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conteggio ferie

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Messaggio  antonella mellini Mer 2 Gen 2013 - 3:54

se godi di un mese di congedo biennale, è giusto che ti sottraggano 2 giorni dalle ferie annuali? Dalla lettura di alcuni messaggi dell'INPS sembra che le ferie rimangano inalterate.
Inoltre in un Ente in cui si lavora effettivamente 5 giorni a settimana PER 36 ORE SETTIMANALI, le ore mensili di riduzione per la L.104 sono 18 o 21 , in luogo dei 3 giorni?


Ultima modifica di antonella mellini il Mer 2 Gen 2013 - 4:08 - modificato 1 volta.

antonella mellini

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conteggio ferie Empty Re: conteggio ferie

Messaggio  an.bal Mer 2 Gen 2013 - 4:02

se il rif. è questo:
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 42
Riposi e permessi per i figli con handicap grave

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di
gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al
comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto
a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e
della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei
figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la
durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a
condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo
pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza
del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui
articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa
persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in
situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma
negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con
riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il
periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'
e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo
massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale.
Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011,
sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di
lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo
dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti
datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui
al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5
per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad
usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa.
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della
maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del
trattamento di fine rapporto.
Per quanto non espressamente previsto
dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.))



an.bal

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