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Messaggio  Ospite Mar 31 Lug 2012 - 10:52

Ho verificato che per un fabbricato locato e adibito da anni ad ufficio postale è stato variato catastalmente nel mese di maggio 2012 non più come A10 ma come C1 (negozi botteghe) con rendita sensibilemnte inferiore e ai fini IMU con moltiplicatore anch'esso inferiore rispetto alla categoria A10. Mi sembra una furbata. Come mi debbo comportare?

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RENDITA CATASTALE A SEGUITO DI VARIAZIONE. Empty Re: RENDITA CATASTALE A SEGUITO DI VARIAZIONE.

Messaggio  Lucio Guerra Mar 31 Lug 2012 - 11:24

- se si tratta di un ufficio postale di piccole/medie dimensioni mi sembra appropriata la categoria C/1

La Sentenza Del TAR 2.2.2011

N. 00224/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2010 01292/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2010, proposto da:
Poste Italiane Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Curto, Stefano Gaetano Pesante, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Lecce di Poste Italiane alla via Cavallotti,4 ;
contro
Comune di Corsano, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Nicolardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, piazza Mazzini 72;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 1 del 24 maggio 2010 con cui il responsabile del settore tecnico e gestione del territorio del Comune di Corsano, ha negato alla ricorrente il rilascio del permesso di costruire per lavori di ristrutturazione e impiantistica per la realizzazione di un ufficio postale in Corsano;
- di ogni altro atto presupposto, con riferimento al preavviso di diniego del 3 maggio 2010 - prot. 3739, conseguente o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corsano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Curto per la ricorrente e l’avv. Nicolardi per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la S.p.A. Poste Italiane impugna l’epigrafato diniego di permesso di costruire proposto dalla stessa per l’esecuzione dei lavori di allestimento layout e di adeguamento necessari per il nuovo ufficio, deducendo i seguenti motivi di gravame:
A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.
B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
C) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per falso presupposto di fatto; superficialità dell’azione amministrativa.
1.2. Con atto depositato in data 6 settembre 2010 si è costituito in giudizio il Comune di Corsano insistendo per la reiezione del ricorso.
1.3. Con ordinanza n. 751/2010, adottata nella camera di consiglio del 29 settembre 2010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente rilevando che “la destinazione d’uso dell’immobile condotto in locazione dalla ricorrente società a negozi e botteghe non sembra incompatibile con la realizzazione di un ufficio postale di zona, attesa la assimilibilità della utilizzazione della struttura progettata alla categoria urbanistica in questione, come modernamente intesa”.
1.4. Nella pubblica udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
2.1. Il provvedimento impugnato risulta così motivato: “l’immobile in esame ha una specifica destinazione d’uso a negozi e botteghe al p.t. ed abitazioni al p.1° come da Piano di Lottizzazione Caute(Comparto 5 del P.d.F., con categoria catastale al P.T. c/1), mentre l’utilizzo, secondo il progetto presentato, lo configura in una categoria catastale A/10 o D/5. La categoria catastale C/1 viene riservata alle ricevitorie postali, categoria nella quale non pare configurarsi l’intervento richiesto”.
2.2. Secondo la tesi propugnata dalla ricorrente l’intervento richiesto sarebbe pienamente compatibile con la destinazione d’uso dell’immobile e con la categoria catastale C/1.
Invece, secondo la tesi civica, l’intervento sarebbe impedito dalla circostanza che l’ufficio postale in questione consisterebbe in una struttura complessa ove, oltre alle ordinarie e classiche operazioni inerenti alla spedizione della corrispondenza, vi sarebbero spazi destinati a servizi propri degli operatori finanziari, dal che ne deriverebbe l’incompatibilità con la destinazione d’uso di botteghe e negozi e l’impossibilità di configurare l’intervento nell’alveo della categoria catastale C/1 riservata alle ricevitorie postali e non già alla struttura in argomento.
3. Deve in primo luogo rilevarsi che la classificazione di una zona risulta effettuata in relazione alla prevalenza di un’attività insediata e consentita, sicchè il parametro per verificare la compatibilità di un intervento edilizio con una specifica destinazione d’uso consentita deve essere quello della prevalenza dell’attività e della destinazione d’uso impressa su un dato immobile, ritenendosi generalmente ammissibili all’interno di una particolare categoria e connessa destinazione d’uso tutte quelle attività integrative aggiuntive e/o migliorative che non si pongano insanabilmente in contrasto con la zona e con la sua destinazione, essendo quindi necessario operare una valutazione caso per caso relativa a tale compatibilità in concreto.
