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INTERRUZIONE FERIE E MALATTIA DEL BAMBINO
Si chiede se sia possibile interrompere il decorso delle ferie per malattia del figlio inferiore di anni tre. Il nostro ccnl prevede la possibilità di interrompere le ferie solo in due casi:
- stato morboso debitamente documentato che si protragga per almeno quattro giorni;
- motivi di servizio.
Nel caso di un dipendente che abbia già pianificato le ferie e si sia già assentato per malattia del bimbo inferiore agli anni tre nei giorni precedenti i suddetti giorni di ferie pianificati è legittimo accordargli l'interruzione delle ferie per la prosecuzione della malattia bambino?
Potrei invocare l'art. 2109 c.c. ed accordare al dipendente la possibilità di assentarsi per malattia del bambino e posticipare le ferie?
Grazie mille.
Simona
- stato morboso debitamente documentato che si protragga per almeno quattro giorni;
- motivi di servizio.
Nel caso di un dipendente che abbia già pianificato le ferie e si sia già assentato per malattia del bimbo inferiore agli anni tre nei giorni precedenti i suddetti giorni di ferie pianificati è legittimo accordargli l'interruzione delle ferie per la prosecuzione della malattia bambino?
Potrei invocare l'art. 2109 c.c. ed accordare al dipendente la possibilità di assentarsi per malattia del bambino e posticipare le ferie?
Grazie mille.
Simona
simofre- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 13.08.12
Re: INTERRUZIONE FERIE E MALATTIA DEL BAMBINO
si ricorda la disciplina stabilita dall'art. 47 Congedo per la malattia del figlio del DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di
astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e
gli otto anni.
((3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per
fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via
telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto
di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di
lavoro interessato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.))
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di
ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di
astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e
gli otto anni.
((3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per
fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via
telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della
salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto
di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto e'
immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', al datore di
lavoro interessato.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono adottate, in conformita' alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.))
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in
godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
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