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NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO ICI

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NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO ICI Empty NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO ICI

Messaggio  tanino Gio 10 Gen 2013 - 11:48

Un contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria perchè ha ricevuto la notifica dell'Avviso di Accertamento ICI - anno d'imposta 2007 - "a mezzo servizio postale con Racc. A/R" in data 02/01/2013.
L'Ufficio ICI ha consegnato la Raccomandata A/R all'Ufficio Postale il 31/12/2012.
Si consiglia l'Ufficio di costituirsi in giudizio?

tanino

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NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO ICI Empty Notifica

Messaggio  Paolo Gros Gio 10 Gen 2013 - 23:25

L'Ufficio ICI ha consegnato la Raccomandata A/R all'Ufficio Postale il 31/12/2012
La notificazione ai sensi della vigente giurisprudenza e' valida e non prescritta .
Se il contribuente ha ricorso che l'ufficio si costituisca o meno a poco rileva poiche' il giudizio avverra' a prescindere.
Detto questo sara' assolutamente curiosa la sentenza di primo grado per tale casistica.
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NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO ICI Empty Re: NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO ICI

Messaggio  Lucio Guerra Ven 11 Gen 2013 - 1:04

Molto spesso sorge il dubbio sulla valenza della data di spedizione o di ricezione per determinati adempimenti.

La regola generale e’ la seguente:

Per il notificante vale la data di spedizione, per il ricevente la data di ricezione.

Per cui se dovete presentare ricorso entro 60gg, se spedite il ricorso stesso al 60° giorno per posta siete in regola.

Lo stesso vale sia per i ricorsi amministrativi sia per quelli giudiziari, per questi ultimi era diverso fino alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la diversa formulazione normativa.

È costituzionalmente illegittimo il disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Sent. n. 477 del 20 novembre 2002 (dep. il 26 novembre 2002)
della Corte Cost. - Pres. Ruperto, Rel. Marini

vediamo pero’ la sua valenza caso per caso

Cartelle esattoriali
l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la notifica della cartella possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso essa deve essere notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento.

Accertamenti
In ordine alla notifica degli atti di accertamento, per altro verso, la disposizione di riferimento è costituita dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, che sull'utilizzo del mezzo postale rinvia alle modalità previste dal codice di procedura civile stabilite dagli artt. 137 e seguenti (e quindi anche all'art. 149).

Tuttavia, gli atti impositivi sono per loro natura recettizi; essi in tanto vengono a esistenza ed esplicano effetti giuridici in quanto giungano a conoscenza del destinatario entro i termini di decadenza dell'azione accertatrice previsti dalle singole leggi d'imposta.

Pertanto, la semplice spedizione dell'avviso di accertamento o rettifica non perfeziona la notifica e non consente il sorgere dell'obbligazione tributaria.

In ogni caso, ogni possibile dubbio viene fugato dalla stessa Consulta, poiché la sentenza specifica che per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notifica alla data di ricezione effettiva dei documenti attestata dall'avviso di ricevimento, mentre la valenza della spedizione vale solo per la parte (ente impositore, eccetera) notificante.

La sentenza della Corte Costituzionale 22-23 settembre 1998, n. 346 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 8, comma 2, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) nella parte in cui non

prevede che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione del piego, sia data notizia al destinatario medesimo;

b) dell'art. 8, comma 3, della L. n. 890/1982, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

La Consulta ha precisato, altresì, che il legislatore ordinario, nella sua discrezionalità, sarà libero di adeguare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (per il caso di assenza del destinatario) a quella dettata dall'art. 140 del codice di procedura civile (che non prevede affatto la restituzione dell'atto al mittente), ovvero di stabilire regole diverse; il limite della discrezionalità sarà rappresentato esclusivamente dal diritto di difesa del destinatario, in relazione al quale deve ritenersi illegittima qualsiasi disciplina che, prevedendo la restituzione del piego al mittente dopo un termine di deposito eccessivamente breve, pregiudichi la concreta possibilità di conoscenza del contenuto dell'atto da parte del destinatario medesimo.

Il processo tributario, all'art. 16, comma 5, del D.Lgs n. 546/1992, considera espressamente come notificato un atto a mezzo del servizio postale in occasione della sua spedizione e a prescindere dal momento di ricezione dello stesso, sebbene solo da quest'ultima data decorrano i termini per il destinatario (parte privata o ufficio impositore).

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Messaggio  Rag. Ven 31 Ott 2014 - 5:13

ma se il destinatario di un avviso di accertamento non si fa trovare a casa e non va in posta a ritirare quanto là in giacenza.... il mio credito rimane cmque accertabile contabilmente, no? e potrò già passarlo all'ente del caso che curerà la riscossione coattiva (come prima Equitalia).

Vero?

grazie grazie

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 31 Ott 2014 - 12:40

il credito è certo ed esigibile se accertato con avvenuta notifica

1) non si ritiene che la compiuta giacenza possa essere ritenuta come avvenuta notifica (nonostante pronunciamenti in tal senso)

2) si ritiene opportuno accertare somme per le quali vi sia una buona possibilità di riscossione, anche coattiva, evitando di iscrivere in bilancio somme quantomeno di dubbio incasso
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Messaggio  Fabio66 Mer 14 Gen 2015 - 3:16

Ho ricevuto dal Cumune di xxxxxxx  una notifica di accertamento ICI per alcuni mesi del 2009

La Raccomandata ha la data del 9 gennaio 2015. L'avviso mi è stato lsciato il 10 gennaio ed io ho ritirato la raccomandata il 13 gennaio.

Secondo il comune di XXXXX l'accertamento non è prescritto perchè loro hanno consegnato la Raccomandata alle Poste prima della fine del 2014 come risulta dal loro ufficio del protocollo.

E' corretto quanto loro affermano?

L'accertamento si riferisce ad il periodo trascorso dall'acquisto dell'abitazione ed il cambio di residenza (circa 7 mesi).
Adesso devo dimostrare che in tale periodo dimoravo nella mia abitazione e non in quella della mia precedente residenza che fra l'altro è in un'altra città.

Grazie


Ultima modifica di Fabio66 il Mer 14 Gen 2015 - 4:52 - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminazione riferimento nome comune)

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Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Gen 2015 - 3:18

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