Nel delineato contesto vanno pertanto interpretate sia le norme urbanistiche, sia la legislazione applicabile.
3.1 Nella specie, l’intervento richiesto riguarda “l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali che ospiteranno l’ufficio postale di Corsano nonché la prestazione di servizi relativi all’espletamento di pratiche amministrative dell’attività di coordinamento di fornitori incaricati da Poste Italiane, all’assistenza alla posa in opera di dette forniture ed alla tenuta e custodia del cantiere” in locali aventi la complessiva superficie di mq 180 in un immobile avente destinazione d’uso “negozi e botteghe” di cui alla categoria catastale C/1.
In particolare, quanto a tale categoria, assume rilevo la circolare dell’Agenzia del Territorio del 28 giugno 2002, con la quale si chiarisce che:
- nella cat. C/1 ” vanno inquadrati gli uffici postali siti in locali che ordinariamente ospitano attività commerciali. E’ questo il caso della Agenzie postali di zona, frequentemente riscontrabile nelle città. Per la scelta della classe andrà adeguatamente valutata la presenza di attrezzature particolari(come l’esistenza di eventuali blindature e di locali di sicurezza,destinati ad accogliere i valori), ovvero le superfici utilizzate.”
- la cat. D/5 riguarda “gli Uffici postali di maggiore consistenza, nei quali - di norma - si svolgono anche operazioni finanziarie assimilabili ad attività parabancarie, ovvero a quegli edifici progettai specificamente per l’attività postale, e che spesso sono costituiti con moduli prefabbricati. Quest’ultima fattispecie è generalmente diffusa nei comuni medio - piccoli.
All’interno della categoria A/10 rientrano invece edifici destinati ad “Uffici e studi privati”.
Effettuata tale precisazione, deve rilevarsi che non è in contestazione la compatibilità di interventi rientranti nella c.d. categoria catastale C/1, pur contestando il Comune intimato che l’Ufficio Postale da allocare nell’immobile de quo possa rientrare in tale categoria, affermandone la sussumibilità all’interno della cat.A/10 o D/5.
3.2 Il percorso argomentativo seguito dall’Amministrazione Comunale non risulta convincente.
Difatti, dalla lettura degli atti citati, unitamente agli elaborati progettuali dell’intervento in questione, emerge la compatibilità dello stesso con la preesistente destinazione commerciale dell’immobile e con la suindicata categoria C/1.
Invero, la modesta dimensione della superficie utilizzata( 180 mq), l’assenza di particolari blindature o di servizi di carattere prevalentemente bancario, rappresentando pur sempre l’attività espletata inerente l’attività postale modernamente intesa, impedisce di ritenere l’intervento proprio di un ufficio postale di particolare consistenza.
A riprova di ciò, si legge nella relazione tecnica allegata al progetto “in un unico ambiente saranno posizionate la sala consulenza, la sala al pubblico e spazi per l’attesa della clientela”: tale circostanza evidenzia la modesta dimensione dell’ufficio, oltre che sotto l’aspetto della superficie utilizzata, anche sotto l’aspetto dell’allocazione delle strutture e della conformazione degli ambienti.
Quanto allo svolgimento dei connessi servizi amministrativi e finanziari, il Collegio non ritiene che tale attività, del tutto funzionale ed accessoria all’attività postale, possa risultare di ostacolo o, comunque, incompatibile con la destinazione dell’immobile, atteso che si tratta attività pur sempre riconducibili a quelle postali, in una più moderna ed efficiente accezione.
Né, del resto, può risultare dirimente ai fini in questione il “nomen iuris” ( ricevitoria postale o ufficio postale) utilizzato negli elaborati progettuali atteso che ciò che è consentito all’interno della categoria C/1 è lo svolgersi di servizi tipici di un ufficio postale di piccole o medie dimensioni( avuto riguardo alla superficie, agli uffici esistenti, alle attrezzature esistenti), dato che la classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.
3.3 Nella fattispecie, pertanto, non vi sono ragioni per ritenere che l’ufficio postale in questione possa assumere le caratteristiche proprie di un ufficio di grandi o rilevanti dimensioni.
4. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna la P.A. intimata alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla ricorrente e liquidate equitativamente in euro 2.000,00, oltre IVA C.P.A. e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Lucio Guerra
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Messaggio  Ospite Mar 31 Lug 2012 - 11:52

lucio_imu ha scritto:- se si tratta di un ufficio postale di piccole/medie dimensioni mi sembra appropriata la categoria C/1

La Sentenza Del TAR 2.2.2011

N. 00224/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01292/2010 01292/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2010, proposto da:
Poste Italiane Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Curto, Stefano Gaetano Pesante, elettivamente domiciliata presso la Filiale di Lecce di Poste Italiane alla via Cavallotti,4 ;
contro
Comune di Corsano, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Nicolardi, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, piazza Mazzini 72;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 1 del 24 maggio 2010 con cui il responsabile del settore tecnico e gestione del territorio del Comune di Corsano, ha negato alla ricorrente il rilascio del permesso di costruire per lavori di ristrutturazione e impiantistica per la realizzazione di un ufficio postale in Corsano;
- di ogni altro atto presupposto, con riferimento al preavviso di diniego del 3 maggio 2010 - prot. 3739, conseguente o comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corsano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti l’avv. Curto per la ricorrente e l’avv. Nicolardi per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la S.p.A. Poste Italiane impugna l’epigrafato diniego di permesso di costruire proposto dalla stessa per l’esecuzione dei lavori di allestimento layout e di adeguamento necessari per il nuovo ufficio, deducendo i seguenti motivi di gravame:
A) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge 241/1990; eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.
B) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
C) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per falso presupposto di fatto; superficialità dell’azione amministrativa.
1.2. Con atto depositato in data 6 settembre 2010 si è costituito in giudizio il Comune di Corsano insistendo per la reiezione del ricorso.
1.3. Con ordinanza n. 751/2010, adottata nella camera di consiglio del 29 settembre 2010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente rilevando che “la destinazione d’uso dell’immobile condotto in locazione dalla ricorrente società a negozi e botteghe non sembra incompatibile con la realizzazione di un ufficio postale di zona, attesa la assimilibilità della utilizzazione della struttura progettata alla categoria urbanistica in questione, come modernamente intesa”.
1.4. Nella pubblica udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
2.1. Il provvedimento impugnato risulta così motivato: “l’immobile in esame ha una specifica destinazione d’uso a negozi e botteghe al p.t. ed abitazioni al p.1° come da Piano di Lottizzazione Caute(Comparto 5 del P.d.F., con categoria catastale al P.T. c/1), mentre l’utilizzo, secondo il progetto presentato, lo configura in una categoria catastale A/10 o D/5. La categoria catastale C/1 viene riservata alle ricevitorie postali, categoria nella quale non pare configurarsi l’intervento richiesto”.
2.2. Secondo la tesi propugnata dalla ricorrente l’intervento richiesto sarebbe pienamente compatibile con la destinazione d’uso dell’immobile e con la categoria catastale C/1.
Invece, secondo la tesi civica, l’intervento sarebbe impedito dalla circostanza che l’ufficio postale in questione consisterebbe in una struttura complessa ove, oltre alle ordinarie e classiche operazioni inerenti alla spedizione della corrispondenza, vi sarebbero spazi destinati a servizi propri degli operatori finanziari, dal che ne deriverebbe l’incompatibilità con la destinazione d’uso di botteghe e negozi e l’impossibilità di configurare l’intervento nell’alveo della categoria catastale C/1 riservata alle ricevitorie postali e non già alla struttura in argomento.
3. Deve in primo luogo rilevarsi che la classificazione di una zona risulta effettuata in relazione alla prevalenza di un’attività insediata e consentita, sicchè il parametro per verificare la compatibilità di un intervento edilizio con una specifica destinazione d’uso consentita deve essere quello della prevalenza dell’attività e della destinazione d’uso impressa su un dato immobile, ritenendosi generalmente ammissibili all’interno di una particolare categoria e connessa destinazione d’uso tutte quelle attività integrative aggiuntive e/o migliorative che non si pongano insanabilmente in contrasto con la zona e con la sua destinazione, essendo quindi necessario operare una valutazione caso per caso relativa a tale compatibilità in concreto.
Nel delineato contesto vanno pertanto interpretate sia le norme urbanistiche, sia la legislazione applicabile.
3.1 Nella specie, l’intervento richiesto riguarda “l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali che ospiteranno l’ufficio postale di Corsano nonché la prestazione di servizi relativi all’espletamento di pratiche amministrative dell’attività di coordinamento di fornitori incaricati da Poste Italiane, all’assistenza alla posa in opera di dette forniture ed alla tenuta e custodia del cantiere” in locali aventi la complessiva superficie di mq 180 in un immobile avente destinazione d’uso “negozi e botteghe” di cui alla categoria catastale C/1.
In particolare, quanto a tale categoria, assume rilevo la circolare dell’Agenzia del Territorio del 28 giugno 2002, con la quale si chiarisce che:
- nella cat. C/1 ” vanno inquadrati gli uffici postali siti in locali che ordinariamente ospitano attività commerciali. E’ questo il caso della Agenzie postali di zona, frequentemente riscontrabile nelle città. Per la scelta della classe andrà adeguatamente valutata la presenza di attrezzature particolari(come l’esistenza di eventuali blindature e di locali di sicurezza,destinati ad accogliere i valori), ovvero le superfici utilizzate.”
- la cat. D/5 riguarda “gli Uffici postali di maggiore consistenza, nei quali - di norma - si svolgono anche operazioni finanziarie assimilabili ad attività parabancarie, ovvero a quegli edifici progettai specificamente per l’attività postale, e che spesso sono costituiti con moduli prefabbricati. Quest’ultima fattispecie è generalmente diffusa nei comuni medio - piccoli.
All’interno della categoria A/10 rientrano invece edifici destinati ad “Uffici e studi privati”.
Effettuata tale precisazione, deve rilevarsi che non è in contestazione la compatibilità di interventi rientranti nella c.d. categoria catastale C/1, pur contestando il Comune intimato che l’Ufficio Postale da allocare nell’immobile de quo possa rientrare in tale categoria, affermandone la sussumibilità all’interno della cat.A/10 o D/5.
3.2 Il percorso argomentativo seguito dall’Amministrazione Comunale non risulta convincente.
Difatti, dalla lettura degli atti citati, unitamente agli elaborati progettuali dell’intervento in questione, emerge la compatibilità dello stesso con la preesistente destinazione commerciale dell’immobile e con la suindicata categoria C/1.
Invero, la modesta dimensione della superficie utilizzata( 180 mq), l’assenza di particolari blindature o di servizi di carattere prevalentemente bancario, rappresentando pur sempre l’attività espletata inerente l’attività postale modernamente intesa, impedisce di ritenere l’intervento proprio di un ufficio postale di particolare consistenza.
A riprova di ciò, si legge nella relazione tecnica allegata al progetto “in un unico ambiente saranno posizionate la sala consulenza, la sala al pubblico e spazi per l’attesa della clientela”: tale circostanza evidenzia la modesta dimensione dell’ufficio, oltre che sotto l’aspetto della superficie utilizzata, anche sotto l’aspetto dell’allocazione delle strutture e della conformazione degli ambienti.
Quanto allo svolgimento dei connessi servizi amministrativi e finanziari, il Collegio non ritiene che tale attività, del tutto funzionale ed accessoria all’attività postale, possa risultare di ostacolo o, comunque, incompatibile con la destinazione dell’immobile, atteso che si tratta attività pur sempre riconducibili a quelle postali, in una più moderna ed efficiente accezione.
Né, del resto, può risultare dirimente ai fini in questione il “nomen iuris” ( ricevitoria postale o ufficio postale) utilizzato negli elaborati progettuali atteso che ciò che è consentito all’interno della categoria C/1 è lo svolgersi di servizi tipici di un ufficio postale di piccole o medie dimensioni( avuto riguardo alla superficie, agli uffici esistenti, alle attrezzature esistenti), dato che la classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.
3.3 Nella fattispecie, pertanto, non vi sono ragioni per ritenere che l’ufficio postale in questione possa assumere le caratteristiche proprie di un ufficio di grandi o rilevanti dimensioni.
4. Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna la P.A. intimata alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla ricorrente e liquidate equitativamente in euro 2.000,00, oltre IVA C.P.A. e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore
Gabriella Caprini, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenza a parte, perchè mai un ufficio postale non rientra fra le categoria Uffici ma in negozi e botteghe? Così a naso mi sembra più un Ufficio che non un negozio o bottega.
Può anche darsi che essendo l'Italia un paese dove scrivi una cosa e la interpreti in altra maniera io sia proprio fuori dal mondo.
Lucio dammi una tua motivazione.
Grazie

