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http://www.irpef.info/URGENTE - RICOVERO OSPEDALIERO DIPENDENTE - DOCUMENTAZIONE DOVUTA
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URGENTE - RICOVERO OSPEDALIERO DIPENDENTE - DOCUMENTAZIONE DOVUTA
Il dipendente si assenta per il motivo in oggetto. La documentazione necessaria a giustificare l'assenza (che ritengo sia imputabile a malattia, non a permesso per motivi paricolari.....e correggetemi se sbaglio) è sicuramente il certificato/attestato di ricovero della struttura sanitaria (nella fattispecie privata). Ma oltre a questo documento è richiesta anche la prescrizione del medico convenzionato (di famiglia) del ricovero medesimo? Possibilmente citare fonte normativa. Grazie mille
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Ricovero
Il certificato di ricovero deve essere rilasciato da struttura ospedaliera pubblica ovvero convenzionata.
Qualora detta struttura non fosse convenzionata con il SSN occorre il certificato del medico di base .
Qualora detta struttura non fosse convenzionata con il SSN occorre il certificato del medico di base .
Re: URGENTE - RICOVERO OSPEDALIERO DIPENDENTE - DOCUMENTAZIONE DOVUTA
Per mancanza di tempo mi riservo di allegare una circolare in merito a questo argomento che interessa molto anche a me in quanto nel mio Ente le visite specialistiche e ricoveri ospedalieri non vengono condiderati "malattia" dietro presentazione del certificato medico/ospedaliero in forma cartacea. La circolare che allegherò riporta che il certificato medico in forma cartacea fatto dai medici specialisti non convenzionati deve essere accettato in via transitoria. Mi è davvero utile un confronto.
A presto
A presto
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
x patricia
Fino al primo luglio non potrò consultare il forum,! Se non chiedo troppo...saresti così gentile da mandarmi la circolare di cui parli a questo indirizzo? tridi@libero.it . Grazie in anticipo Patricia . Paolo
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Ricovero
"ricoveri ospedalieri non vengono condiderati "malattia" dietro presentazione del certificato medico/ospedaliero in forma cartacea." tanto e' corretto poiche' non soggetto a decurtazione ma nello specifico si richiedeva la validita' o meno di certificati rilasciati da istituti privati non convenzionati con il SSN .
Grazie comunque per ogni documentazione che aiutera' noi tutti.
Grazie comunque per ogni documentazione che aiutera' noi tutti.
Re: URGENTE - RICOVERO OSPEDALIERO DIPENDENTE - DOCUMENTAZIONE DOVUTA
Paolo Gros credo di essere stata fraintesa, non volevo dare una risposta a Paolo1971, volevo ampliare l’argomento e confrontarmi sul comportamento secondo il mio parere “anomalo” della mia collega in merito ai certificati presentati in forma cartacea.
A me è stato rifiutato un certificato cartaceo emesso da una struttura privata per essermi sottoposta a visita odontoiatrica, vengono inoltre rifiutati certificati emessi da medici liberi professionisti.
Ora, con l’aiuto del forum e allegando la circolare che ho letto spero si faccia chiarezza su ogni cosa, anche perché non mi sono più aggiornata sull’argomento.
Grazie
A me è stato rifiutato un certificato cartaceo emesso da una struttura privata per essermi sottoposta a visita odontoiatrica, vengono inoltre rifiutati certificati emessi da medici liberi professionisti.
Ora, con l’aiuto del forum e allegando la circolare che ho letto spero si faccia chiarezza su ogni cosa, anche perché non mi sono più aggiornata sull’argomento.
Grazie
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
Documentazione
Tutto chiaro Patricia, grazie per la documentazione.
Mi ripropongo di approfondire la problematica in modo che con l'aiuto di tutti i colleghi del forum che vorranno psrtecipare si faccia chiarezza , ovviamente, per quanto possibile.
Alla domanda pero' se le assenze dovute a visite specialistiche,odontoiatriche ed esami diagnostici o terapie effettuati dai pubblici dipendenti, vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime, si ritiene che i permessi per visite mediche rientrino nella fattispecie disciplinata dal 2° comma dell’art. 19 del CCNL sottoscritto il 6/7/1995 che testualmente cita: “ A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli ”. Da tale formula si ricava che per documentare i permessi per visite specialistiche non vi sia bisogno dell’attestazione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N..
Mi ripropongo di approfondire la problematica in modo che con l'aiuto di tutti i colleghi del forum che vorranno psrtecipare si faccia chiarezza , ovviamente, per quanto possibile.
