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http://www.irpef.info/TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
TARES - CIRCOLARE MEF N.1 DEL 29 APRILE 2013 - chiarimenti
Circolare 1/DF del 29 aprile 2013
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
SCARICA la circolare http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=629
SONO CONFERMATE INTEGRALMENTE le interpretazioni fornite dal sottoscritto in questo forum e nel libro tares http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=634
- FACOLTA’ COMUNALE DI STABILIRE QUALSIASI DATA PER LE RATE DI VERSAMENTO
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14.
- COMPETENZA CONSILIARE PER DELIBERA SCADENZA E NUMERO RATE
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
- IL COMUNE A LA FACOLTA' DI STABILIRE LE DATE DI VERSAMENTO IVI COMPRESA QUELLA RIFERITA AL VERSAMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD[/b]
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u]
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DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
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- FACOLTA’ COMUNALE DI STABILIRE QUALSIASI DATA PER LE RATE DI VERSAMENTO
E’ necessario sottolineare che, sulla base della norma recata dal D. L. n. 35 del 2013, il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio1 e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre.
Bisogna, altresì, evidenziare che se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14.
- COMPETENZA CONSILIARE PER DELIBERA SCADENZA E NUMERO RATE
Si deve, inoltre, sottolineare che la disposizione recata dall’art. 10, comma 2, lett. a) in esame impone ai comuni, a tutela del contribuente, di pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento. È opportuno precisare che tale deliberazione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011.
- NON POSSONO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012
Si ricorda che il comma 46 dell’art. 14 appena citato ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2013, non solo tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ma anche l’addizionale per l’integrazione dei bilanci di assistenza (Addizionale ex-ECA). Pertanto, gli importi relativi a detta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
- CHI HA GIA’ COMPLETAMENTE DISCIPLINATO IL NUOVO TRIBUTO PUO’ GIA’ DETERMINARE GLI IMPORTI SU BASE TARES, UTILIZZANDO ANCHE I CANALI DI PAGAMENTO 2012
Occorre chiarire che, se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. Si deve, altresì, precisare che l’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES
- POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE DA SUBITO MODELLO F/24 E BOLLETTINO C/C IN VIA DI APPROVAZIONE E NON SI POSSONO APRIRE ALTRI CONTI CORRENTI TARES
potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, in via di approvazione, predisposti per il pagamento della TARES, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata.
E’ bene anche precisare che fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli
strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.
- IL COMUNE A LA FACOLTA' DI STABILIRE LE DATE DI VERSAMENTO IVI COMPRESA QUELLA RIFERITA AL VERSAMENTO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE STANDARD[/b]
Con tale disposizione, quindi, il versamento, in un’unica soluzione, della maggiorazione di cui al comma 13 dell’art. 14, del D. L. n. 201 del 2011 è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il citato art. 14 del D. L. n. 201 del 2013 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Va anche rimarcato che gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione in parola.
[b]- POSSIBILITA’ DI ATTRIBUIRE DIRETTAMENTE IL GETTITO DEL TRIBUTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell’art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo. Ovviamente, l’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.
[u]
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