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OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI

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Messaggio  CARLADC Lun 28 Gen 2013 - 2:46

Ciao, sono una dipendente di un comune montano di 3.000 abitanti. Vorrei sapere, anche alla luce della sentenza della corte dei conti, sezione delle marche, se anche il mio comune ora deve per forza utilizzare il MEPA o altro mercato elettronico ed eventualmente le convenzioni Consip per ogni fornitura e servizio che siano, ovviamente, presenti nel mercato elettronico e quindi anche per tutte le forniture in economia. Il fatto che siamo comune montano sotto i 5.000 abitanti ci esclude ancora da tale obbligo o la nuova normativa abroga implicitamente tale deroga?
Grazie Mille!!!!!!

CARLADC

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Messaggio  Paolo Gros Lun 28 Gen 2013 - 3:49

il decreto non interviene sull'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia" del codice dei contratti, e pertanto le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono continuare ad essere effettuate con riferimento a tale articolo e nei suoi limiti di spesa, sulla base di apposito regolamento approvato dall'ente, e mediante

a) amministrazione diretta;
b) procedura di cottimo fiduciario.

Tale ricorso e' poi opzionale per i comuni montani o al di sotto comunque dei 1000 abitanti ................

il sole 24 ore

L'articolo 26 della legge 488/1999 prevede peraltro una specifica esclusione, evidenziando come il meccanismo previsto dal comma 3 non si applichi comunque ai Comuni con popolazione fino a mille abitanti (5mila abitanti in montagna). Alberto Barbiero - Il Sole 24 Ore -

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-08-06/acquisti-consip-tutti-064451.shtml?uuid=AbfLAAKG

legge 488/99

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0488.htm
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Messaggio  CARLADC Lun 28 Gen 2013 - 4:20

Però Barbiero, ad un corso tenutosi nel mese di novembre a Venezia, al quale ha partecipato una mia collega, ha modificato l'interpretazione data sul sole 24 ore ai primi di agosto. Per lui tutte le spese, anche quelle di cui all'art. 125 del codice rientrano tra quelle soggette a COnsip e Mepa e, a nostra richiesta scritta ci ha risposto che anche il nostro Comune è soggetto all'obbligo di utilizzo del MEPA......

CARLADC

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Messaggio  Paolo Gros Lun 28 Gen 2013 - 4:38

come detto in molti post a mio avviso l'articolo 125 del codice non viene toccato dalla norma , detto questo mi inchino al sapere di tal Barbiero
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 28 Gen 2013 - 6:02

condivido l'opinione di paolo, come già espresso in altri post http://www.paologros.net/t19975-acquisto-tradizionale

anche se trattasi ovviamente di materia molto complessa e per la quale dovrebbe essere definitivamente chiarito se, anche l'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia" del codice dei contratti, e l'art.335 del dpr 207/2010,

Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.


rientrano nell'obbligo del MEPA, oppure, come stabilisce l'art.335, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
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Messaggio  francodan Lun 28 Gen 2013 - 8:59

ho letto il parere marche a me sembra che dica che bisogna passare sempre per il mercato elettronico statale o regionale o attivato dall'ente .....le procedure in economia avrebbero carattere residuale ai casi in cui non si trova nulla nel mepa....
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Messaggio  fulvio.g Mar 29 Gen 2013 - 1:54

Riporto un articolo di commento alla delibera Corte Conti Marche:

