Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/Immobili fantasma
2 partecipanti
Immobili fantasma
Buonasera,
mio nonno deceduto nel 1983,ha venduto un terreno agricolo nel 1976 situato in comune diverso da quello in cui era residente;ovviamente la relativa particella non compariva al momento della successione.Oggi il messo comunale ci ha consegnato una notifica di pagamento a nome di mio nonno relativo ad un immobile costruito su tale terreno.Mi chiedo:siamo tenuti ad effettuare tale pagamento? Grazie
mio nonno deceduto nel 1983,ha venduto un terreno agricolo nel 1976 situato in comune diverso da quello in cui era residente;ovviamente la relativa particella non compariva al momento della successione.Oggi il messo comunale ci ha consegnato una notifica di pagamento a nome di mio nonno relativo ad un immobile costruito su tale terreno.Mi chiedo:siamo tenuti ad effettuare tale pagamento? Grazie
Dada36- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 09.07.12
Re: Immobili fantasma
si in base aldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.
efficacia fiscale :
Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio
La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.
efficacia fiscale :
Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio
Re: Immobili fantasma
"si in base aldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.
efficacia fiscale :
Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio"
Quindi se ho capito bene nonostante la vendita(con ovvio atto notarile) sia avvenuta 36 anni fa e i nuovi proprietari abbiano ivi costruito un immobile senza mai dichiararlo in catasto,siamo tenuti al pagamento per l'incuria altrui?
La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.
efficacia fiscale :
Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio"
Quindi se ho capito bene nonostante la vendita(con ovvio atto notarile) sia avvenuta 36 anni fa e i nuovi proprietari abbiano ivi costruito un immobile senza mai dichiararlo in catasto,siamo tenuti al pagamento per l'incuria altrui?
Dada36- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 09.07.12
Re: Immobili fantasma
Dada36 ha scritto:"si in base aldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.
efficacia fiscale :
Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio"
Quindi se ho capito bene nonostante la vendita(con ovvio atto notarile) sia avvenuta 36 anni fa e i nuovi proprietari abbiano ivi costruito un immobile senza mai dichiararlo in catasto,siamo tenuti al pagamento per l'incuria altrui?
no
è tenuto al pagamento il proprietario che risulta dall'atto notarile che il comune può verificare alla conservatoria dei registri immobiliari
se catastalmente risulta ancora il vecchio proprietario l'errore è dovuto alla mancata "volturazione" dell'atto notarile
pertanto è sufficiente inviare al comune, entro 60 gg dalla data di notifica dell'avviso di accertamento, copia dell'atto notarile, chiedendo l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento, in quanto la proprietà dell'immobile non è del sig........................... ma del sig................................, come risultante dall'atto allegato
tutto ciò in quanto il catasto non è "probatorio" e cioè non può essere considerata come prova effettiva della proprietà immobiliare - la prova dell'effettiva proprietà di un immobile può essere acquisita esclusivamente attraverso la conservatoria dei registri immobiliari territorialmente competente
Argomenti simili
» motivazione accertamenti fabbricati fantasma
» immobili fantasma
» Come classificare gli "immobili fantasma "
» immobili fantasma
» Come classificare gli "immobili fantasma "
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin