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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate

5 partecipanti

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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate

Messaggio  Paolo Gros Mer 26 Ott 2011 - 1:26

Dalla lettura di interessante articolo che condivido su Personale New di Publika , n.1/2011 a firma Gianluca Bertagna, Monica Catellani, Mario Ferrari , ho elaborato ul foglio di calcolo onde dare adempimento , ancorche' in modo empirico ,all'art. 20, comma 9, D.L. 98/2011 conv. in L. 15.07.2011, n. 111), che così recita:
Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto delle funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate sui mercati regolamentari

A tutt'oggi manca una qualsivoglia indicazione che ci metta nelle condizioni di aggregare le spese delle partecipate, consorzi etc al calcolo del limite del 40% ma credo che uno sforzo debba in qualche modo essere fatto per non incorrere in assunzioni che potrebbero rivelarsi in futuro danno erariale.
Onestamente non inserirei tra le spese da dedurre dal costo di produzione l'importo per ammortamenti poiche' la ratio non mi convince appieno.
Cio' detto sarebbe molto utile a noi tutti conoscere la ratio della detrazione dal costo di produzione ma questo potrebbero dirlo solo gli autori dell'articolo ( molto operativo a cui plaudo ) .

Allego il foglio di calcolo
Nb: I dati inseriti sono comunque pubblici sia per l'ente che per le societa' inserite.
Paolo Gros
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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty Sul calcolo spese personale e partecipate- La condanna della Corte

Messaggio  Paolo Gros Lun 31 Ott 2011 - 4:49

Con le società parte-cipate non si può più scherzare: la gestio-ne dissennata dell'azienda, che si concretizzi in com-portamenti volti ad aggirare i vincoli imposti all'ente lo-cale in ordine alla spesa di personale e al patto di stabi-lità, comporta danno eraria-le, per il quale rispondono sia gli amministratori del Comune, sia quelli della so-cietà partecipata. Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza 402 del 21 settem-bre 2011 della Corte dei conti, sezione prima giuri-sdizionale centrale.

Il Sole 24 ore pagina 14
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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty Partecipate , la spesa di personale , il parere Anci

