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http://www.irpef.info/aliquote imu 2013
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dadada
GIORGIO MARENCO
Paolo Gros
Lucio Guerra
Mara82
9 partecipanti
aliquote imu 2013
In vista della scadenza di aprile per l'approvazione delle aliquote imu 2013 il mio comune ha proposto le seguenti variazioni rispetto al 2012
1.aliquota ordinaria 1,06
2. immobili non produttivi di reddito fondiario 0,86;
3. immobili posseduti da soggetti passivi ires 0,86 ;
4. immobili locati 0,86.
Il mio dubbio era le previsioni di cui ai punti 2 e 3 sono compatibili con le novità imu introdotte dalla legge di stabilità 2013 che non consentono più ai comuni di effettuare manovre agevolative a riguardo?
Grazie
1.aliquota ordinaria 1,06
2. immobili non produttivi di reddito fondiario 0,86;
3. immobili posseduti da soggetti passivi ires 0,86 ;
4. immobili locati 0,86.
Il mio dubbio era le previsioni di cui ai punti 2 e 3 sono compatibili con le novità imu introdotte dalla legge di stabilità 2013 che non consentono più ai comuni di effettuare manovre agevolative a riguardo?
Grazie
Mara82- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 18.12.10
Re: aliquote imu 2013
il comune non può regolamentare nulla per gli immobili di categoria D
per i termini di deliberazione i termini ora sono questi (con pubblicazione DL 6.4.2013)
INSERITO DAL DL N____ DEL 6 APRILE 2013
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze , sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
per i termini di deliberazione i termini ora sono questi (con pubblicazione DL 6.4.2013)
INSERITO DAL DL N____ DEL 6 APRILE 2013
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze , sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
Re: aliquote imu 2013
In merito alla possibilità di intervenire sulle aliquote, se ho capito bene il Comune pur avendo deliberato un'aliquota ordinaria dell'1,06 per mille, per gli immobili di cat. D l'aliquota da applicare è solo quella dello 0,76 per mille?
Mara82- Messaggi : 92
Data d'iscrizione : 18.12.10
categoria D
Scusate, temo di essermi perso tra una modifica e l'altra.
L'ultimo DL Pagamenti della PA modifica la tempistica per la deliberazione delle aliquote IMU ma non mi pare modifichi nulla in tema di immobili cat. D quindi vale quanto detto dalla legge di stabilità (e dalla risoluzione MEF n.5 del 28/03/2013) secondo cui (comma 380) si dice che per gli anni 2013 e 2014:
f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
Saluti
Giorgio
L'ultimo DL Pagamenti della PA modifica la tempistica per la deliberazione delle aliquote IMU ma non mi pare modifichi nulla in tema di immobili cat. D quindi vale quanto detto dalla legge di stabilità (e dalla risoluzione MEF n.5 del 28/03/2013) secondo cui (comma 380) si dice che per gli anni 2013 e 2014:
f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
Saluti
Giorgio
GIORGIO MARENCO- Messaggi : 421
Data d'iscrizione : 14.10.11
D
e' cosi'...i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
la differenza tra 0.76 ed eventuale 10.6 andra' all'ente
la differenza tra 0.76 ed eventuale 10.6 andra' all'ente
Re: aliquote imu 2013
ops mi sono persa...(strano...) aliquota fabbricati D anno 2012 8.6 posso o no con delibera portarla, che ne so, a 1.06 per il 2013?
Grazie!
Barbara
Grazie!
Barbara
dadada- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 13.06.12
Re: aliquote imu 2013
Paolo Gros ha scritto:non puoi diminuirla al di sotto del 7.6
dadada- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 13.06.12
Re: aliquote imu 2013
Posso differenziare in aumento, nell'ambito delle cat. D, solo le aliquote per gli impianti fotovoltaici?...
Grazie!
Grazie!
Moretta74- Messaggi : 159
Data d'iscrizione : 14.02.13
Re: aliquote imu 2013
Scusate voglio sapere se ho compreso bene la questione del gettito derivante dalla cat. D.
1) tutto il gettito cat. D passa allo stato, con aliquota 0,76, sulla quale il Comune può solo intervenire in aumento fino al limite dello 0,3 e questo maggior gettito finisce al comune.
2) i D/5 hanno dal 2013 moltiplicatore 65;
3) D/10 che erano di competenza comunale nel 2012, dal 2013 sono assorbiti nel gettito dei D però con aliquota dello 0,20.
Ora se il comune non provvede ad adottare con invio entro il 09 maggio sul sito, deliberazione di aliquote, restano vigenti le aliquote dell'anno scorso..... però come si conciliano queste con quelle vigenti nel 2013 per le D ???
1) tutto il gettito cat. D passa allo stato, con aliquota 0,76, sulla quale il Comune può solo intervenire in aumento fino al limite dello 0,3 e questo maggior gettito finisce al comune.
2) i D/5 hanno dal 2013 moltiplicatore 65;
3) D/10 che erano di competenza comunale nel 2012, dal 2013 sono assorbiti nel gettito dei D però con aliquota dello 0,20.
