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imprenditore agricolo - area edificabile ?

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Messaggio  santostefano Gio 10 Gen 2013 - 2:35

Salve, spulciando i vari post relativi ad imprenditori agricoli proprietari di aree edificabili non ho ben capito se questi devono versare ICI - IMU su questi terreni.
Il ns comune fa parte dei comuni montani, quindi i terreni agricoli non versano ici e imu.
E le aree edificabili utilizzati dall'imprenditore agricolo nello specifico allevatore di bovini?
Grazie in anticipo

santostefano

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Messaggio  Paolo Gros Gio 10 Gen 2013 - 2:39

Imposta municipale propria
Finzione di non edificabilità delle aree condotte da imprenditori agricoli
Nota esplicativa
Il Decreto Monti ha richiamato in relazione alle aree edificabili le medesime disposizioni dettate dal D.Lgs. 504/1992 in tema di I.C.I., con particolare riferimento alle agevolazioni previste nel caso in cui le aree edificabili siano utilizzate a fini agricoli.
In tal senso, un problema legato alla individuazione delle aree edificabili ed alla loro imponibilità ai fini sia dell’I.C.I. che dell’Imposta municipale propria è determinato dalle previsioni dettate dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, nella parte in cui lo stesso articolo prevede infatti che debbano essere considerati non fabbricabili i terreni che, pur suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono posseduti e condotti dai soggetti indicati dal successivo art. 9, comma 1 dello stesso D.Lgs. 504/1992 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) e nei quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
L’introduzione di tale finzione di non edificabilità – tesa a salvaguardare l’utilizzo agricolo dei terreni a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica, mediante il riconoscimento dell’incompatibilità dell’uso a fini edificatori fino a quando permane l’effettiva destinazione agro-silvo-pastorale – ha creato molteplici problemi, in particolare con riferimento alla possibilità che l’agevolazione venga estesa non soltanto alle aree che siano direttamente ed interamente utilizzate dai soggetti indicati nell’art. 9 D.Lgs. 504/1992 (sulla base della rigorosa interpretazione della norma, dettata con l’ovvia finalità di evitare interpretazioni elusive), ma anche alle ipotesi in cui le stesse aree
IMU e aree edificabili condotte da
imprenditori agricoli
Nota esplicativa del 12 dicembre 2012
pagina 2 di 3
siano di proprietà di soggetti diversi e siano interamente condotte da uno solo dei comproprietari, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
A fronte del ripristino, da parte del D.L. 16/2012, della stessa disciplina in precedenza dettata ai fini I.C.I., nell’ambito dell’Imposta municipale propria è stata reintrodotta la previsione in base alla quale la finzione di non edificabilità si potrà applicare solo alle aree edificabili condotte direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali che ne siano anche proprietari o titolari di un diritto reale, mentre tale agevolazione (che nei Comuni montani si traduce in un’esenzione dall’imposta) non potrà mai essere accordata nel caso in cui il terreno edificabile sia condotto per lo svolgimento di attività agricola da parte di un terzo, a qualsiasi titolo (affitto, comodato d’uso gratuito), ove quest’ultimo non sia titolare di un diritto reale sullo stesso terreno edificabile, oppure nel caso che sia condotto dal proprietario o titolare di diritto reale che non abbia tuttavia le caratteristiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
Ai Comuni non è stata attribuita la possibilità di ampliare i margini per la concessione di tale agevolazione, per cui tutte le norme regolamentari in passato introdotte a tal fine ai fini I.C.I. (norme in cui l’agevolazione veniva legata all’effettiva prosecuzione dell’attività agricola sul terreno piuttosto che alla sua conduzione da parte del possessore imprenditore agricolo) non hanno potuto essere riproposte – se non entro limiti molto ristretti – nell’ambito dell’Imposta municipale propria, essendo a rischio di contestazione da parte del Ministero delle Finanze, in quanto avrebbero determinato il mancato versamento della quota statale dell’imposta su tali cespiti.
Nella disciplina dell’Imposta municipale propria è stata invece introdotta una modifica migliorativa per i contribuenti con riferimento all’ipotesi del terreno edificabile condotto a fini agricoli da un comproprietario pro quota, in relazione alla quale – recependo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 giugno 2010 n. 15566, ribadita dall’ordinanza del 9 giugno 2011 n. 16636 – è stato confermato che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, ove ci si trovi in presenza di un terreno che, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, sia posseduto solo parzialmente da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, ma direttamente condotto da parte di tali soggetti ed
IMU e aree edificabili condotte da
imprenditori agricoli
Nota esplicativa del 12 dicembre 2012
pagina 3 di 3
utilizzato per fini agro-silvo-pastorali, la natura agricola dell’area – avendo carattere oggettivo – si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comproprietari che non conducano il terreno, che verranno in questo modo a godere a loro volta dell’agevolazione tributaria.
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Messaggio  santostefano Gio 10 Gen 2013 - 3:12