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 31 Lug 2012 - 12:09

perchè per uffici s'intende :

A/10 - Uffici e studi privati,
uffici privati open space, scuole private (Commissione tributaria Centrale sez.18.a - 14 gennaio 1977), agenzie assicurative, laboratori professionali (p.e. gabinetti medici ubicati nei piani elevati, laboratori odontotecnici, laboratori per analisi, ecc.)

che non hanno nulla a che vedere con gli uffici postali

la categoria appropriata per un ufficio postale di piccole/medie dimensioni è la C/1

C/1 Negozi e botteghe,
i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzia bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a “music-store” ed in genere quei singoli o gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc.

se invece si tratta di un ufficio di dimensioni molto elevate dove avviene lo smistamento postale per un'area vasta allora si potrebbe configurare un D/5
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Messaggio  Ospite Mar 31 Lug 2012 - 12:53

lucio_imu ha scritto:perchè per uffici s'intende :

A/10 - Uffici e studi privati,
uffici privati open space, scuole private (Commissione tributaria Centrale sez.18.a - 14 gennaio 1977), agenzie assicurative, laboratori professionali (p.e. gabinetti medici ubicati nei piani elevati, laboratori odontotecnici, laboratori per analisi, ecc.)

che non hanno nulla a che vedere con gli uffici postali

la categoria appropriata per un ufficio postale di piccole/medie dimensioni è la C/1

C/1 Negozi e botteghe,
i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzia bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a “music-store” ed in genere quei singoli o gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc.

se invece si tratta di un ufficio di dimensioni molto elevate dove avviene lo smistamento postale per un'area vasta allora si potrebbe configurare un D/5


le agenzia bancarie o assicurative...., negozio o bottega! Robe da matt, io sarò anche fuori dal mondo ma questo è il paese di pulcinella....iamme iamme n'coppa iamme...


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