Obbligo di ricorso al mercato elettronico. Rapporto con la normativa
inserita nel codice dei contratti.
L’art. 1 comma 450, secondo periodo, della legge n. 296/2006, prevede, testualmente
quanto segue: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo,
le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.
Come si pone questa norma nei confronti di quanto prevedono il codice dei contratti, agli
artt. 124 e 125, ed il relativo regolamento di attuazione, agli artt. 326 e seguenti, che
regolamentano, a loro volta, la medesima materia?
Non appare inutile rammentare, prima di dare conto di quanto deliberato dal giudice
contabile, che, prima del D.L. n. 52/2012, l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 non
era applicabile agli enti locali, per cui non vi era un impellente problema di
coordinamento di queste norme.
La Corte dei Conti Marche, con la succitata deliberazione n. 169/2012/PAR, ha affermato
che nell’ordinamento esiste un favor legislativo per il cd. e-procurement, in quanto è una
metodologia in grado di “assicurare all’amministrazione la possibilità di entrare in contatto con
una più ampia platea di fornitori …. di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto
ed una maggiore trasparenza della stessa attesa l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione,
con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento”. Questo è il
presupposto da cui parte la Corte per dirimere questo ingarbugliato intreccio di norme; i
giudici contabili, inoltre, affermano che per dare risposta al quesito sopra riportato è
necessario interpretare il predetto comma 450 in base ai canoni ermeneutici di cui all’art.
12 delle preleggi al codice civile, ovvero mediante “il significato proprio delle parole e secondo
la connessione di esse”. L’unica conclusione possibile, a giudizio della Corte, se si vuole dare
un significato alla novella introdotta dal D.L. n. 52/2012, è che gli enti locali, in caso di
acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, debbono, obbligatoriamente, ricorrere al mercato elettronico.
A quale mercato elettronico? Il legislatore non ha stabilito alcuna forma di preferenza o
graduatoria fra i vari mercati elettronici esistenti (quello eventualmente predisposto da
ciascuna stazione appaltante ex art. 328 D.P.R. n. 207/2010, quello realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di
Consip S.p.A., il sistema telematico messo a disposizione dalle centrali regionali e quello
realizzato dalle centrali di committenza di cui all'articolo 33 del codice).
Ogni qual volta si debba procedere ad acquisire beni e servizi sotto la soglia di rilievo
comunitario, chiarisce la Corte, la normativa da applicare, in prima battuta, è sempre l’art.
1 comma 450 della legge n. 296/2006. In ogni caso il sistema di acquisizione in economia
previsto dal codice dei contratti non è stato abrogato dalla novella normativa, anche
perché una simile interpretazione contrasterebbe con il dettato dell’art. 255 del codice
medesimo; detto sistema di acquisizione in economia, previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n.
163/2006, così come, peraltro, quello di acquisizione di beni e servizi sotto la soglia di
rilievo comunitario di cui al precedente art. 124, è applicabile solo quando non è possibile
fare ricorso ad un mercato elettronico.
Me.PA e Consip S.p.a.
L’art. 1 comma 1 primo periodo del D.L. n. 95/2012 stabilisce che “successivamente alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione
dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa”.
La Corte dei Conti – sezione regionale di controllo Marche - chiarisce che il Me.PA è uno
strumento di acquisto messo a disposizione da Consip S.p.A.; conseguenza logica di
questa affermazione è che la violazione del ricorso al Me.PA (o di altro mercato
elettronico) comporta la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa.


E' pur vero che la Corte non parla esplicitamente di spese in economia ma genericamente di acquisti sotto soglia ma è sicuramente un parere che rende più difficile continuare a sostenere una interpretazione diversa.

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Messaggio  francodan Mar 29 Gen 2013 - 3:25

il parere mi pare parli genericamente di procedure....e quelle in economia sono tali
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Messaggio  fulvio.g Mar 29 Gen 2013 - 4:19

Questo è uno stralcio del testo del parere. Per quanto sia piuttosto netto nel dire che non ci sono deroghe non cita esplicitamente gli acquisti in economia né l'art. 125 del codice.

[i]La questione prospettata dal Comune di Montemarciano involge
plurimi profili problematici il cui scrutinio – coerentemente con la natura
vincolistica dei recenti interventi che hanno profondamente innovato il
quadro normativo relativo agli acquisti di beni e servizi della p.a.
– non
può che essere condotto valorizzando una interpretazione rigorosa delle
disposizioni di cui trattasi sì da non frustrarne o eluderne i sottesi principi
informatori.
Ciò posto, la Sezione, pur evidenziando un indubbio problema di
coordinamento delle nuove disposizioni con quelle di cui al previgente
Codice dei contratti pubblici ed al relativo regolamento di esecuzione ed
attuazione, con specifico riguardo alla portata della previsione recata
dall’art. 1 comma 450 L.F. 2007 – come modificata dal secondo comma
dell’art. 7 L.94/2012 – ritiene debba, atteso il chiaro tenore della stessa
ed anche in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 12,
assegnarsi prioritario rilievo al criterio letterale.
Ne consegue che, in ragione del regime tratteggiato dalla
richiamata disposizione e differenziato a seconda che si abbia riguardo
alle “amministrazioni statali centrali e periferiche” ovvero alle “altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 d.lgs. 165/01”, gli Enti locali, ai
fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario,
debbano obbligatoriamente ricorrere al mercato
elettronico.Non di meno non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato
elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la
facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate
dall’art. 328 del d.p.r. 207/2010 e, segnatamente, il mercato elettronico
realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle
centrali di committenza di riferimento di cui all’art. 33 del Codice dei
contratti.
Emerge, dunque, evidente un favor del legislatore per modalità di
acquisto effettuata mediante sistemi c.d. di e-procurement siccome
suscettivi di assicurare alla amministrazione la possibilità di entrare in
contatto con una più ampia platea di fornitori ma, soprattutto, di
garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una
maggiore trasparenza della stessa attesa l’automaticità del meccanismo
di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di
discrezionalità dell’affidamento.
In vista del conseguimento di tale finalità – e nell’economia di una
più complessiva operazione di razionalizzazione del sistema degli acquisti
di beni e servizi della p.a. che ha trovato completamento con il D.L.
95/2012 (c.d. spending review 2) – il Legislatore ha ritagliato una
disciplina specifica per gli acquisti sotto soglia dal carattere
particolarmente stringente che, in difetto di espresse previsioni, pare non
ammettere deroghe e/o eccezioni di sorta..[/
i]

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Messaggio  Paolo Gros Mar 29 Gen 2013 - 4:24

...che, in difetto di espresse previsioni, pare non
ammettere deroghe e/o eccezioni di sorta
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Messaggio  fulvio.g Mar 29 Gen 2013 - 5:12

Infatti, il punto è questo: riuscire a motivare che, nonostante il parere e dato il tenore dello stesso, le spese disciplinate dall'art. 125 possono ancora essere effettuate con le disposizioni del Regolamento servizi e forniture in economia e non col Mepa.
La sottolineatura del periodo:"in difetto di espresse previsioni" (vedi art. 125) può sicuramente aiutare.