Paolo Gros ha scritto:Imposta municipale propria
Finzione di non edificabilità delle aree condotte da imprenditori agricoli
Nota esplicativa
Il Decreto Monti ha richiamato in relazione alle aree edificabili le medesime disposizioni dettate dal D.Lgs. 504/1992 in tema di I.C.I., con particolare riferimento alle agevolazioni previste nel caso in cui le aree edificabili siano utilizzate a fini agricoli.
In tal senso, un problema legato alla individuazione delle aree edificabili ed alla loro imponibilità ai fini sia dell’I.C.I. che dell’Imposta municipale propria è determinato dalle previsioni dettate dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, nella parte in cui lo stesso articolo prevede infatti che debbano essere considerati non fabbricabili i terreni che, pur suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono posseduti e condotti dai soggetti indicati dal successivo art. 9, comma 1 dello stesso D.Lgs. 504/1992 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) e nei quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
L’introduzione di tale finzione di non edificabilità – tesa a salvaguardare l’utilizzo agricolo dei terreni a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica, mediante il riconoscimento dell’incompatibilità dell’uso a fini edificatori fino a quando permane l’effettiva destinazione agro-silvo-pastorale – ha creato molteplici problemi, in particolare con riferimento alla possibilità che l’agevolazione venga estesa non soltanto alle aree che siano direttamente ed interamente utilizzate dai soggetti indicati nell’art. 9 D.Lgs. 504/1992 (sulla base della rigorosa interpretazione della norma, dettata con l’ovvia finalità di evitare interpretazioni elusive), ma anche alle ipotesi in cui le stesse aree
IMU e aree edificabili condotte da
imprenditori agricoli
Nota esplicativa del 12 dicembre 2012
pagina 2 di 3
siano di proprietà di soggetti diversi e siano interamente condotte da uno solo dei comproprietari, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
A fronte del ripristino, da parte del D.L. 16/2012, della stessa disciplina in precedenza dettata ai fini I.C.I., nell’ambito dell’Imposta municipale propria è stata reintrodotta la previsione in base alla quale la finzione di non edificabilità si potrà applicare solo alle aree edificabili condotte direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali che ne siano anche proprietari o titolari di un diritto reale, mentre tale agevolazione (che nei Comuni montani si traduce in un’esenzione dall’imposta) non potrà mai essere accordata nel caso in cui il terreno edificabile sia condotto per lo svolgimento di attività agricola da parte di un terzo, a qualsiasi titolo (affitto, comodato d’uso gratuito), ove quest’ultimo non sia titolare di un diritto reale sullo stesso terreno edificabile, oppure nel caso che sia condotto dal proprietario o titolare di diritto reale che non abbia tuttavia le caratteristiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
Ai Comuni non è stata attribuita la possibilità di ampliare i margini per la concessione di tale agevolazione, per cui tutte le norme regolamentari in passato introdotte a tal fine ai fini I.C.I. (norme in cui l’agevolazione veniva legata all’effettiva prosecuzione dell’attività agricola sul terreno piuttosto che alla sua conduzione da parte del possessore imprenditore agricolo) non hanno potuto essere riproposte – se non entro limiti molto ristretti – nell’ambito dell’Imposta municipale propria, essendo a rischio di contestazione da parte del Ministero delle Finanze, in quanto avrebbero determinato il mancato versamento della quota statale dell’imposta su tali cespiti.
Nella disciplina dell’Imposta municipale propria è stata invece introdotta una modifica migliorativa per i contribuenti con riferimento all’ipotesi del terreno edificabile condotto a fini agricoli da un comproprietario pro quota, in relazione alla quale – recependo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 giugno 2010 n. 15566, ribadita dall’ordinanza del 9 giugno 2011 n. 16636 – è stato confermato che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, ove ci si trovi in presenza di un terreno che, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, sia posseduto solo parzialmente da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, ma direttamente condotto da parte di tali soggetti ed
IMU e aree edificabili condotte da
imprenditori agricoli
Nota esplicativa del 12 dicembre 2012
pagina 3 di 3
utilizzato per fini agro-silvo-pastorali, la natura agricola dell’area – avendo carattere oggettivo – si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comproprietari che non conducano il terreno, che verranno in questo modo a godere a loro volta dell’agevolazione tributaria.
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Grazie di tutto, sempre attento ai quesiti e celere nelle risposte. Un grande aiuto per tutti noi....