Messaggio  Paolo Gros Lun 28 Nov 2011 - 0:37

I corrispettivi erogati alle società partecipate in esecuzione dei contratti di servizio non vanno considerati nel complesso delle spese da sommare alle spese correnti dell'ente locale, al fine di computare l'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa, in applicazione dell'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008.
È uno tra i principali suggerimenti avanzati dall'Anci nella sua nota interpretativa dedicata al problema del computo delle spese delle società partecipate, ai fini del calcolo appunto dell'indice della spesa di personale su quella corrente, che non deve superare il 40%.
I problemi affrontati dalla nota interpretativa trovano la loro origine nella modifica apportata dall'articolo 76, comma 7, della legge 133/2008 dalla prima manovra estiva 2011, che impone di computare «le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».
L'Anci propone alcune chiave interpretative, mettendo contestualmente a nudo tutte le contraddizioni della norma, che secondo l'associazione dei comuni sarebbe comunque necessario rivedere profondamente, se non abolire del tutto.
No alle duplicazioni della spesa. La necessità di depurare dalle spese delle società i corrispettivi pagati dagli enti partecipanti discende dall'esigenza di evitare la duplicazione del computo di un medesimo costo. I trasferimenti come compenso per le attività rese dalle società in esecuzione dei contratti di servizio sono spesa corrente dell'ente dominus, ma anche costo di esercizio della società.
Il pericolo di conteggiare due volte tali partite va scongiurato eliminando dai conteggi i costi di esercizio correlati a ricavi delle società derivanti dai pagamenti connessi ai contratti di servizio. L'Anci propone anche formule di calcolo per determinare l'incidenza complessiva delle spese generali delle società e delle spese correnti degli enti locali, senza dimenticare di sottolineare come, tuttavia, essi possano essere fortemente influenzati dalla presenza di utili o perdite, che possono rendere disomogenei i risultati.
Campo di applicazione. La formulazione dell'articolo 76, comma 7, novellato non è coerente con le definizioni normative delle società di gestione di servizi pubblici locali o delle società strumentali e crea parecchie incertezze. L'Anci esclude che la norma possa estendere la sua efficacia oltre l'insieme delle società vere e proprie: non sono da considerare, dunque, le spese di soggetti, sia pure partecipati dal capitale locale, diversi dalle società, come associazioni, fondazioni, aziende speciali.
Se non vi sono problemi, poi, a identificare le società a partecipazione pubblica totalitaria, più complesso è il riferimento al «controllo». Secondo l'associazione si deve fare ricorso all'articolo 2359 del codice civile.
La norma vale sostanzialmente per tutte le società affidatarie senza gara dei servizi sia a rilevanza sia senza rilevanza economica; ma si estende anche alle società cui sia stato affidato un servizio privo di rilevanza economica, visto che la norma non richiede necessariamente la formula dell'in house providing, nonché a tutte le società (totalitarie, miste o in house) strumentali, che cioè hanno come destinatario della propria attività l'ente locale, per conto del quale gestiscono servizi pubblici in forma privatistica.
Sono escluse dalla norma, oltre che le società quotate in borsa espressamente citate, anche le società miste costituite per effetto della gara a doppio oggetto, con la quale il socio viene selezionato per partecipare ad almeno il 40% del capitale e svolgere specifici compiti operativi.
Spesa del personale. L'Anci ricorda le troppe contraddizioni esistenti nell'individuazione delle spese da considerare attinenti al personale, derivanti dall'assenza di una norma che le enumeri in maniera chiara e dalla diversità di visioni tra le conclusioni contenute nella circolare 9/2006 della Ragioneria generale dello stato e la Corte dei conti.
In attesa di un pronunciamento più chiaro, che l'associazione si è impegnata a promuovere con la Rgs, la nota suggerisce di escludere le spese per il personale comandato rimborsate da enti terzi, gli straordinari elettorali rimborsati dallo stato, le spese di personale per attività svolte in conto terzi e da essi rimborsati (esempio, il censimento Istat), le spese totalmente finanziate dalla Ue o da privati, gli incentivi per progettisti e avvocati, gli incentivi derivanti da recupero Ici e dal condono edilizio. Queste indicazioni, tuttavia, sono in contrasto con le indicazioni del parere 51/2011 delle sezioni riunite della Corte dei conti.
Disomogeneità dei bilanci. L'Anci perora la necessità di rivedere o abolire le norme commentate dalla nota, sottolineando come manchi del tutto la possibilità di conciliare con precisione le spese dell'ente locale, con quelle delle società, vista la assoluta difformità delle regole contabili. Nelle società non esiste la contabilità finanziaria, che se venisse applicata potrebbe consentire di elevare il computo della spesa per indebitamento (non considerando gli ammortamenti), il che paradossalmente aumenterebbe la voce delle spese generali e finirebbe per consentire assunzioni in numero maggiore di quello che avverrebbe se non si applicasse l'articolo 76, comma 7. Inoltre, mentre gli enti locali adottano un bilancio di previsione, le società conoscono l'entità delle loro spese solo a posteriori, col bilancio consuntivo da approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio: il che non permette di capire il regime temporale di verifica di applicazione del divieto assoluto di assumere, nel caso di sforamento dell'indice della spesa di personale del 40%.

FONTE: ITALIA OGGI
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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty Re: Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate

Messaggio  francodan Mer 28 Dic 2011 - 0:30


Sezione Controllo Regione Lombardia - 673 2011
Sono da considerarsi sostenute direttamente dall?ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva intercorsa fra vari enti pubblici locali.











Lombardia/673/2011/PAR





REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA


composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Gianluca Braghò Referendario
dott. Massimo Valero Referendario
dott. Alessandro Napoli Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis Referendario
dott. Donato Centrone Referendario
dott. Francesco Sucameli Referendario
dott. Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea Luberti Referendario (relatore)
dott. Fabio Franconiero Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 6 dicembre 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota prot. 1177 in data 18 novembre 2011, con cui il sindaco del comune di Montano Lucino (CO) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Montano Lucino (CO);
Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune menzionato in epigrafe ha formulato alla Sezione una richiesta di parere concernente l’art. 14, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con specifico riferimento all’attività di gestione di farmacia comunale esercitata da una società totalmente partecipata.
Il sindaco del comune nella richiesta di parere riferiva: i) che in data 12 ottobre 2006 era stata dallo stesso costituita, sotto forma di s.r.l. unipersonale, la società “Farmacia Comunale e Servizi di Montano Lucino”; ii) che a detta società a partire dal 1 gennaio 2007 era stata conferita la gestione della farmacia comunale di Montano Lucino, in precedenza in capo allo stesso Comune, come del pari (tramite le procedure previste per il trasferimento di azienda) alla società erano transitate le relative risorse umane, previa cessazione dei rispettivi rapporti di impiego; iii) che, da ultimo, nessun’ altra gestione di servizi comunali o nessun altro rapporto di lavoro era stato incardinato dal comune alla neonata società.
Tanto premesso, il comune richiedeva alla Sezione chiarimenti in ordine alla corretta applicazione nel caso di specie dell’art. 14, comma 9, del d.l. 78/10, alla luce del successivo articolo 20, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, contenente il principio del consolidamento dei conti delle società partecipate agli enti di riferimento ai fini dei vincoli alle assunzioni.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normativa sopra indicata.
Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché promanante dall’organo legittimato a proporla.
AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo di ammissibilità del quesito, in premessa occorre rammentare che la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Deliberazione del 17 novembre 2010,n. 54).
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta analizzata dalla presente pronunzia, si conclude che la stessa, in forza delle predette considerazioni, risulta essere oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito, in quanto direttamente correlata all’applicazione di norme di evidente matrice finanziaria.

