servizio.
In linea con l'ultimo dei precedenti elementi integrativi vi sarebbe anche il parere della Corte dei Conti del Lazio del 12/10/2011, che in un passaggio recita: <<Ragioni di elementare coerenza, peraltro, inducono ad affermare che, avendo il limite di spesa in argomento carattere strutturale, (cfr. in particolare SS.RR. n. 27/2011) gli oneri sostenuti nel pregresso esercizio per il personale con rapporti di lavoro a tempo determinato venuti a scadenza vadano tenuti in considerazione ai fini del computo del 20%, alla stessa stregua di quelli inerenti alle cessazioni di personale a tempo indeterminato. Appare, infatti, in linea con l’impianto della norma, tener conto delle assunzioni a termine non solo per calcolare il rispetto dei limiti indicati, ma anche includerle nel computo delle minori spese da cessazioni rispetto all’anno precedente che il legislatore ha assunto a parametro di riferimento per la commisurazione del limite stesso. Diversamente opinando si aggraverebbe, impropriamente e senza alcun fondamento positivo, l’effetto penalizzate della norma, specie negli esercizi futuri. Considerato, poi, che la rigidità di un limite siffatto non può compromettere l'esercizio di funzioni indefettibili e neppure di attività di natura obbligatoria, il Collegio reputa, in aderenza a quanto evidenziato nella nota circolare n. 10/133/CR6/C1 del 18 novembre 2010 redatta congiuntamente dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica che esso non operi con riguardo alle assunzioni delle c.d. categorie protette ex lege n. 68/1999 nonché per quelle necessarie a fronteggiare lo svolgimento di attività urgenti ovvero infungibili ed essenziali>>.
Alla luce di queste ulteriori precisazioni (e delle risposte ai quesiti sopra indicati) si chiede un vostro parere sulla trasformazione del CFL in questione in contratto a tempo indeterminato.
Vi ringrazio nuovamente.
Navigando nel vostro ottimo forum ho però trovato interpretazioni che mi sembrano contrastare con la risposta fornita al mio quesito.
Ad esempio, ad altro quesito veniva risposto che <<Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Tanto e' applicabile anche alla PA derivandone che una trasformazione contrattuale non e' nuova assunzione e non soggiace al limite del turn over>>. Nella risposta al mio quesito, invece, viene indicato che <<tale trasformazione è nuova assunzione>>.
Vi è poi un altro quesito, con una fattispecie similare a quella che vi ho sottoposto, al quale avete dato risposta positiva; tale quesito testualmente recitava: <<Paolo un'ulteriore delucidazione in merito. I comuni di fatto, prima di procedere ad assunzione con cfl devono già a monte verificare il rispetto della normativa in materia di assunzione? Esempio: mettiamo che nel 2013 un comune sotto i 5000 ab. soggetto a patto di stabilità decida di procedere ad assunzione con cfl di un agente, mettiamo che sia nell'intenzione del comune stabilizzare al termine dell'anno di formazione e lavoro il soggetto neoassunto. Il comune già al momento dell'assunzione con cfl deve verificare il rispetto della disciplina in materia di assunzioni giusto? del 40 % delle cessazioni intervenute nell'anno precedente salvo l'assunzione in deroga per turn over pieno in caso di spesa personale Inferiore al 35%? Giusto il mio ragionamento? Il comune prima di procedere a concorso valuta i requisiti per l'assunzione? Quindi nel mio specifico caso il comune già nel 2011 aveva già verificato la possibilità di assumere un agente rispettando le disposizioni in materia di assunzione di personale e la successiva entrata del comune nel patto di stabilità non va a pregiudicare la mia assunzione a t.i siccome la mia conversione non costituisce nuova assunzione e pertanto non è sottoposto ai nuovi limiti del turn over. Dunque per ordine. Il mio comune nel 2011 avrà in primo luogo verificato la disponibilità economica per l'assunzione. Proceduto a concorso. Assunzione con cfl con scadenza nel febbraio 2013. Poi nel 2013 conversione del cfl a tempo indeterminato senza incorrere nella limitazione derivante dall'ingresso del comune nel patto di stabilità, proprio per il fatto che la conversione non è nuova assunzione e il rispetto dei requisiti per procedere ad assunzione sono già stati fatti a monte nel 2011, ovvero rispetto di quel famoso 50% e spesa di personale inferiore a quella del 2008. Giusto il ragionamento logico?>>.
Ancora, in risposta ad altro quesito, veniva esposto che <<Considerato che si tratta di personale della P.M., in caso di rapporto tra spesa del personale spesa corrente inferiore al 35% è possibile procedere alla conversione anche infrannuale, in considerazione del costo del personale già sostenuto a tempo determinato (turn over al 100% e infrannuale secondo la corte dei conti lombardia)>>.
Da ultimo, veniva data risposta positiva anche al seguente quesito: <<Cari colleghi, vi chiedo un parere. Premesso che nel mio Comune nell'anno 2010: - è stato rispettato il patto di stabilità interno;
- è stato rispettato il limite di spesa del personale rispetto all'anno precedente; - il rapporto tra spese del personale e spesa corrente è inferiore al 35%; - nell'anno 2010 è cessato dal servizio personale inserito nell'area amministrativa e tecnica, chiedo se a fronte delle suddette numero 2 cessazioni dal servizio si possa procedere all'assunzione di istruttori di polizia municipale utilizzando il 100% del costo annuo delle cessazioni sopra descritte ai sensi della legge 220/2010 art. 1 comma 118 , il quale prevede, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti, la possibilità di assunzioni per turnover che consentano l'esercizio delle funzioni fndamentali previste dall'art.21 comma 3 Lettera b) della legge 42/2009 ( nel nostro caso polizia municipale)>>.