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 10 Gen 2013 - 5:39

alla già esauriente esposizione di paolo aggiungo

- se il terreno agricolo è concesso in affitto al conduttore e pertanto posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno per 135
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110 oltre le altre agevolazioni per scaglioni di valore
- terreni "esenti nelle aree montane e di collina di cui alla circolare n.9/93"
- per terreni agricoli “edificabili” è applicabile la “finzione giuridica” che consente di versare l’imposta come terreno agricolo, solamente nel caso in cui il terreno sia posseduto e condotto dall’imprenditore agricolo
- si deve, inoltre, precisare che nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. Tale assunto si ricava dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la quale ha statuito che "ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione alsuo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti";
- terreni “incolti” in aree montane o di collina sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.

- Per terreno "incolto" si ritiene quindi che sia da intendersi:
Un terreno non adibito all’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.
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Messaggio  frandanisa Gio 10 Gen 2013 - 7:53

Paolo Gros ha scritto:Imposta municipale propria
Finzione di non edificabilità delle aree condotte da imprenditori agricoli
Nota esplicativa
Il Decreto Monti ha richiamato in relazione alle aree edificabili le medesime disposizioni dettate dal D.Lgs. 504/1992 in tema di I.C.I., con particolare riferimento alle agevolazioni previste nel caso in cui le aree edificabili siano utilizzate a fini agricoli.
In tal senso, un problema legato alla individuazione delle aree edificabili ed alla loro imponibilità ai fini sia dell’I.C.I. che dell’Imposta municipale propria è determinato dalle previsioni dettate dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, nella parte in cui lo stesso articolo prevede infatti che debbano essere considerati non fabbricabili i terreni che, pur suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono posseduti e condotti dai soggetti indicati dal successivo art. 9, comma 1 dello stesso D.Lgs. 504/1992 (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali) e nei quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
L’introduzione di tale finzione di non edificabilità – tesa a salvaguardare l’utilizzo agricolo dei terreni a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica, mediante il riconoscimento dell’incompatibilità dell’uso a fini edificatori fino a quando permane l’effettiva destinazione agro-silvo-pastorale – ha creato molteplici problemi, in particolare con riferimento alla possibilità che l’agevolazione venga estesa non soltanto alle aree che siano direttamente ed interamente utilizzate dai soggetti indicati nell’art. 9 D.Lgs. 504/1992 (sulla base della rigorosa interpretazione della norma, dettata con l’ovvia finalità di evitare interpretazioni elusive), ma anche alle ipotesi in cui le stesse aree
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siano di proprietà di soggetti diversi e siano interamente condotte da uno solo dei comproprietari, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
A fronte del ripristino, da parte del D.L. 16/2012, della stessa disciplina in precedenza dettata ai fini I.C.I., nell’ambito dell’Imposta municipale propria è stata reintrodotta la previsione in base alla quale la finzione di non edificabilità si potrà applicare solo alle aree edificabili condotte direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali che ne siano anche proprietari o titolari di un diritto reale, mentre tale agevolazione (che nei Comuni montani si traduce in un’esenzione dall’imposta) non potrà mai essere accordata nel caso in cui il terreno edificabile sia condotto per lo svolgimento di attività agricola da parte di un terzo, a qualsiasi titolo (affitto, comodato d’uso gratuito), ove quest’ultimo non sia titolare di un diritto reale sullo stesso terreno edificabile, oppure nel caso che sia condotto dal proprietario o titolare di diritto reale che non abbia tuttavia le caratteristiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.
Ai Comuni non è stata attribuita la possibilità di ampliare i margini per la concessione di tale agevolazione, per cui tutte le norme regolamentari in passato introdotte a tal fine ai fini I.C.I. (norme in cui l’agevolazione veniva legata all’effettiva prosecuzione dell’attività agricola sul terreno piuttosto che alla sua conduzione da parte del possessore imprenditore agricolo) non hanno potuto essere riproposte – se non entro limiti molto ristretti – nell’ambito dell’Imposta municipale propria, essendo a rischio di contestazione da parte del Ministero delle Finanze, in quanto avrebbero determinato il mancato versamento della quota statale dell’imposta su tali cespiti.
Nella disciplina dell’Imposta municipale propria è stata invece introdotta una modifica migliorativa per i contribuenti con riferimento all’ipotesi del terreno edificabile condotto a fini agricoli da un comproprietario pro quota, in relazione alla quale – recependo quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 30 giugno 2010 n. 15566, ribadita dall’ordinanza del 9 giugno 2011 n. 16636 – è stato confermato che, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, ove ci si trovi in presenza di un terreno che, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, sia posseduto solo parzialmente da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, ma direttamente condotto da parte di tali soggetti ed
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utilizzato per fini agro-silvo-pastorali, la natura agricola dell’area – avendo carattere oggettivo – si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comproprietari che non conducano il terreno, che verranno in questo modo a godere a loro volta dell’agevolazione tributaria.
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Messaggio  santostefano Gio 10 Gen 2013 - 10:20

