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variazione rendita catastale
Salve, stò per accertare un contribuente per parziale versamento ICI anni 2009/10/11.Allora l'immobile è stato accatastato nel 2008 con la rendita di €.360, il 31/07/09 con una variazione catastale la rendita passa a 500 €. L'ufficio utilizzerà la nuova rendita anche per accertare l'anno 2008 e 2009 o dovrà attenersi alla rendita prima della variazione catastale?? Grazie!
Michy82- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 12.06.12
Re: variazione rendita catastale
Paolo Gros ha scritto:la nuova rendita si rende applicabile dal 1.1.2010
Gentile Paolo, ma allora quanto detto in un altro post (che ti riporto) non vale più...
Sulla visura catastale trovo scritto: variazione n°.... del... non si tratta di un riesame in autotutela della rendita? E come tale la rendita è retroattiva?????!!!!
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
Michy82- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 12.06.12
rendita
certo che vale ma nel caso non avevi specificato che si trattava di autotutela che ben puo' essere e x tunc ma semplicemente ...con una variazione catastale la rendita passa a 500 €.
Re: variazione rendita catastale
Paolo Gros ha scritto:certo che vale ma nel caso non avevi specificato che si trattava di autotutela che ben puo' essere e x tunc ma semplicemente ...con una variazione catastale la rendita passa a 500 €.
Paolo ma le diciture cambiano se si tratta di autotutela o semplice variazione o ancora di variazione in seguito a sentenza di commissione tributaria....che cosa troveremo scritto sulle visure in base ai vari casi...scusami ma ho un pò di confusione tra tutti questi termini......
Michy82- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 12.06.12
rendita
Certo che cambia poiche' il giudice tributario in sentenza puo' disporre la valenza ex tunc ovvero ex nunc ed in tal caso occorre avere le motivazioni della sentenza.
Cio' che il catasto riporta non aiuta in genere a comprendere e nel caso consiglio di provvedere con attribuzione della rendita ex tunc poiche' in tal caso il contribuente dovra' dimostrare il contrario che , qualora atteso, puo' essere modificato in autotutela
Cio' che il catasto riporta non aiuta in genere a comprendere e nel caso consiglio di provvedere con attribuzione della rendita ex tunc poiche' in tal caso il contribuente dovra' dimostrare il contrario che , qualora atteso, puo' essere modificato in autotutela
Re: variazione rendita catastale
Michy82 ha scritto:Salve, stò per accertare un contribuente per parziale versamento ICI anni 2009/10/11.Allora l'immobile è stato accatastato nel 2008 con la rendita di €.360, il 31/07/09 con una variazione catastale la rendita passa a 500 €. L'ufficio utilizzerà la nuova rendita anche per accertare l'anno 2008 e 2009 o dovrà attenersi alla rendita prima della variazione catastale?? Grazie!
le variazioni catastali hanno effetto dalla data di inserimento in atti catastali e quindi nel tuo caso a far data dal 31/07/2009
a decorrere da tale data, l'agenzia del territorio si riserva 1 anno di tempo (termine non perentorio) per confermare o rettificare la rendita proposta
qualora rettificata la stessa avrà effetto cmq dalla data di presentazione della variazione catastale in quanto identificabile quale atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
ciè premesso :
- anno 2008 : accertamento con rendita € 360
- anno 2009 : dal 01/01/2009 fino al 31/07/2009 accertamento con rendita di € 360 - dal 01/08/2009 al 31/12/2009 accertamento con rendita € 500
- anno 2010 : accertamento con rendita € 500
- anno 2011 : accertamento con rendita € 500
Re: variazione rendita catastale
lucio_imu ha scritto:Michy82 ha scritto:Salve, stò per accertare un contribuente per parziale versamento ICI anni 2009/10/11.Allora l'immobile è stato accatastato nel 2008 con la rendita di €.360, il 31/07/09 con una variazione catastale la rendita passa a 500 €. L'ufficio utilizzerà la nuova rendita anche per accertare l'anno 2008 e 2009 o dovrà attenersi alla rendita prima della variazione catastale?? Grazie!
le variazioni catastali hanno effetto dalla data di inserimento in atti catastali e quindi nel tuo caso a far data dal 31/07/2009
a decorrere da tale data, l'agenzia del territorio si riserva 1 anno di tempo (termine non perentorio) per confermare o rettificare la rendita proposta
qualora rettificata la stessa avrà effetto cmq dalla data di presentazione della variazione catastale in quanto identificabile quale atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
ciè premesso :
- anno 2008 : accertamento con rendita € 360
- anno 2009 : dal 01/01/2009 fino al 31/07/2009 accertamento con rendita di € 360 - dal 01/08/2009 al 31/12/2009 accertamento con rendita € 500
- anno 2010 : accertamento con rendita € 500
- anno 2011 : accertamento con rendita € 500
A cui bisogna applicare sanzioni ed interessi?