Nel mio caso, oltre al rispetto del rapporto del 35%, vi sono altri tre elementi che non vi ho fornito nel quesito originario:
1) nel comune vi erano state due cessazioni per pensionamento nel 2011, quindi nell'anno precedente a quello in cui è stato bandito il concorso CFL (2012);
2) la spesa per la Polizia Municipale non aumenterebbe rispetto all'anno precedente con la trasformazione del CFL in TI (considerato il costo del personale a tempo indeterminato e determinato);
3) il corretto espletamento delle funzioni fondamentali dell'ente (nella specie quella di P.M.) che potrebbe essere compromesso, atteso che attualmente vi è un solo agente a tempo indeterminato e che il numero di due agenti a tempo indeterminato (previsti in pianta organica) rappresenterebbero il minimo essenziale per il corretto espletamento del servizio.
In linea con l'ultimo dei precedenti elementi integrativi vi sarebbe anche il parere della Corte dei Conti del Lazio del 12/10/2011, che in un passaggio recita: <<Ragioni di elementare coerenza, peraltro, inducono ad affermare che, avendo il limite di spesa in argomento carattere strutturale, (cfr. in particolare SS.RR. n. 27/2011) gli oneri sostenuti nel pregresso esercizio per il personale con rapporti di lavoro a tempo determinato venuti a scadenza vadano tenuti in considerazione ai fini del computo del 20%, alla stessa stregua di quelli inerenti alle cessazioni di personale a tempo indeterminato. Appare, infatti, in linea con l’impianto della norma, tener conto delle assunzioni a termine non solo per calcolare il rispetto dei limiti indicati, ma anche includerle nel computo delle minori spese da cessazioni rispetto all’anno precedente che il legislatore ha assunto a parametro di riferimento per la commisurazione del limite stesso. Diversamente opinando si aggraverebbe, impropriamente e senza alcun fondamento positivo, l’effetto penalizzate della norma, specie negli esercizi futuri. Considerato, poi, che la rigidità di un limite siffatto non può compromettere l'esercizio di funzioni indefettibili e neppure di attività di natura obbligatoria, il Collegio reputa, in aderenza a quanto evidenziato nella nota circolare n. 10/133/CR6/C1 del 18 novembre 2010 redatta congiuntamente dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e dal Dipartimento della Funzione Pubblica che esso non operi con riguardo alle assunzioni delle c.d. categorie protette ex lege n. 68/1999 nonché per quelle necessarie a fronteggiare lo svolgimento di attività urgenti ovvero infungibili ed essenziali>>.
Alla luce di queste ulteriori precisazioni (e delle risposte ai quesiti sopra indicati) si chiede un vostro parere sulla trasformazione del CFL in questione in contratto a tempo indeterminato.
Vi ringrazio nuovamente.
vlade1967- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 24.02.14
re
tutto rispettabile , tutto opinabile e plausibile ma il vero problema e' che qualcuno dovra' firmare la determina di assunzione ...domandate a quel signore
Re: Limiti alla trasformazione del contratto formazione lavoro in contratto a tempo indeterminato
Innanzi tutto mi complimento per la prontezza delle vostre risposte.
Non vorrei tuttavia essere stato frainteso: non cerco di convincere nessuno, ma questa discussione dovrebbe solo servire a cercare di chiarire alcuni aspetti della vicenda (potrei dire ... tipica italiana).
Ad esempio non mi sembra secondario il fatto che, al momento in cui venne bandito il concorso CFL, nell'anno precedente vi fossero state due cessazioni per pensionamento: nel momento della pubblicazione del bando il comune verifica la sussistenza dei presupposti per l'assunzione prevista dal concorso.
Né appare secondario chiarire se, agli effetti giuridici, la trasformazione sia o meno nuova assunzione. Il dubbio che rimane è sempre il medesimo: se al momento in venne bandito il concorso vi erano presupposti per farlo e se il CFL contiene "in nuce", per la sua natura, la possibilità di trasformazione in rapporto a TI, la valutazione dei requisiti per la trasformazione andrebbe (dal punto di vista logico) fatta risalendo al momento in cui venne bandito il concorso.
Se ci fossero eventuali altri pareri in merito della Corte dei Conti potrebbero servire a capire meglio la questione.
Grazie.
Non vorrei tuttavia essere stato frainteso: non cerco di convincere nessuno, ma questa discussione dovrebbe solo servire a cercare di chiarire alcuni aspetti della vicenda (potrei dire ... tipica italiana).
Ad esempio non mi sembra secondario il fatto che, al momento in cui venne bandito il concorso CFL, nell'anno precedente vi fossero state due cessazioni per pensionamento: nel momento della pubblicazione del bando il comune verifica la sussistenza dei presupposti per l'assunzione prevista dal concorso.
Né appare secondario chiarire se, agli effetti giuridici, la trasformazione sia o meno nuova assunzione. Il dubbio che rimane è sempre il medesimo: se al momento in venne bandito il concorso vi erano presupposti per farlo e se il CFL contiene "in nuce", per la sua natura, la possibilità di trasformazione in rapporto a TI, la valutazione dei requisiti per la trasformazione andrebbe (dal punto di vista logico) fatta risalendo al momento in cui venne bandito il concorso.
Se ci fossero eventuali altri pareri in merito della Corte dei Conti potrebbero servire a capire meglio la questione.
Grazie.
vlade1967- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 24.02.14
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