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Variazione categoria catastale fabbricati
Ho ereditato due case dei miei nonni ( quindi vecchie, di quelle che si trovano nei paesini del sud, per le quali non è mai stata fatta alcuna modifica o meglio ristrutturazione - è stato sostituito solamente il pavimento in mattoni veri e propri con le mattonelle negli anni 60 ) accatastate con la categoria " A6 ".
Poichè ho sentito parlare che c'è " l'obbligo " di cambiare la categoria catastale da A6 in A3 per non incorrere in sanzioni, chiedo se ciò risulta vero.
Se sì, gradirei che mi indicaste i " riferimenti normativi ".
Inoltre - sempre che ciò sia vero - posso provvedere io stesso a cambiare la categoria catastale o ci vuole per forza l'intervento di un tecnico ? più o meno con quale costo ?
Nella speranza che qualche competente mi dia delle delucidazioni, ringrazio.
Poichè ho sentito parlare che c'è " l'obbligo " di cambiare la categoria catastale da A6 in A3 per non incorrere in sanzioni, chiedo se ciò risulta vero.
Se sì, gradirei che mi indicaste i " riferimenti normativi ".
Inoltre - sempre che ciò sia vero - posso provvedere io stesso a cambiare la categoria catastale o ci vuole per forza l'intervento di un tecnico ? più o meno con quale costo ?
Nella speranza che qualche competente mi dia delle delucidazioni, ringrazio.
mastino- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 10.04.13
A6
I fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30 settembre prossimo. Lo prevede l'articolo 7 del Dl 70/2011 (decreto Sviluppo) approvato lo scorso 7 luglio.
Passa in secondo piano, quindi, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che introduceva un'ulteriore interpretazione dell'articolo 5 del Dl 504/92 (Ici) secondo la quale, più semplicemente, i fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall'imposta comunale.
Invece, l'articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93. Entro il 20 novembre l'agenzia del Territorio deve, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A6 o D10. Tuttavia, va detto che l'Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.
Con l'introduzione di questo "riaccatastamento" il legislatore conferma pertanto l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale, ancorché la norma di legge istitutiva (articolo 9 del Dl 557/93) non lo preveda affatto. A questo punto, per individuare le costruzioni destinatarie di questa disposizione, è necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie:
1) Quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati; per queste costruzioni riteniamo che non si debba fare nulla in quanto nessuna norma di legge prevede l'obbligo dell'iscrizione al catasto fabbricati (si veda l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06);
2) I fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati classificati in altre categorie per i quali invece è opportuna la domanda di variazione di categoria catastale.
I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto in categorie diverse da A6 e D10 sono ovviamente numerosi. Infatti le abitazioni nuove (anche a seguito di ristrutturazioni) sono state generalmente iscritte nella categoria A3 e certamente non nell'A6 inutilizzata da molto tempo dalla agenzia del Territorio. Così pure per i fabbricati strumentali che sono iscritti nella categorie D7 e D8, relativi alle attività di allevamento; in qualche caso vi è la categoria C per i depositi e più recentemente la categoria D1 per gli impianti fotovoltaici di produzione dell'energia. Tutti questi casi vanno regolarizzati chiedendo la nuova classificazione catastale. Si ritiene, al riguardo, che l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 prescinda dalle caratteristiche tecniche del fabbricato e sia conseguente soltanto al rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93.
La forzatura operata dal legislatore nel fornire alle costruzioni rurali una classificazione adeguata e a loro riservata ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l'Ici. Infatti la norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93. Quindi una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A6 o D10, non può usufruire nemmeno dell'esenzione ai fini delle imposte sul reddito, l'esclusione dagli oneri di urbanizzazione e così via. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con abbandono quindi delle controversie pendenti in materia di recupero dell'imposta comunale. Resta, però, il problema di capire se questa disposizione si applichi anche ai fabbricati in possesso da meno di cinque anni
Passa in secondo piano, quindi, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che introduceva un'ulteriore interpretazione dell'articolo 5 del Dl 504/92 (Ici) secondo la quale, più semplicemente, i fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall'imposta comunale.
Invece, l'articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo prevede ora un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetti da almeno cinque anni e ininterrottamente i requisiti di cui al Dl 557/93. Entro il 20 novembre l'agenzia del Territorio deve, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A6 o D10. Tuttavia, va detto che l'Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.
Con l'introduzione di questo "riaccatastamento" il legislatore conferma pertanto l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale, ancorché la norma di legge istitutiva (articolo 9 del Dl 557/93) non lo preveda affatto. A questo punto, per individuare le costruzioni destinatarie di questa disposizione, è necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie:
1) Quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati; per queste costruzioni riteniamo che non si debba fare nulla in quanto nessuna norma di legge prevede l'obbligo dell'iscrizione al catasto fabbricati (si veda l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06);
2) I fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati classificati in altre categorie per i quali invece è opportuna la domanda di variazione di categoria catastale.
I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto in categorie diverse da A6 e D10 sono ovviamente numerosi. Infatti le abitazioni nuove (anche a seguito di ristrutturazioni) sono state generalmente iscritte nella categoria A3 e certamente non nell'A6 inutilizzata da molto tempo dalla agenzia del Territorio. Così pure per i fabbricati strumentali che sono iscritti nella categorie D7 e D8, relativi alle attività di allevamento; in qualche caso vi è la categoria C per i depositi e più recentemente la categoria D1 per gli impianti fotovoltaici di produzione dell'energia. Tutti questi casi vanno regolarizzati chiedendo la nuova classificazione catastale. Si ritiene, al riguardo, che l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 prescinda dalle caratteristiche tecniche del fabbricato e sia conseguente soltanto al rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93.
La forzatura operata dal legislatore nel fornire alle costruzioni rurali una classificazione adeguata e a loro riservata ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l'Ici. Infatti la norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93. Quindi una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A6 o D10, non può usufruire nemmeno dell'esenzione ai fini delle imposte sul reddito, l'esclusione dagli oneri di urbanizzazione e così via. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con abbandono quindi delle controversie pendenti in materia di recupero dell'imposta comunale. Resta, però, il problema di capire se questa disposizione si applichi anche ai fabbricati in possesso da meno di cinque anni
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