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http://www.irpef.info/IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
2 partecipanti
IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
Antefatto:
la nostra casa di famiglia (padre madre e 2 figli) e' sempre stata divisa in 4 parti: siamo dunque comproprietari al 25%.
Noi 2 figli, una volta adulti e andati a risiedere altrove con le nostre famiglie, abbiamo pagato l'ICI e poi L'IMU sul nostro quarto della casa di famiglia come seconda casa, mentre i nostri genitori continuavano ad abitarvi e pagavano il loro quarto come prima casa di residenza.
L'8 dicembre 2012 e' venuto a mancare nostro padre.
Dati i tempi ristretti, ho passato i calcoli dell'IMU ad un CAF, che ci ha comunicato che nostra madre, con la morte di babbo, ha acquisito il diritto di abitazione sulla casa di famiglia come coniuge superstite, per cui, dall' 8/12/12 in poi spetta a lei il pagamento dell'IMU al 100% sulla casa di famiglia, indipendentemente dalle quote gia' esistenti e di quelle spettanti per l'eredita'.
E' corretto quanto dice il CAF?
Ho letto svariati post sul tema "diritto di abitazione", ma quando si parla di comproprieta' precedente al decesso la cosa si fa molto confusa, e ho il dubbio che il diritto di abitazione non si possa applicare in questo caso - anche se e' ovvio che di fatto mia madre continuera' ad abitare nella casa di famiglia e nessuno di noi figli le neghera' mai tale diritto.
Nel caso sia o non sia corretto quanto affermato dal CAF, qual e' l'esatta parte di normativa a cui fare riferimento (nel merito della precedente comproprieta')?
Grazie anticipatamente,
July
la nostra casa di famiglia (padre madre e 2 figli) e' sempre stata divisa in 4 parti: siamo dunque comproprietari al 25%.
Noi 2 figli, una volta adulti e andati a risiedere altrove con le nostre famiglie, abbiamo pagato l'ICI e poi L'IMU sul nostro quarto della casa di famiglia come seconda casa, mentre i nostri genitori continuavano ad abitarvi e pagavano il loro quarto come prima casa di residenza.
L'8 dicembre 2012 e' venuto a mancare nostro padre.
Dati i tempi ristretti, ho passato i calcoli dell'IMU ad un CAF, che ci ha comunicato che nostra madre, con la morte di babbo, ha acquisito il diritto di abitazione sulla casa di famiglia come coniuge superstite, per cui, dall' 8/12/12 in poi spetta a lei il pagamento dell'IMU al 100% sulla casa di famiglia, indipendentemente dalle quote gia' esistenti e di quelle spettanti per l'eredita'.
E' corretto quanto dice il CAF?
Ho letto svariati post sul tema "diritto di abitazione", ma quando si parla di comproprieta' precedente al decesso la cosa si fa molto confusa, e ho il dubbio che il diritto di abitazione non si possa applicare in questo caso - anche se e' ovvio che di fatto mia madre continuera' ad abitare nella casa di famiglia e nessuno di noi figli le neghera' mai tale diritto.
Nel caso sia o non sia corretto quanto affermato dal CAF, qual e' l'esatta parte di normativa a cui fare riferimento (nel merito della precedente comproprieta')?
Grazie anticipatamente,
July
july68- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 14.12.12
Re: IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
nel caso non risulta applicabile il diritto d'abitazione del coniuge superstite di cui mall'art.540 cc
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, rappresenta un prelegato (legato fatto a un erede o a uno dei coeredi oltre alla porzione che gli spetta) ex lege (quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità) per effetto del quale al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
Pertanto la norma cita testualmente "e di proprietà del defunto o comuni" - quindi in caso di comproprietà con terzi della casa familiare (anche se nel caso i figli) la dottrina dominante non ritiene applicabile il diritto d'abitazione in quanto la comproprietà con i terzi della casa familiare farebbe venir meno i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.