Alla domanda pero' se le assenze dovute a visite specialistiche,odontoiatriche ed esami diagnostici o terapie effettuati dai pubblici dipendenti, vadano considerate come assenza per malattia con assoggettamento al relativo trattamento e al nuovo regime, si ritiene che i permessi per visite mediche rientrino nella fattispecie disciplinata dal 2° comma dell’art. 19 del CCNL sottoscritto il 6/7/1995 che testualmente cita: “ A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati, compresa la nascita dei figli ”. Da tale formula si ricava che per documentare i permessi per visite specialistiche non vi sia bisogno dell’attestazione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N..
Documentazione
Sempre a riguardo delle visite specialistiche ripropongo quanto gia' postato al link:
https://entilocali.forumattivo.it/t1982-visite-specialistiche?highlight=visite
valutando che la interessante problematica sollevata da Patricia non e' cosi' chiara giuridicamente e contrattualmente nelle possibili soluzioni.
La soluzione che ho prospettato quindi nel precedente post rimane una delle possibili strade che in materia possono percorrersi .
Ritengo nel caso che ogni singolo ente debba inserire nel regolamento uffici e servizi norma aziendale interpretativa poiche' , a prescndere da come ogni soggetto la possa pensare, sia al tesi "permessi" che la tesi "malattia" hanno validi punto di sostegno in materia di visite specialistiche.
"Le assenze orarie per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali non sono disciplinate da alcuna norma contrattuale né da alcuna fonte legale. Considerata la rilevanza e la speciale natura delle predette assenze, alla luce del diritto alla salute individuale sancito dall’articolo 32 della Costituzione, si ritiene utile fare qualche considerazione al riguardo.
L’unico riferimento dei predetti accertamenti specialistici è contenuto all’art. 21, tredicesimo comma, del CCNL del 6 luglio 1995, nel quale è fatto obbligo al dipendente di informare preventivamente la propria amministrazione in caso d’allontanamento dall’indirizzo comunicato durante le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19) a causa della necessità di effettuare “visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici” o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, debitamente documentati. Si tratta pertanto di una disposizione dettata a garanzia del dipendente e finalizzata alla dimostrazione della causa giustificatrice dell’eventuale assenza nelle fasce orarie di reperibilità.
Assenze simili, ma riferite a specifiche categorie soggettive, sono previste all’art. 14 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative a tutela e a sostegno della maternità), in cui, relativamente ai controlli sanitari effettuati dalle lavoratrici gestanti nel periodo prenatale, è riconosciuto il diritto a permessi retribuiti orari o giornalieri (secondo la durata degli esami) per l’effettuazione d’esami prenatali, “accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche” nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
In mancanza di un’espressa disciplina normativa e contrattuale, si è pronunciato in varie sedute (21 marzo 1996, 8 maggio 1996, 25 luglio 1996 e 2 aprile 2001) il Comitato giuridico dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Intervenendo in merito, quest’ultimo ha riconosciuto la possibilità di assimilare le suindicate assenze alla malattia quando ricorrano tre condizioni: a) siano state prescritte dal medico curante in quanto collegate ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel ragionevole timore d’insorgenza dello stesso, in aderenza alla disciplina della malattia contenuta all’art. 21 del CCNL richiamato; b) non sia oggettivamente possibile effettuarle al di fuori dell’orario di lavoro; c) siano documentate con l’esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. L’A.R.A.N. ha poi precisato che, nel caso in cui le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può usufruire, a richiesta, oltre che del trattamento di malattia, anche di un permesso a recupero. La ratio di questa precisazione è da individuarsi nelle conseguenze sfavorevoli per il dipendente in caso d’applicazione dell’istituto della malattia poiché quest’ultimo comporta sempre la decurtazione del trattamento economico accessorio e, in caso di superamento dei nove mesi del periodo di comporto, anche la riduzione dello stipendio.
La soluzione adottata dall’ARAN, che si allinea all’orientamento formatosi nel corso degli anni in giurisprudenza (cfr. Corte Cost. 18.12.1997 n. 59; Cass.5.9.1988 n. 5027; Cass. S.U. 18.11.1983 n. 6248), contrasta con l’interpretazione espressa in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il quale esclude la possibilità di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia anche per le assenze orarie determinate da queste esigenze, in quanto il contratto collettivo del comparto Regioni-Autonomie locali non prevede l’assenza per malattia “ad ore”. Pertanto, con la risoluzione 16.11.1998 prot. 9749/5 il Dipartimento della funzione pubblica riconduce dette assenze brevi nell’ambito delle fattispecie disciplinate dall’art. 20 del CCNL del 6 luglio 1995.