MERITO

Premesso che risulta dalla richiesta di parere la ricomprensione del comune istante tra quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, pregiudiziale si pone il corretto inquadramento del servizio di gestione della farmacia comunale. Al riguardo, occorre cennare che la disciplina del servizio farmaceutico è fornita dalla legge 2 aprile 1968, n. 475 e sue successive modificazioni e integrazioni. Tale normativa disvela un’indubbia e penetrante influenza della disciplina pubblicistica sull’attività, di per sé non autoritativa, di commercializzazione di prodotti farmaceutici, con particolare riguardo alla circostanza che, pur essendo l’apertura di una farmacia soggetta a provvedimento espressamente qualificato come autorizzazione amministrativa, la pianta organica delle farmacie, l’ubicazione e il numero delle stesse devono essere predeterminati da un atto amministrativo comunale, e il numero delle farmacie presenti sul territorio è stabilito in proporzione alla popolazione.
Di tal che pare incontestabile che il servizio farmaceutico rientri appieno nella nozione di servizio pubblico, sussistendo entrambi gli elementi unanimente evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vale a dire: i)la finalizzazione alla cura di un interesse pubblico (nel caso di specie, la tutela della salute); ii) la presenza di un’intensa attività amministrativa “a monte”, che vale a far assumere giuridica evidenza sub specie di servizio pubblico ad attività altrimenti connotata dalla natura paritetica dei rapporti intercorrenti tra gestore e utenti.
E’ indiscutibile, inoltre, che anche l’attività di gestione di farmacie comunali rientra nell’ambito dei servizi pubblici, in quanto finalizzata a una più agevole ed economica fornitura dei medicamenti in favore della comunità locale.
In particolare, questa Sezione, anche in relazione alle argomentazioni diffuse da ultimo nella sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2006, n.87, è orientata in linea generale a definire tale attività come servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Sezione contr. Lombardia, deliberazioni n.195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR), rilevanza in generale presente laddove il servizio si innesti in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme d’intervento finanziario pubblico dell'attività in questione, nei limiti in cui le stesse non rendano irrilevante la libera concorrenza (cfr., in tal senso, T.A.R. Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 aprile 2005, n. 527; T.A.R. Campania 7 novembre 2003, n. 13382; T.A.R. Umbria 24 ottobre 2003, n. 821).
Occorre, altresì, ricordare che si applica direttamente all’amministrazione locale interpellante il limite alla detenzione delle partecipazioni societarie per i comuni sotto la soglia demografica di 30.000 abitanti, introdotto ex art. 14, comma 32 del d.l. n. 78/2010, come più volte parzialmente riformulato, che prevede che: i) i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società; ii) entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni (a meno che le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime). Trattandosi, comunque, di società già costituita alla data di entrata in vigore del predetto art. 14, comma 32, il mantenimento dell’attuale compagine totalitaria può essere consentito all’amministrazione comunale, sia pure al contemporaneo verificarsi delle predette condizioni.
E’ necessario, da ultimo, cennare che il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, nel testo emerso dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166, ha escluso le farmacie comunali dalla latitudine applicativa della disciplina in materia di servizi a rilevanza economica a mente dell’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come peraltro analoga esclusione è stata in seguito operata dall’art. 4, comma 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138.
Venendo al quadro normativo prospettato dal comune, può rilevarsi come lo stesso, al netto delle ripetute interpolazioni, può ricostruirsi nel senso che a “decorrere dal 1 gennaio 2011” (…) E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (…) Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (…)”.
La normativa appare pertanto chiarissima nell’affermare ai predetti fini il principio del consolidamento degli esborsi sostenuti da società (anche) a responsabilità limitata totalmente partecipata da enti locali, laddove sussista almeno uno degli indici disvelatori di incidenza diretta sulla contabilità pubblica (affidamento diretto di servizi pubblici locali, interesse generale delle funzioni svolte, supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica).
Nel caso di specie, in base a quanto più sopra rilevato, l’applicazione di detto criterio di consolidamento è addirittura argomentabile ad abundantiam, trattandosi di società titolare di pubblico servizio senza gara (non richiesta a norma di legge a cagione della sopra indicata esclusione) e per di più deputata a soddisfare esigenze di interesse generale.
Del resto, il principio di consolidamento, oltre a presentare una derivazione chiaramente discendente da esigenze continentali di omogeneizzazione dei criteri tassonomici di strutture comunque gravanti sul plesso pubblicistico, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, è stato più volte ribadito espressamente dalle Sezioni riunite di questa corte (Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazioni n.3 del 25 gennaio 2011 e n.27 del 12 maggio 2011), nonché da altre importanti pronunzie (deliberazione n. 8 /AUT/2011/QMIG, resa dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 29 aprile 2011, e deliberazione n. 99 del 5 dicembre 2008 dalla Sezione Lombardia).
In particolare, con la sopra menzionata deliberazione, la Sezione aveva già anticipato la conclusione secondo cui, ai fini del contenimento della spesa, la base di calcolo relativa alla spesa per il personale sostenuta da ciascun ente locale deve tenere conto dei vari sistemi organizzativi nei quali, ormai, si articola l'amministrazione pubblica. Con la conseguenza che “sono pertanto da considerarsi sostenute direttamente dall’ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di compartecipazione plurisoggettiva intercorsa fra vari enti pubblici locali” e che “lo strumento dell’affidamento di servizi ad enti partecipati non può comunque venire utilizzato per eludere le normative pubblicistiche in tema di finanza pubblica o attività contrattuale che disciplinano l’attività della pubblica amministrazione; in particolare, la disciplina vincolistica in materia di personale deve essere intesa come riferibile non soltanto all’ente stesso, ma anche a tutte le forme di cooperazione interlocale oltre che di esternalizzazione in senso stretto”.