Ora se il comune non provvede ad adottare con invio entro il 09 maggio sul sito, deliberazione di aliquote, restano vigenti le aliquote dell'anno scorso..... però come si conciliano queste con quelle vigenti nel 2013 per le D ???
Pugliese- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 20.09.11
Re: aliquote imu 2013
RISOLUZIONE MEF N. 5/DF - Roma, 28 marzo 2013 - PROT. N. 5534
1) L’effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 (art.1, comma 380, lettera f) legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilita 2013) per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D/10, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, codice tributo 3919 (altri fabbricati - oppure eventuale nuovo codice tributo specifico ancora non disponibile)
2) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D/10, resta il gettito a favore del comune, codice tributo 3913, e possibilità di diminuire l’aliquota dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento
3) Resta inoltre valida l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), stabilita dall’art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011
4) Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.
5) Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5
6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.
7) Si deve, infine, precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni nel corso dell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
1) L’effetto della norma introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2013 (art.1, comma 380, lettera f) legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilita 2013) per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D/10, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili ad aliquota fissa dello 0,2 per cento, codice tributo 3919 (altri fabbricati - oppure eventuale nuovo codice tributo specifico ancora non disponibile)
2) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati IN CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DALLA D/10, resta il gettito a favore del comune, codice tributo 3913, e possibilità di diminuire l’aliquota dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento
3) Resta inoltre valida l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), stabilita dall’art. 9, comma 8 D Lgs 23/2011
4) Si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.
5) Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea. 5
6) Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.
7) Si deve, infine, precisare che il quadro normativo appena illustrato è destinato ad incidere sulla disciplina dell’IMU risultante dalle deliberazioni concernenti le aliquote e dai regolamenti approvati dai comuni nel corso dell’anno 2012, con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Re: aliquote imu 2013
quindi nel caso il comune decida di non adottare alcuna deliberazione entro il 16 maggio, valgono le aliquote pubblicate e adottate lo scorso anno 2012, ad eccezione di quelle relative alla categoria D, dove varrà solo l'aliquota dello 0,76, ho interpretato correttamente? E in tal caso prevale la norma statale, anche se per l'anno 2012 il comune su queste categorie aveva definito altra aliquota. Non c'è bisogno di adottare un provvedimento ad hoc solo per le D , giusto?
A limite sul sito istituzionale si pubblica una sorta di info evidenziandoi cambiamenti salenti anno 2013, disposti dallo stato: vedi gettito derivante dalle D di totale appannaggio stato con aliquota 0,76;
versamento abitazione principale in sole 2 rate ;
moltiplicatore D5 pari a 65 ecc ecc
A limite sul sito istituzionale si pubblica una sorta di info evidenziandoi cambiamenti salenti anno 2013, disposti dallo stato: vedi gettito derivante dalle D di totale appannaggio stato con aliquota 0,76;
versamento abitazione principale in sole 2 rate ;
moltiplicatore D5 pari a 65 ecc ecc
Pugliese- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 20.09.11
Re: aliquote imu 2013
mi pare oltremodo chiaro, non occorre nessun atto
con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.[u]
in merito all'informativa
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
INFORMATIVA E ALIQUOTE 2013
formato word
con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.[u]
in merito all'informativa
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
INFORMATIVA E ALIQUOTE 2013
formato word
Re: aliquote imu 2013
scusate ma se nel 2012 l'aliquota per i fabbricati D era maggiore del 7,6 vale anche per il 2013 senza dovere interventire con una delibera? Quindi noi avendo stabilito nel 2012 un'aliquota del 8 per mille possiamo ritenere che lo 0.4 vada a noi senza variare le aliquote?
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: aliquote imu 2013
ripeto e penso che sia oltremodo chiaro
con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.[u]
ne deriva che se l'aliquota deliberata nel 2012 è superiore, come nel caso segnalato del 0,80%, gli atti sono applicabili, quindi lo 0,76 andrà allo stato e lo 0,04% al comune
come risultante dai fogli di calcolo scaricabili da
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594
e come indicato nell'informativa
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
INFORMATIVA E ALIQUOTE 2013
formato word
con la conseguenza che detti atti non sono più applicabili per l’anno 2013, limitatamente alle disposizioni che stabiliscono un’aliquota inferiore a quella standard dello 0,76 per cento con riferimento agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.[u]
ne deriva che se l'aliquota deliberata nel 2012 è superiore, come nel caso segnalato del 0,80%, gli atti sono applicabili, quindi lo 0,76 andrà allo stato e lo 0,04% al comune
come risultante dai fogli di calcolo scaricabili da
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=594
e come indicato nell'informativa
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=607
INFORMATIVA E ALIQUOTE 2013
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Re: aliquote imu 2013
Per l'abitazione principale è sempre possibile pagare in 3 rate?
edifiziand- Messaggi : 74
Data d'iscrizione : 04.01.12
Re: aliquote imu 2013
se la norma dice :
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
ritengo sia abbastanza chiaro che tale norma non può essere valida per il 2013
Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
ritengo sia abbastanza chiaro che tale norma non può essere valida per il 2013
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