Oggi è ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che, nell’ambito della rilevanza della malattia ai fini della tutela del lavoratore, ai sensi dell’art. 2110 del c.c. e della disciplina contrattuale in materia, rientrano anche gli accertamenti clinici preventivi, diagnostici, le visite mediche e le prestazioni specialistiche. La contabilizzazione a titolo d’assenza per malattia costituisce una libera scelta del dipendente purché, comunque, sia dimostrato il nesso di causalità tra la visita medica e lo stato patologico da cui è affetto l’interessato.
Invero, un dipendente che sia in possesso della prescrizione del medico (sia del medico scelto a norma della convenzione unica che di uno specialista che abbia assunto in cura diretta il lavoratore) che attesta la necessità che egli si assenti dal lavoro per effettuare una visita medica o un accertamento diagnostico correlato ad uno specifico stato patologico, può legittimamente avvalersi dell’istituto della malattia purché sia in grado di assolvere due oneri probatori.
In primo luogo, deve dimostrare che dette visite o accertamenti non possono essere svolti fuori dell’orario di lavoro. Per assolvere questo onere, occorre che il dipendente produca all’amministrazione d’appartenenza l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria in cui dovrà essere contenuta la specificazione che l’accertamento (o visita) non poteva che essere effettuato in orario coincidente con l’orario di servizio del dipendente. Qualora la documentazione non riporti detta specificazione, si ritiene che il dipendente non potrà avvalersi di una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, in quanto sarà difficile per l’amministrazione poter provvedere autonomamente agli opportuni controlli del caso, in quanto si tratta di una materia che trova tutela rafforzata nella legge 675/1996. Quindi l’assenza non potrà legittimamente dar luogo al trattamento di malattia, con conseguente negazione del relativo trattamento economico e giuridico. L’unica alternativa all’assolvimento di questo adempimento è che il dipendente produca una richiesta del medico in cui ci sia evidenziata l’urgenza dell’accertamento.
In secondo luogo, occorre che il dipendente il giorno che si sottopone alla visita o all’accertamento diagnostico, abbia cura di richiedere alla struttura ospedaliera un attestato in cui risulti il giorno e l’ora d’inizio e fine degli esami (o visita specialistica), per produrlo successivamente all’amministrazione. Qualora l’accertamento specialistico sia di brevissima durata (come nel caso, ad esempio, di prelievo del sangue) e, quindi, il lavoratore sia in grado di poter riprendere il lavoro nell’arco della fascia di presenza obbligatoria giornaliera individuata a livello di ciascun ente (generalmente 9-13), difficilmente sarà sostenibile la possibilità di computare la predetta assenza come malattia giornaliera.
In quest’ultima eventualità, il dipendente può beneficiare, dietro esplicita richiesta, anziché dell’istituto della malattia, dei permessi brevi previsti dall’art. 20 del citato CCNL. La durata delle assenze in questione deve, tuttavia, risultare pari o inferiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero del lavoratore. Detti periodi non possono, in ogni caso, superare le 36 ore annue e le ore non lavorate devono essere recuperate entro il mese successivo secondo le modalità individuate dall’amministrazione.
Nel caso in cui il dipendente non intenda o possa avvalersi di uno dei due istituti sopra indicati, poiché la struttura effettua visite anche il pomeriggio (o il sabato mattina se il dipendente lavora su 5 giorni) o abbia superato il limite annuo dei permessi brevi, potrà eventualmente utilizzare i permessi retribuiti per particolari motivi personali di cui all’art. 19, secondo comma, del citato CCNL, dietro semplice presentazione dell’attestazione della struttura ospedaliera indicante il giorno e l’orario d’effettuazione degli esami.
Ulteriore possibilità concessa al lavoratore è di fruire di un giorno di ferie o riposo compensativo qualora abbia a disposizione eccedenze orarie che non intende far monetizzare.
