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http://www.irpef.info/Pensionamento e mobilità trasferimento in entrata
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Pensionamento e mobilità trasferimento in entrata
Alla luce della vigente normativa in materia di personale e tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali si chiede quanto segue:
un comune (soggetto a patto stabilità > 5.000 abitanti) nel corso dell'anno 2013 avrà un pensionamento di un dipendente cat. d.
presupponendo che per tale anno sia rispettato il rapporto spesa personale/spesa corrente, sia rispettato il patto dell'anno 2012 ed in via previsonale il 2013 e sia rispettato il principio della riduzione della spesa complessiva del personale rispetto al 2012, è possibile procedere alla sostituzione di tale dipendente con l'stitituto della mobilità da altro ente del comparto, pure soggetto ai vincoli assunzionali patto stablità?
grazie. chiedo, se possibile, la citazione di qualche deliberazione corte conti in materia.
un comune (soggetto a patto stabilità > 5.000 abitanti) nel corso dell'anno 2013 avrà un pensionamento di un dipendente cat. d.
presupponendo che per tale anno sia rispettato il rapporto spesa personale/spesa corrente, sia rispettato il patto dell'anno 2012 ed in via previsonale il 2013 e sia rispettato il principio della riduzione della spesa complessiva del personale rispetto al 2012, è possibile procedere alla sostituzione di tale dipendente con l'stitituto della mobilità da altro ente del comparto, pure soggetto ai vincoli assunzionali patto stablità?
grazie. chiedo, se possibile, la citazione di qualche deliberazione corte conti in materia.
SIMONE RENON- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 24.05.12
pensionamento
Trattandosi di pensionamento si assoggetta al limite del turn over ovvero nel 40% della spesa dei cessati anno precedente.
Ancorche' il bando debba essere preceduto da tentativo di mobilita' e' possibile procedere solo se il limite del 40% e' osservato.
Sull'argomento poi le corti dicono tutto e il contrario di tutto
Ancorche' il bando debba essere preceduto da tentativo di mobilita' e' possibile procedere solo se il limite del 40% e' osservato.
Sull'argomento poi le corti dicono tutto e il contrario di tutto
Re: Pensionamento e mobilità trasferimento in entrata
Io la vedo cosi:
1) per effettuare la mobilità devi aver rispettao il limite della spesa dle eprsonale
2) devi rispettare il limite del 50% della spesa ( comprese le partecipate)
3) devi aver rispettato il patto nell'anno precdente
4) devi rispettare in termini programmatici il patto ( qusto punto non è ben definito).
5) la mobilità deve avvenire tra enti soggetti alle stesse regole ( ossia tra solo tra comuni>5000, ossia sotot patto, o solo tra comuni<5000). Ovvio che dal 2013 anche glia ltri comuni vanno sotto patto qundi dovrebbe essere possibile)
a mio avviso il limite del 40% dei cessati si ha solo in caso di nuove assuzioni, altrimenti non vi è limite ( si deve ragioarei termini di spesadi comparto)
vedi anche questo post nella parte finale
https://entilocali.forumattivo.it/t1630-mobilita-in-entrata-quando-e-possibile
cito un paio di delibere corte toscana 294/2011/PAR, corte lombardia LOMBARDIA/79/2011/PAR ed ilsempre valido bertagna
http://www.gianlucabertagna.it/2011/02/23/corte-conti-lombardia-e-mobilita-nel-2011/
che scrive
Conclusivamente:
• la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
• perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
• il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata;
• qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).
1) per effettuare la mobilità devi aver rispettao il limite della spesa dle eprsonale
2) devi rispettare il limite del 50% della spesa ( comprese le partecipate)
3) devi aver rispettato il patto nell'anno precdente
4) devi rispettare in termini programmatici il patto ( qusto punto non è ben definito).
5) la mobilità deve avvenire tra enti soggetti alle stesse regole ( ossia tra solo tra comuni>5000, ossia sotot patto, o solo tra comuni<5000). Ovvio che dal 2013 anche glia ltri comuni vanno sotto patto qundi dovrebbe essere possibile)
a mio avviso il limite del 40% dei cessati si ha solo in caso di nuove assuzioni, altrimenti non vi è limite ( si deve ragioarei termini di spesadi comparto)
vedi anche questo post nella parte finale
https://entilocali.forumattivo.it/t1630-mobilita-in-entrata-quando-e-possibile
cito un paio di delibere corte toscana 294/2011/PAR, corte lombardia LOMBARDIA/79/2011/PAR ed ilsempre valido bertagna
http://www.gianlucabertagna.it/2011/02/23/corte-conti-lombardia-e-mobilita-nel-2011/
che scrive
Conclusivamente:
• la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell’art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
• perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche;
• il divieto di assunzione posto a carico degli enti locali inadempienti alle prescrizioni del patto ovvero nei quali l’incidenza sulla spesa di personale non sia inferiore al 40% del totale delle spese correnti, ex art. 76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008, è da intendersi esteso anche alle operazioni di mobilità in entrata;
• qualora si verifichino tutte le condizioni sopra richiamate i trasferimenti per mobilità non rientrano nei vincoli normativamente previsti in materia (quale, ad esempio, quello disposto per gli enti “virtuosi” nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente).
ullifa- Messaggi : 1813
Data d'iscrizione : 17.12.10
Età : 52
Re: Pensionamento e mobilità trasferimento in entrata
grazie mille per le risposte.
rispettando l'idea di tutti, anch'io sarei più propenso a vedere la questione come "allifa".
rispettando l'idea di tutti, anch'io sarei più propenso a vedere la questione come "allifa".
SIMONE RENON- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 24.05.12
convenzione
Nel caso si decida di procedere alla sostituzione mediante convenzione con altro comune o tramite sottoscrizione di contratto di collaborazione occorre rispettare comunque i parametri di cui sopra e anche quelli previsti dal comma 28 articolo 9 dl 78/2010?
condorisa- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 05.09.12
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