GIUSTINI MARIA CRISTINA- Messaggi : 96
Data d'iscrizione : 31.01.11
poi al limite gli togli le sanzioni
se stava pagando su 360 e nessuno gli ha comunicato la variazione
Ide- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: variazione rendita catastale
- se la variazione deriva da classamento e rendita rettificati dall'agenzia è la stessa agezia che comunica la rettifica di rendita
- se da variazione catastale è di parte ne è ovviamente a conoscenza il contribuente in quanto sottoscritto docfa
cmq resta fermo il fatto che l'agenzia si riserva sempre la possibilità di rettificare il classamento proposto entro 1 anno dalla presentazione e pertanto il contribuente, al momento del versamento dell'imposta, è tenuto a verificare se il classamento è stato confermato o rettificato
- se da variazione catastale è di parte ne è ovviamente a conoscenza il contribuente in quanto sottoscritto docfa
cmq resta fermo il fatto che l'agenzia si riserva sempre la possibilità di rettificare il classamento proposto entro 1 anno dalla presentazione e pertanto il contribuente, al momento del versamento dell'imposta, è tenuto a verificare se il classamento è stato confermato o rettificato
auguri :)
se l'agenzia non ha comunicato nulla è perchè non si è avvalsa del potere di rettifica, se si avvaleva lo comunicava, se non l'ha comunicato l'errore non è del contribuente
Ide- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: variazione rendita catastale
.....cmq resta fermo il fatto che l'agenzia si riserva sempre la possibilità di rettificare il classamento proposto entro 1 anno dalla presentazione e pertanto il contribuente, al momento del versamento dell'imposta, è tenuto a verificare se il classamento è stato confermato o rettificato.........
certo che si
il contribuente fa bene ad accertarsi prima di pagare, l'agenzia ha un obbligo di legge la vedo triste in commissione
Ide- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12
Re: variazione rendita catastale
non è come sostieni
la rendita attribuita in sede di rettifica entro i termini di autotutela dell'agenzia esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita
ritengo pertanto sia logica conseguenza che anche in caso di non rettifica e quindi di conferma del classamento proposto, questo decorre dall'originario classamento
il principio della rettifica in autotutela riguarda il ripristino della correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione
e pertanto se non vi è rettifica significa che l'atto è legittimo fin dall'origine e cioè dal momento dell'accatastamento con rendita proposta dallo stesso richiedente e tecnico abilitato
la notifica quindi non ha alcun senso in quanto la rendita è stata proposta dallo stesso richiedente con la sottoscrizione del docfa
la data quindi è quella di accatastamento o variazione con rendita proposta dal richiedente che deve essere effettuata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
riferimenti normativi
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
la rendita attribuita in sede di rettifica entro i termini di autotutela dell'agenzia esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita
ritengo pertanto sia logica conseguenza che anche in caso di non rettifica e quindi di conferma del classamento proposto, questo decorre dall'originario classamento
il principio della rettifica in autotutela riguarda il ripristino della correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione
e pertanto se non vi è rettifica significa che l'atto è legittimo fin dall'origine e cioè dal momento dell'accatastamento con rendita proposta dallo stesso richiedente e tecnico abilitato
la notifica quindi non ha alcun senso in quanto la rendita è stata proposta dallo stesso richiedente con la sottoscrizione del docfa
la data quindi è quella di accatastamento o variazione con rendita proposta dal richiedente che deve essere effettuata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
riferimenti normativi
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
Re: variazione rendita catastale
lucio_imu ha scritto:non è come sostieni
la rendita attribuita in sede di rettifica entro i termini di autotutela dell'agenzia esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita
ritengo pertanto sia logica conseguenza che anche in caso di non rettifica e quindi di conferma del classamento proposto, questo decorre dall'originario classamento
il principio della rettifica in autotutela riguarda il ripristino della correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione
e pertanto se non vi è rettifica significa che l'atto è legittimo fin dall'origine e cioè dal momento dell'accatastamento con rendita proposta dallo stesso richiedente e tecnico abilitato
la notifica quindi non ha alcun senso in quanto la rendita è stata proposta dallo stesso richiedente con la sottoscrizione del docfa
la data quindi è quella di accatastamento o variazione con rendita proposta dal richiedente che deve essere effettuata entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori
riferimenti normativi
CIRCOLARE N. 11/2005
PROT. n° 73809
ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia
OGGETTO: Esercizio dell’autotutela nel settore catastale - Tipologia – Efficacia temporale delle rettifiche catastaliDESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali
Roma, 26 ottobre 2005 FIRMATO: Mario Picardi
L’efficacia temporale delle variazioni catastali
Occorre premettere, in linea generale, che, in tema di decorrenza delle variazioni catastali, l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha introdotto, come è noto, la regola generale intesa a valorizzare in via assoluta, sia ai fini della efficacia temporale che del decorso del termine di impugnazione, la notifica della attribuzione o modificazione della rendita catastale.
Ora, alla luce delle condivisibili indicazioni interpretative fornite dall’Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall’Ufficio dell’Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela - in quanto finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale - la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva (ex tunc), cioè a decorrere dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita agli intestatari della partita catastale.In relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all’attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il provvedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificativo della rendita - secondo l’accezione desumibile dall’art. 74 citato - ma, piuttosto, come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l’atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione.
GRAZIE LUCIO, molto chiaro , quindi mi confermi anche le sanzioni e gli interessi?
GIUSTINI MARIA CRISTINA- Messaggi : 96
Data d'iscrizione : 31.01.11
..
lucio, ti do ragione non avevo considerato quell'aspetto
grazie per il confronto
grazie per il confronto
Ide- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 05.06.12
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