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spese di personale art 208 codice strada parere (restrittivo)322 veneto
Quesito 2
I sub-quesiti che seguono fanno riferimento all’art.208 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni, per ultimo, quelle recate dalla legge 29 luglio 2010, n.120, comma 4, lettere b) e c) e comma 5-bis.
Si premette che l’art.208, comma 4, del decreto legislativo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della strada), così come modificato dall’art.40 della legge n.120/2010 su richiamata, per la parte di interesse, statuisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni è destinata a soddisfare un triplice ordine di interventi:
a) per almeno ¼ di tale ammontare, per interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) per almeno un altro ¼, per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
c) per la parte rimanente, per numerose fattispecie. Tra queste trovano espressa collocazione le destinazioni di cui al comma 5 bis dello stesso articolo che così recita “la quota di proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187…………..”.
Sub.Q.2/a)
Questa Sezione regionale di controllo si è già espressa sull’argomento, oggetto del quesito, con la deliberazione 025/2011/PAR richiamata anche dal Comune di Este; condividendo anche l’orientamento espresso dalla Sezione Lombardia (deliberazione 961/2010/PAR del 13 ottobre 2010), si è ritenuto che la quota dei proventi destinata agli interventi di cui si discute non può essere esclusa dalle “spese di personale”, salvo che per l’eccezione rappresentata dalle assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato ed alle forme flessibili di lavoro,
Allo stato, non si ravvisano motivi per discostarsi da tali conclusioni.
Sub. Q.2/b)
Anche per la risposta a tale sub quesito, si rammenta che i servizi evidenziati, o meglio, il loro potenziamento, costituiscono un’ulteriore ampliamento delle attività devolute alla competenza delle polizie municipali.
Non si ravvisano, pertanto, motivi e soluzioni diverse da quelli di cui al precedente quesito.
Sub. Q.2/c)
Per la risposta a tale sub quesito, si fa presente che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con riferimento al bilancio preventivo per l’esercizio 2010, con deliberazione 9/AUT/2010/INPR all’oggetto “Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art.1, commi 166 e 167 della legge 23.12.2005, n.266” ha inserito tra le voci da escludere dalle spese di personale le somme destinate alle assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro sia per i comuni sottoposti al patto di stabilità sia per quelli non sottoposti (vds. punti 7.3 e 6.3 dei relativi questionari).
Non si ravvisano motivi per discostarsi da tale criterio (peraltro, già enunciato nella surrichiamata deliberazione di questa Sezione n.25/2011/PAR); diversamente opinando, si sancirebbe una immotivata disparità.
Sub. Q.2/d)
Il sub quesito ripropone, nella sostanza, le problematiche poste con il Quesito 1 e con quello Sub. Q.2/a.
Pertanto, ritenendo che le somme in argomento sono da comprendere tra le spese di personale, la risposta non può che essere negativa.
PQM
La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di Este (Padova) nei termini suddetti.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune stesso.
Così deliberato
I sub-quesiti che seguono fanno riferimento all’art.208 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni, per ultimo, quelle recate dalla legge 29 luglio 2010, n.120, comma 4, lettere b) e c) e comma 5-bis.
Si premette che l’art.208, comma 4, del decreto legislativo 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della strada), così come modificato dall’art.40 della legge n.120/2010 su richiamata, per la parte di interesse, statuisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti a Regioni, Province e Comuni è destinata a soddisfare un triplice ordine di interventi:
a) per almeno ¼ di tale ammontare, per interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell’ente;
b) per almeno un altro ¼, per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
c) per la parte rimanente, per numerose fattispecie. Tra queste trovano espressa collocazione le destinazioni di cui al comma 5 bis dello stesso articolo che così recita “la quota di proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187…………..”.
Sub.Q.2/a)
Questa Sezione regionale di controllo si è già espressa sull’argomento, oggetto del quesito, con la deliberazione 025/2011/PAR richiamata anche dal Comune di Este; condividendo anche l’orientamento espresso dalla Sezione Lombardia (deliberazione 961/2010/PAR del 13 ottobre 2010), si è ritenuto che la quota dei proventi destinata agli interventi di cui si discute non può essere esclusa dalle “spese di personale”, salvo che per l’eccezione rappresentata dalle assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato ed alle forme flessibili di lavoro,
Allo stato, non si ravvisano motivi per discostarsi da tali conclusioni.
Sub. Q.2/b)
Anche per la risposta a tale sub quesito, si rammenta che i servizi evidenziati, o meglio, il loro potenziamento, costituiscono un’ulteriore ampliamento delle attività devolute alla competenza delle polizie municipali.
Non si ravvisano, pertanto, motivi e soluzioni diverse da quelli di cui al precedente quesito.
Sub. Q.2/c)
Per la risposta a tale sub quesito, si fa presente che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con riferimento al bilancio preventivo per l’esercizio 2010, con deliberazione 9/AUT/2010/INPR all’oggetto “Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art.1, commi 166 e 167 della legge 23.12.2005, n.266” ha inserito tra le voci da escludere dalle spese di personale le somme destinate alle assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro sia per i comuni sottoposti al patto di stabilità sia per quelli non sottoposti (vds. punti 7.3 e 6.3 dei relativi questionari).
Non si ravvisano motivi per discostarsi da tale criterio (peraltro, già enunciato nella surrichiamata deliberazione di questa Sezione n.25/2011/PAR); diversamente opinando, si sancirebbe una immotivata disparità.
Sub. Q.2/d)
Il sub quesito ripropone, nella sostanza, le problematiche poste con il Quesito 1 e con quello Sub. Q.2/a.
Pertanto, ritenendo che le somme in argomento sono da comprendere tra le spese di personale, la risposta non può che essere negativa.
PQM
La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di Este (Padova) nei termini suddetti.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune stesso.
Così deliberato
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