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Messaggio  MICOL Mar 19 Feb 2013 - 8:15

quindi in definitiva se sono sotto i 40.000 posso non usare mepa?
avete una bozza di determina con cui fate gli acquisti in economia con le motivazioni per cui non usate mepa ?
esampio acquisto carburante o manutenzioni degli automezzi o acquisto di materiale per l'ufficio tecnico per fare le manutenzioni

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OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI Empty Re: OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI

Messaggio  francodan Mar 19 Feb 2013 - 9:38

in realtà a leggere quel parere sembra che si debba passare dal mepa e che le procedure in economia sono subordinate all'assenza di prodotti nel mepa....
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Messaggio  freed Mer 20 Feb 2013 - 1:19

francodan ha scritto:in realtà a leggere quel parere sembra che si debba passare dal mepa e che le procedure in economia sono subordinate all'assenza di prodotti nel mepa....

non solo, ma da quel parere risulta che nel caso i prodotti fossero presenti in mepa ad un prezzo più alto di un fornitore "fuoriMEPA", tu debba fare una RDO (richiesta d'offerta) in MEPA (che non è altro che una gara a ribasso o ad offerta economicamente vantaggiosa) per ottenere un prezzo ancora più competitivo.
a quel punto, qualora il prezzo fuoriMEPA fosse più basso potresti acquistare.
io aspetterei a dare piena correttezza interpretativa a quel parere
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 20 Feb 2013 - 9:09

questa è la legge :

art.335 del dpr 207/2010,

Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
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Messaggio  freed Mer 20 Feb 2013 - 11:09

concordo con te lucio sulla possibile scelta, ma è tutta questione di prezzo secondo quel parere.
per questo bisogna aspettare ancora un poco per chiarimenti tra la legge ed il codice/regolamento.

nel frattempo bisogna essere parsimoniosi e trasparenti
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Messaggio  Paolo Gros Mer 20 Feb 2013 - 23:23

la norma mi pare oltremodo chiara ... la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente
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OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI Empty PUÒ o DEVE? Tabella

Messaggio  Dario Carta Mar 12 Mar 2013 - 17:29

Pubblicata la tabella obblighi-facoltà, mi sembra alquanto chiaro ora chi, come e su quali merceologie può o deve usare convenzioni o mepa.
Su
Www.consip.it/tabella

Dario Carta

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Messaggio  francodan Mer 13 Mar 2013 - 1:47

mi sembra che relativamente ai sottosoglia (e quindi alla gran parte di acquisti anche di poco conto )si dica :
obbligo mepa o consip
possibilità di acquisti autonomi a prezzi inferiori solo se nulla in consip o in mepa....
francodan
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Messaggio  Lucio Guerra Mer 13 Mar 2013 - 2:25

resta sempre non chiaro, a mio avviso, il discorso degli acquisti in economia

in tutto il richiamo delle norme a supporto della tabella non viene mai citata la normativa che regola, nello specifico, forniture e servizi in economia (art.125 codice contratti art. 335 dpr 207/2010)

art.335 del dpr 207/2010

Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la [b]procedura di acquisti in economia può essere condotta, i[/b]n tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

in merito al citato dpr 207/2010 viene richiamato solamente l'art.328 non di esplicito riferimento alle procedure di acquisti in economia
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Messaggio  francodan Mer 13 Mar 2013 - 2:35

penso che di fatto si tratti di due procedure ormai non compatibili tra loro e dove dovrebbe prevalere il mepa....
magari arriverà il chiarimento ministeriale ...ma forse più opportunamente qualche sentenza o modifica legislativa....
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OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI Empty Ardito....

Messaggio  Dario Carta Gio 14 Mar 2013 - 16:07

Dopo che il MEF pubblica la tabella, che la distribuisce agli ispettori della Ragioeria e alle sezioni di controllo della Corteconti, mi sentirei molto, troppo ardito... a continuare a seguire l'interpretazione dell'art.125 fuori dal mepa...

Dario Carta

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OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI Empty MEPA ULTIMA DELIBERA CORTE DEI CONTI

Messaggio  CARLADC Lun 25 Mar 2013 - 6:52

AVETE LETTO LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 92 DEL 18.03.2013???

CARLADC

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OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI Empty Definitiva chiarezza art.125/MA

Messaggio  Dario Carta Lun 25 Mar 2013 - 8:33

La Corte Conti Lombardia fa chiarezza sul dubbio "procedura in economia/MEPA"
www.ptpl.altervista.org/corte_dei_conti/...rere_18032013_92.pdf

Dario Carta

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OBBLIGO UTILIZZO MEPA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI Empty 125

Messaggio  Paolo Gros Lun 25 Mar 2013 - 23:58

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Paolo Gros
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