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ALIQUOTE IMU 2013
Stando alla normativa odierna, nel caso in cui un Comune non deliberi e trasmetta al MEF entro il 23 aprile la delibera di approvazione delle aliquote IMU 2013, si intendono prorogate quelle del 2012.
Ma nel caso in cui detto Comune a settembre si trovi nella necessità di ristabilire gli equilibri di bilancio, può entro il 30/9 adottare la delibera di approvazione delle aliquote IMU 2013 , oppure la norma di cui all'articolo 1 comma 444 della Legge 228/2012 si applica solo nel caso in cui il Comune debba modificare qualcosa di già approvato?
Ma nel caso in cui detto Comune a settembre si trovi nella necessità di ristabilire gli equilibri di bilancio, può entro il 30/9 adottare la delibera di approvazione delle aliquote IMU 2013 , oppure la norma di cui all'articolo 1 comma 444 della Legge 228/2012 si applica solo nel caso in cui il Comune debba modificare qualcosa di già approvato?
DADERO- Messaggi : 127
Data d'iscrizione : 14.07.12
aliquote
le norme sono tre, in contrasto e confuse , se mai avremo un governo andra' chiarito.
Detto questo ...la norma di cui all'articolo 1 comma 444 della Legge 228/2012 si applica solo nel caso in cui il Comune debba modificare qualcosa di già approvato...
beh per approvato si puo' comunque intyendere quanto deliberato nel 2012 ed automaticamente confermato
Detto questo ...la norma di cui all'articolo 1 comma 444 della Legge 228/2012 si applica solo nel caso in cui il Comune debba modificare qualcosa di già approvato...
beh per approvato si puo' comunque intyendere quanto deliberato nel 2012 ed automaticamente confermato
Re: ALIQUOTE IMU 2013
La mia interpretazione è la seguente :
RISOLUZIONE MEF N. 5/DF - Roma, 28 marzo 2013 - PROT. N. 5534
- Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.
- Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5
Ritengo pertanto che :
- qualora non siano rispettati i termini (inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011), non ritengo sia possibile farlo in sede di bilancio (entro 30/06), ma solo ed esclusivamente in sede di riequilibrio (entro 30/09) qualora il comune sia nelle condizioni di :
“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”
pertanto se ricorrono le condizioni di necessità di ripristino degli equilibri di bilancio e viene deliberato l'aumento in tale sede (entro 30/09) l'acconto sarà ad aliquota 2012 con conguaglio nella rata di dicembre sulla base dell'aumento
RISOLUZIONE MEF N. 5/DF - Roma, 28 marzo 2013 - PROT. N. 5534
- Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.
- Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5
Ritengo pertanto che :
- qualora non siano rispettati i termini (inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011), non ritengo sia possibile farlo in sede di bilancio (entro 30/06), ma solo ed esclusivamente in sede di riequilibrio (entro 30/09) qualora il comune sia nelle condizioni di :
“per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”
pertanto se ricorrono le condizioni di necessità di ripristino degli equilibri di bilancio e viene deliberato l'aumento in tale sede (entro 30/09) l'acconto sarà ad aliquota 2012 con conguaglio nella rata di dicembre sulla base dell'aumento
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