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Aliquote IMU 2013
Il comune ha deliberato tramite giunta entro il 30 aprile 2013 l'aumento delle aliquote IMU 2013. Rispetto al 2012 sono state aumentare al massimo sia quelle relative alla prima casa che agli altri fabbricati. Ad oggi non é stata deliberata in consiglio la determinazione delle aliquote imu 2013. Il bilancio previsionale 2013 non é stato ancora deliberato. Di quali aliquote devono tenere conto i cittadini entro il 17 giugno?
pioggia- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 09.06.13
Re: Aliquote IMU 2013
pioggia ha scritto:Il comune ha deliberato tramite giunta entro il 30 aprile 2013 l'aumento delle aliquote IMU 2013. Rispetto al 2012 sono state aumentare al massimo sia quelle relative alla prima casa che agli altri fabbricati. Ad oggi non é stata deliberata in consiglio la determinazione delle aliquote imu 2013. Il bilancio previsionale 2013 non é stato ancora deliberato. Di quali aliquote devono tenere conto i cittadini entro il 17 giugno?
2012
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: Aliquote IMU 2013
INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL N. 35 DEL 8 APRILE 2013
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente
pertanto
9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.)
PER CONSULTARE ALIQUOTE 2012
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.) è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.
PER CONSULTARE ALIQUOTE 2012
http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
11) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente
pertanto
9) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.)
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http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm
10) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 (Art. 9, comma 3 D Lgs 23/2011. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.) è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.
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11) (MODIFICA IN SEDE DI CONVERSIONE DL 35/2013) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente
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