Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Argomenti simili
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
Immobili fantasma  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
Immobili fantasma  EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
Immobili fantasma  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
Immobili fantasma  EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
Immobili fantasma  EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Immobili fantasma  EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
Immobili fantasma  EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Immobili fantasma  EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Immobili fantasma  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
Immobili fantasma  EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
Immobili fantasma  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Immobili fantasma  EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
Immobili fantasma  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Immobili fantasma  EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
Immobili fantasma  EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

Immobili fantasma

2 partecipanti

Andare in basso

Immobili fantasma  Empty Immobili fantasma

Messaggio  Dada36 Mar 18 Dic 2012 - 9:15

Buonasera,
mio nonno deceduto nel 1983,ha venduto un terreno agricolo nel 1976 situato in comune diverso da quello in cui era residente;ovviamente la relativa particella non compariva al momento della successione.Oggi il messo comunale ci ha consegnato una notifica di pagamento a nome di mio nonno relativo ad un immobile costruito su tale terreno.Mi chiedo:siamo tenuti ad effettuare tale pagamento? Question Grazie

Dada36

Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 09.07.12

Torna in alto Andare in basso

Immobili fantasma  Empty Re: Immobili fantasma

Messaggio  Lucio Guerra Mar 18 Dic 2012 - 9:37

si in base aldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.

efficacia fiscale :

Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Immobili fantasma  Empty Re: Immobili fantasma

Messaggio  Dada36 Mar 18 Dic 2012 - 11:01

"si in base aldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.

efficacia fiscale :

Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio"

Quindi se ho capito bene nonostante la vendita(con ovvio atto notarile) sia avvenuta 36 anni fa e i nuovi proprietari abbiano ivi costruito un immobile senza mai dichiararlo in catasto,siamo tenuti al pagamento per l'incuria altrui?
Shocked

Dada36

Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 09.07.12

Torna in alto Andare in basso

Immobili fantasma  Empty Re: Immobili fantasma

Messaggio  Lucio Guerra Mer 19 Dic 2012 - 2:17

Dada36 ha scritto:"si in base aldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.

efficacia fiscale :

Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio"

Quindi se ho capito bene nonostante la vendita(con ovvio atto notarile) sia avvenuta 36 anni fa e i nuovi proprietari abbiano ivi costruito un immobile senza mai dichiararlo in catasto,siamo tenuti al pagamento per l'incuria altrui?
Shocked

no

è tenuto al pagamento il proprietario che risulta dall'atto notarile che il comune può verificare alla conservatoria dei registri immobiliari

se catastalmente risulta ancora il vecchio proprietario l'errore è dovuto alla mancata "volturazione" dell'atto notarile

pertanto è sufficiente inviare al comune, entro 60 gg dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, copia dell'atto notarile, chiedendo l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, in quanto la proprietà dell'immobile non è del sig........................... ma del sig................................, come risultante dall'atto allegato

tutto ciò in quanto il catasto non è "probatorio" e cioè non può essere considerata come prova effettiva della proprietà immobiliare - la prova dell'effettiva proprietà di un immobile può essere acquisita esclusivamente attraverso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

Immobili fantasma  Empty Re: Immobili fantasma

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.