Le amministrazioni locali hanno a disposizione anche un altro strumento che consentirebbe di risolvere agevolmente il problema della contabilizzazione delle assenze orarie dal lavoro dei dipendenti, ma di cui ancor oggi, purtroppo, non hanno pienamente appreso l’importanza applicativa: la Banca delle ore. Com’è noto questo istituto, disciplinato dall’art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000, consiste in un conto ore individuale in cui confluiscono, per richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, con possibilità di utilizzarle, come permessi compensativi, entro l’anno successivo a quello di maturazione. In tal modo ciascuna amministrazione locale, a livello di contrattazione decentrata integrativa, potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare queste ore anche per le assenze effettuate per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici durante l’orario di lavoro ovviando a tutti gli oneri probatori che incombono sul lavoratore dipendente per contabilizzare le predette assenze a titolo di malattia."
https://entilocali.forumattivo.it/t1982-visite-specialistiche?highlight=visite
valutando che la interessante problematica sollevata da Patricia non e' cosi' chiara giuridicamente e contrattualmente nelle possibili soluzioni.
La soluzione che ho prospettato quindi nel precedente post rimane una delle possibili strade che in materia possono percorrersi .
Ritengo nel caso che ogni singolo ente debba inserire nel regolamento uffici e servizi norma aziendale interpretativa poiche' , a prescndere da come ogni soggetto la possa pensare, sia al tesi "permessi" che la tesi "malattia" hanno validi punto di sostegno in materia di visite specialistiche.
"Le assenze orarie per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali non sono disciplinate da alcuna norma contrattuale né da alcuna fonte legale. Considerata la rilevanza e la speciale natura delle predette assenze, alla luce del diritto alla salute individuale sancito dall’articolo 32 della Costituzione, si ritiene utile fare qualche considerazione al riguardo.
L’unico riferimento dei predetti accertamenti specialistici è contenuto all’art. 21, tredicesimo comma, del CCNL del 6 luglio 1995, nel quale è fatto obbligo al dipendente di informare preventivamente la propria amministrazione in caso d’allontanamento dall’indirizzo comunicato durante le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19) a causa della necessità di effettuare “visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici” o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, debitamente documentati. Si tratta pertanto di una disposizione dettata a garanzia del dipendente e finalizzata alla dimostrazione della causa giustificatrice dell’eventuale assenza nelle fasce orarie di reperibilità.
Assenze simili, ma riferite a specifiche categorie soggettive, sono previste all’art. 14 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative a tutela e a sostegno della maternità), in cui, relativamente ai controlli sanitari effettuati dalle lavoratrici gestanti nel periodo prenatale, è riconosciuto il diritto a permessi retribuiti orari o giornalieri (secondo la durata degli esami) per l’effettuazione d’esami prenatali, “accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche” nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
In mancanza di un’espressa disciplina normativa e contrattuale, si è pronunciato in varie sedute (21 marzo 1996, 8 maggio 1996, 25 luglio 1996 e 2 aprile 2001) il Comitato giuridico dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Intervenendo in merito, quest’ultimo ha riconosciuto la possibilità di assimilare le suindicate assenze alla malattia quando ricorrano tre condizioni: a) siano state prescritte dal medico curante in quanto collegate ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel ragionevole timore d’insorgenza dello stesso, in aderenza alla disciplina della malattia contenuta all’art. 21 del CCNL richiamato; b) non sia oggettivamente possibile effettuarle al di fuori dell’orario di lavoro; c) siano documentate con l’esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. L’A.R.A.N. ha poi precisato che, nel caso in cui le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può usufruire, a richiesta, oltre che del trattamento di malattia, anche di un permesso a recupero. La ratio di questa precisazione è da individuarsi nelle conseguenze sfavorevoli per il dipendente in caso d’applicazione dell’istituto della malattia poiché quest’ultimo comporta sempre la decurtazione del trattamento economico accessorio e, in caso di superamento dei nove mesi del periodo di comporto, anche la riduzione dello stipendio.
La soluzione adottata dall’ARAN, che si allinea all’orientamento formatosi nel corso degli anni in giurisprudenza (cfr. Corte Cost. 18.12.1997 n. 59; Cass.5.9.1988 n. 5027; Cass. S.U. 18.11.1983 n. 6248), contrasta con l’interpretazione espressa in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il quale esclude la possibilità di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia anche per le assenze orarie determinate da queste esigenze, in quanto il contratto collettivo del comparto Regioni-Autonomie locali non prevede l’assenza per malattia “ad ore”. Pertanto, con la risoluzione 16.11.1998 prot. 9749/5 il Dipartimento della funzione pubblica riconduce dette assenze brevi nell’ambito delle fattispecie disciplinate dall’art. 20 del CCNL del 6 luglio 1995.
