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pensavate forse che Equitalia fosse finita.... non ci credeva nessuno... per ora proroga al 31/12/2013 SOLO PER TARES

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 31 Mag 2013 - 2:28

I relatori in commissione bilancio al senato hanno, tra l'altro, presentato l'emendamento "salva equitalia" nel testo seguente :

Proposta di modifica n. 1.1000 al DDL n. 662 (conversione DL 35/2013)

1.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 1,sostituire il comma 4, con il seguente:

" 4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.";

al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6» ;

dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

"17-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti: "sono comunque ed inderogabilmente versate".

17-ter. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è aggiunto il seguente periodo: " I contributi di cui al presente comma sono altresì esclusi dalle riduzioni a compensazione disposte in applicazione dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto-legge".

17-quater. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.";

All'articolo 2
al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6». ;

al comma 6 dopo le parole: "residui passivi" inserire le seguenti: "in via prioritaria di parte capitale" e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti". ;

All'articolo 5
dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie)

1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.";

All'articolo 6
al comma 1, premettere il seguente: "01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali";

al comma 1-bis, dopo le parole: "con le associazioni di categoria del sistema creditizio" inserire le seguenti: "e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

al comma 1-ter, dopo le parole: "società" inserire le seguenti: ", inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196". ;

al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito». Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo». ;

All'articolo 7

al comma 1, dopo le parole: "Forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali,". Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: "forniture e appalti", aggiungere le seguenti: "e obbligazioni relative a prestazioni professionali";

al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "possono indicare" con le seguenti: «devono indicare»;

- al comma 9-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.";

All'articolo 10

al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: "d) Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma.";

al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dei soggetti. di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013»;


dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: ''1- bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, una ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio''.

4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: ''Per gli anni dal 2008 al 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2008 al 2014'';

All'articolo 10-bis
l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis. (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con niodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali». ;

dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 10-ter. (Composizione della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali)

1. All'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti."
b) al comma 6, le parole: "al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse.;

All'articolo 11, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
" Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modifiche da apportare al Patto di stabilità interno per la regione Sardegna".

All'articolo 11
dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle regioni medesime.";

All'articolo 12
al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: "Al fine di dare attuazione" fino alla fine della lettera.


Ultima modifica di lucio guerra il Ven 31 Mag 2013 - 6:10 - modificato 1 volta.
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Messaggio  alessandro chierego Ven 31 Mag 2013 - 3:20

Era inevitabile: Equitalia ha 11 mld di euri dei comuni da incassare..... Questi qui venivano a posarci i ruoli sui tavoli e vedetevela voi....

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 31 Mag 2013 - 3:46

....Equitalia ha 11 mld di euri dei comuni da incassare....

che tali resteranno, almeno per la maggior parte
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Messaggio  alessandro chierego Ven 31 Mag 2013 - 4:07

Infatti, cancelleranno i crediti man mano. Hanno già cominciato con gli importi iscritti a ruolo fino al 31/12/1999 e continueranno. Altro che condono...

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Messaggio  francodan Ven 31 Mag 2013 - 4:10

equitalia continua perchè lo hanno richiesto i comuni e perchè le alternative non abbondano...in ballo milioni di euro di ruoli ..
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 31 Mag 2013 - 4:13

equitalia continua perchè lo hanno richiesto i comuni.... buona fortuna
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Messaggio  Paolo Gros Ven 31 Mag 2013 - 4:15

sono in diretta dal 2000 ed Equitalia per me e' solo un nome ma mi associo in toto a Lucio


equitalia continua perchè lo hanno richiesto i comuni.... buona fortuna.
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Messaggio  francodan Ven 31 Mag 2013 - 4:40

anche noi siamo in diretta anche se da minor anni.....comunque oltre ad equitalia alcuni comuni hanno avuto grosse sorprese in ordine alla gestione delle riscossioni affidate ad altri soggetti ...è un settore delicato ....
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Messaggio  Lucio Guerra Ven 31 Mag 2013 - 5:17

penso semplicemente che i comuni, soprattutto di piccole dimensioni, anziche attendere la proroga della proroga della proroga, visti tra l'altro i risultati di equitalia per la coattiva, avrebbero dovuto programmare un percorso di totale gestione diretta e in forma associata per la coattiva tramite ingiunzione

la procedura dell'ingiunzione fiscale è ormai utilizzabile per la quasi totalità delle proprie entrate e cmq per quelle + consistenti

è sicuramente un percorso che deve essere studiato e ponderato, ma i risultati in termini di effettive entrate e di rapporto "adeguato" con i cittadini sono tangibili
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Messaggio  alessandro chierego Ven 31 Mag 2013 - 5:32

Speriamo che la famigerata riforma della riscossioni ammoderni questo strumento. Ad ogni modo cercherò di non far affidare la riscossione all'esterno. Non ne vedo le ragioni: per IMU la rendicontazione dell'agenzia funziona, per la TARES credo sarà lo stesso, per la coattiva voglio avere un rapporto diretto con i miei concittadini e non regalar soldi quando, come mi pare capire dai vostri interventi, che la cosa funziona se ci si organizza.

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 31 Mag 2013 - 6:05

la proroga al 31 dicembre 2013 per equitalia è riferita esclusivamente al tributo TARES

MODIFICA INTRODOTTA IN COMMISSIONE BILANCIO AL SENATO

DL n.35/2013, art.10, comma 2 - Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

omissis

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei soggetti di cui all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013
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Messaggio  Roberto79 Ven 31 Mag 2013 - 6:56

...sempre e solo gestione DIRETTA! niente Equitalia e niente società di riscossione private! il problema e che soprattutto "le seconde" negli anni hanno creato un sistema malato (rapporto ente-società di riscossione) che oggi è difficile da debellare...
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Messaggio  Lucio Guerra Sab 1 Giu 2013 - 3:01

...sempre e solo gestione DIRETTA! niente Equitalia e niente società di riscossione private...

sarebbe così semplice............. ma se chiedi al responsabile del comune XXXXXXXX ti troverà sempre un motivo, secondo lui valido, di farlo fare ad altri...... questo è il problema
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