P.Q.M.
Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
L’Estensore Il Presidente
(Dott. Andrea Luberti) (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 21/12/2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)
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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty RAPPORTO SPESA PERSONALE/ SPESA CORRENTE

Messaggio  SARAFE Gio 22 Nov 2012 - 2:24

Scusate ma ormai non mi capisco più.

Per il conteggio del rapporto spesa personale/spesa corrente anno 2012, a quale dato bisogna fare riferimento?
Per la spesa corrente consuntivo 2011, mentre spesa personale impegni competenza 2012?

E per le partecipate? Non disponendo del dato di previsione, è lecito considerare il consuntivo 2011?

Se qualcuno lo avesse elaborato, potrebbe mandarmi un file per il conteggio?

grazie per il vostro preziosissimo aiuto.

SARAFE

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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty rapporto

Messaggio  Paolo Gros Gio 22 Nov 2012 - 3:00

considerare il consuntivo 2011 in considerazione dei termini di bilancio dell'ente
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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty Re: Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate

Messaggio  SARAFE Gio 22 Nov 2012 - 3:16

Scusa ma non ho capito.

Grazie

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Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate Empty Re: Foglio di calcolo 40% spese correnti personale aggregato con partecipate

Messaggio  giorgi.bruno Gio 29 Nov 2012 - 12:00

Come altri Comuni il nostro Ente ha aderito a varie associazioni consorzi ecc. non ha però nessuna di queste partecipazioni totale o di controllo

Per come è scritta la norma

Inoltre 9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.".

sbaglio se non le considero nel calcolo delle spese del personale per il nostro Ente ?

giorgi.bruno

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Messaggio  Paolo Gros Ven 30 Nov 2012 - 0:16

il controllo analogo deve essere esercitato anche in possesso di percentuali minimali
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Messaggio  GUERRA&PACE Mar 4 Dic 2012 - 8:15

Ciao Paolo, scusami, ma non sono d'accordo con te.
L'art 2359. del Codice Civile recita che "..Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.."

Se l'Ente non detiene la quota maggioritaria rispetto agli altri Enti partecipanti, non detiene nessun controllo. Corregimi se sbaglio o se ho interpretato male la tua risposta.

Ne approfitto per chiedere che cosa si intende per:
-funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,
- attività svolte nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
Grazie mille!!

GUERRA&PACE

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