Oggi è ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che, nell’ambito della rilevanza della malattia ai fini della tutela del lavoratore, ai sensi dell’art. 2110 del c.c. e della disciplina contrattuale in materia, rientrano anche gli accertamenti clinici preventivi, diagnostici, le visite mediche e le prestazioni specialistiche. La contabilizzazione a titolo d’assenza per malattia costituisce una libera scelta del dipendente purché, comunque, sia dimostrato il nesso di causalità tra la visita medica e lo stato patologico da cui è affetto l’interessato.
Invero, un dipendente che sia in possesso della prescrizione del medico (sia del medico scelto a norma della convenzione unica che di uno specialista che abbia assunto in cura diretta il lavoratore) che attesta la necessità che egli si assenti dal lavoro per effettuare una visita medica o un accertamento diagnostico correlato ad uno specifico stato patologico, può legittimamente avvalersi dell’istituto della malattia purché sia in grado di assolvere due oneri probatori.
In primo luogo, deve dimostrare che dette visite o accertamenti non possono essere svolti fuori dell’orario di lavoro. Per assolvere questo onere, occorre che il dipendente produca all’amministrazione d’appartenenza l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria in cui dovrà essere contenuta la specificazione che l’accertamento (o visita) non poteva che essere effettuato in orario coincidente con l’orario di servizio del dipendente. Qualora la documentazione non riporti detta specificazione, si ritiene che il dipendente non potrà avvalersi di una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, in quanto sarà difficile per l’amministrazione poter provvedere autonomamente agli opportuni controlli del caso, in quanto si tratta di una materia che trova tutela rafforzata nella legge 675/1996. Quindi l’assenza non potrà legittimamente dar luogo al trattamento di malattia, con conseguente negazione del relativo trattamento economico e giuridico. L’unica alternativa all’assolvimento di questo adempimento è che il dipendente produca una richiesta del medico in cui ci sia evidenziata l’urgenza dell’accertamento.
In secondo luogo, occorre che il dipendente il giorno che si sottopone alla visita o all’accertamento diagnostico, abbia cura di richiedere alla struttura ospedaliera un attestato in cui risulti il giorno e l’ora d’inizio e fine degli esami (o visita specialistica), per produrlo successivamente all’amministrazione. Qualora l’accertamento specialistico sia di brevissima durata (come nel caso, ad esempio, di prelievo del sangue) e, quindi, il lavoratore sia in grado di poter riprendere il lavoro nell’arco della fascia di presenza obbligatoria giornaliera individuata a livello di ciascun ente (generalmente 9-13), difficilmente sarà sostenibile la possibilità di computare la predetta assenza come malattia giornaliera.
In quest’ultima eventualità, il dipendente può beneficiare, dietro esplicita richiesta, anziché dell’istituto della malattia, dei permessi brevi previsti dall’art. 20 del citato CCNL. La durata delle assenze in questione deve, tuttavia, risultare pari o inferiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero del lavoratore. Detti periodi non possono, in ogni caso, superare le 36 ore annue e le ore non lavorate devono essere recuperate entro il mese successivo secondo le modalità individuate dall’amministrazione.
Nel caso in cui il dipendente non intenda o possa avvalersi di uno dei due istituti sopra indicati, poiché la struttura effettua visite anche il pomeriggio (o il sabato mattina se il dipendente lavora su 5 giorni) o abbia superato il limite annuo dei permessi brevi, potrà eventualmente utilizzare i permessi retribuiti per particolari motivi personali di cui all’art. 19, secondo comma, del citato CCNL, dietro semplice presentazione dell’attestazione della struttura ospedaliera indicante il giorno e l’orario d’effettuazione degli esami.
Ulteriore possibilità concessa al lavoratore è di fruire di un giorno di ferie o riposo compensativo qualora abbia a disposizione eccedenze orarie che non intende far monetizzare.
Le amministrazioni locali hanno a disposizione anche un altro strumento che consentirebbe di risolvere agevolmente il problema della contabilizzazione delle assenze orarie dal lavoro dei dipendenti, ma di cui ancor oggi, purtroppo, non hanno pienamente appreso l’importanza applicativa: la Banca delle ore. Com’è noto questo istituto, disciplinato dall’art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000, consiste in un conto ore individuale in cui confluiscono, per richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, con possibilità di utilizzarle, come permessi compensativi, entro l’anno successivo a quello di maturazione. In tal modo ciascuna amministrazione locale, a livello di contrattazione decentrata integrativa, potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare queste ore anche per le assenze effettuate per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici durante l’orario di lavoro ovviando a tutti gli oneri probatori che incombono sul lavoratore dipendente per contabilizzare le predette assenze a titolo di malattia."
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