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corte veneto i rimborsi spese viaggio non possono essere computati ai fini della base di calcolo delle spese per autovetture

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Messaggio  francodan Lun 17 Ott 2011 - 0:28

Corte conti veneto

La Provincia di Vicenza, con l’atto indicato in epigrafe, chiede, con riferimento all’art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122/2010, se in fase di applicazione della norma stessa “possano essere calcolati nella spesa per manutenzione di autovettura sostenuta nel 2009 anche i rimborsi (1/5 del prezzo della benzina) liquidati nel 2009 ai dipendenti in missione, ad integrazione della spesa direttamente sostenuta per il carburante delle auto di servizio”. L’Ente istante precisa, al riguardo, che nel 2009 non vigeva ancora il divieto di rimborso chilometrico ai dipendenti per l’uso del proprio automezzo, introdotto successivamente con conseguente incremento dell’impiego delle autovetture di servizio. .................
Trattandosi, peraltro, di esigenza concretamente rappresentata, ogni decisione al riguardo rimane di esclusiva competenza dell’Ente richiedente perché attinente alla sfera dell’azione amministrativa, rientrante nella piena ed esclusiva discrezionalità dell’Ente medesimo che, in ogni caso, potrà orientare la propria decisione sulla base delle conclusioni contenute nel parere di cui trattasi.
Ciò posto, si rammenta che il comma 14 dell’art.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, così dispone “A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato per il solo 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
La disposizione suddetta si inserisce nel vasto quadro delle misure tese a contenere ed a razionalizzare la spesa pubblica e la riduzione imposta ha per oggetto le autovetture di servizio sotto il profilo dell’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio, con l’esclusione dei casi indicati.
L’operazione ipotizzata dalla Provincia di Vicenza ha l’evidente intento di ampliare la base di riferimento su cui calcolare la percentuale (80%) che, a partire dall’esercizio 2011, deve essere osservata quale limite per le spese di cui trattasi.
Essa, dunque, prevede di aggiungere alla spesa sostenuta nel 2009 per manutenzione di autovetture anche i rimborsi liquidati ai dipendenti in missione l’anno medesimo relativi ad 1/5 del prezzo della benzina.
Per meglio inquadrare la problematica posta, occorre far riferimento alla normativa che disciplinava nel 2009 le missioni del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, contenuta nel CCNL 14 settembre 2000 e, in particolare, al contenuto dell’art.41, comma 4.
Quest’ultimo, nel prevedere la possibilità per il dipendente di utilizzare eccezionalmente il proprio mezzo di trasporto privato, qualora risultante più conveniente dei normali servizi di linea per effettuare missioni (definite trasferte) in località distanti più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio e diverse dalla dimora abituale, includeva, tra i vari rimborsi da corrispondere agli interessati (spese autostradali, parcheggio, eventuale custodia), anche una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso.
Tale ultima previsione, finalizzata evidentemente a compensare le spese sostenute dal dipendente in missione per il carburante, faceva parte, tuttavia, di una serie di voci, rubricate come “Trattamento di trasferta”, talchè si ritiene che le spese sostenute dall’amministrazione per il rimborso in contesto, facevano parte di un “pacchetto” che, nel complesso, delineava il quantum dovuto al personale solo sotto il profilo economico senza alcun riferimento ad altri motivi (ad esempio manutenzione o esercizio dell’autovettura utilizzata). In altri termini, non si ravvisa correlazione tra i due aspetti del problema, e cioè quello economico riguardante il dipendente interessato e quello gestionale riferito al mezzo privato utilizzato, che si vorrebbe considerare ora per la segnalata esigenza, peraltro ascrivibili a poste diverse in bilancio.
Diversamente opinando, si vanificherebbe, oltretutto, l’intento del legislatore teso a limitare e razionalizzare la spesa nei vari settori, tra cui quello in argomento, indicati nel richiamato art.6 del decreto legge 78/2010.
PQM
La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dalla Provincia di Vicenza nei termini suddetti.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Presidente della Provincia stessa.
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2011.
Il Magistrato relatore Il Presidente f.f.
F.to Aldo Carleschi F.to Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 7/10/2011
Il Direttore della Segreteria
Dott. ssa Raffaella Brandolese
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