lucio guerra ha scritto:alla già esauriente esposizione di paolo aggiungo

- se il terreno agricolo è concesso in affitto al conduttore e pertanto posseduto da un contribuente che non lo coltiva direttamente, l’imposta da questi dovuta è calcolata moltiplicando il valore imponibile del terreno per 135
- se il terreno agricolo è "posseduto e condotto" da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110 oltre le altre agevolazioni per scaglioni di valore
- terreni "esenti nelle aree montane e di collina di cui alla circolare n.9/93"
- per terreni agricoli “edificabili” è applicabile la “finzione giuridica” che consente di versare l’imposta come terreno agricolo, solamente nel caso in cui il terreno sia posseduto e condotto dall’imprenditore agricolo
- si deve, inoltre, precisare che nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari. Tale assunto si ricava dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (si veda fra tutte la sentenza n. 15566 del 30 giugno 2010), la quale ha statuito che "ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'imposta in relazione alsuo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialità edilizia. La considerazione, in questi casi, dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Ciò in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti";
- terreni “incolti” in aree montane o di collina sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del codice civile); appartengono a questo gruppo i terreni normalmente inutilizzati, cosiddetti terreni "incolti" e non fabbricabili. Pertanto non avendo il carattere ne di area fabbricabile ne quello di terreno agricolo secondo la definizione di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992, si ritiene siano oggettivamente al di fuori del campo di applicazione dell'IMU, in quanto norma di esenzione ICI espressamente richiamata.

- Per terreno "incolto" si ritiene quindi che sia da intendersi:
Un terreno non adibito all’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, secondo il quale viene qualificato come "imprenditore agricolo" chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, quali la trasformazione o l’alienazione dei prodotti agricoli, quando esse rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.


Grazie anche a Lucio
Ergo il suddetto imprenditore agricolo che non ha versato l'Imu per le aree fabbricabili di sua proprietà e che utilizza tali aree come pascolo ecc.. è in regola.
Può anche richiedere il rimborso ici degli anni precedenti dove ha pagato le aree fabbricabili secondo i valori venali stabiliti dall' ente?






santostefano

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 11 Gen 2013 - 1:24

se applicabile la finzione giuridica anche negli anni precedenti è possibile la richiesta di rimborso, in quanto imposta non dovuta
Lucio Guerra
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