Il diritto d'abitazione del coniuge superstite, previsto dall'art. 540 c.c., così come modificato dalle l. 19 maggio 1975 n. 151, rappresenta un prelegato (legato fatto a un erede o a uno dei coeredi oltre alla porzione che gli spetta) ex lege (quindi il coniuge acquista tali diritti anche se rinunzia all'eredità) per effetto del quale al coniuge superstite sono riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni".
Pertanto la norma cita testualmente "e di proprietà del defunto o comuni" - quindi in caso di comproprietà con terzi della casa familiare (anche se nel caso i figli) la dottrina dominante non ritiene applicabile il diritto d'abitazione in quanto la comproprietà con i terzi della casa familiare farebbe venir meno i presupposti per il diritto di abitazione ed uso, visto che non può essere realizzato l'interesse del coniuge superstite al pieno godimento dei beni in oggetto dei diritti stessi.
Re: IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
Grazie della risposta.
Ho parlato con il CAF, ci ha proposto questa alternativa: noi figli pagheremo, per il mese di dicembre, il nostro 25% con l'aliquota per abitazione in uso gratuito parenti (consegnando anche un modulo in comune entro il 31/12), mentre mia madre paghera' il suo 25%, piu' il 25% che era di nostro padre, con l'aliquota agevolata al 4 per mille.
L'IMU pero' verra' versata interamente da nostra madre, perche' il versamento anche in nome e per conto di altri coobbligati è esplicitamente ammesso dal Regolamento del nostro comune:
"L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l’intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini."
Scusate, sono sfiancata da questi argomenti...
July
Ho parlato con il CAF, ci ha proposto questa alternativa: noi figli pagheremo, per il mese di dicembre, il nostro 25% con l'aliquota per abitazione in uso gratuito parenti (consegnando anche un modulo in comune entro il 31/12), mentre mia madre paghera' il suo 25%, piu' il 25% che era di nostro padre, con l'aliquota agevolata al 4 per mille.
L'IMU pero' verra' versata interamente da nostra madre, perche' il versamento anche in nome e per conto di altri coobbligati è esplicitamente ammesso dal Regolamento del nostro comune:
"L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l’intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini."
Scusate, sono sfiancata da questi argomenti...
July
july68- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 14.12.12
Re: IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
una soluzione che mi sembra pasticciata
si mette una "toppa" con l'uso gratuito e si applica parzialmente il diritto d'abitazione per il 25%, diritto d'abitazione che per quanto già espresso non risulta applicabile
cmq se per voi ed il caf questa è una soluzione, nulla da eccepire
si mette una "toppa" con l'uso gratuito e si applica parzialmente il diritto d'abitazione per il 25%, diritto d'abitazione che per quanto già espresso non risulta applicabile
cmq se per voi ed il caf questa è una soluzione, nulla da eccepire
Re: IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
Ok, stanotte ci penso
Se si dovesse adottare la soluzione piu' pulita per l'IMU, e dividere il 25% di nostro padre (per l'ultimo mese) fra noi figli e nostra madre, noi pagheremmo come se fosse seconda casa, ma nostra madre - che continua a vivere in quella casa - potrebbe usufruire per quel 1/12 dell'aliquota agevolata al 4 per mille come abitazione principale?
Penso di si....
July
Se si dovesse adottare la soluzione piu' pulita per l'IMU, e dividere il 25% di nostro padre (per l'ultimo mese) fra noi figli e nostra madre, noi pagheremmo come se fosse seconda casa, ma nostra madre - che continua a vivere in quella casa - potrebbe usufruire per quel 1/12 dell'aliquota agevolata al 4 per mille come abitazione principale?
Penso di si....
July
july68- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 14.12.12
Re: IMU: diritto di abitazione su abitazione in precedente comproprieta' genitori+figli
- vostra madre, che continua a vivere in quella casa, usufruisce, per la sua quota di proprietà, dell'aliquota agevolata al 4 per mille come abitazione principale e detrazione euro 200
- i figli, ciascuno per la propria quota, seconda casa senza detrazione
- i figli, ciascuno per la propria quota, seconda casa senza detrazione
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