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tesoreria e centrale unica di committenza
secondo voi, per l'individuazione del nuovo tesoriere, è necessario avvalersi della centrale unica di committenza???
mindinthegap- Messaggi : 33
Data d'iscrizione : 01.10.12
Tsroreria e centrale unica di committenza
Se può servire, io ho posto un questito analogo allo Studio Sigaudo, che mi ha prontamente risposto "Al momento (22/4/2013) nessuno obbligo specifico", ed all'ANCI, che mi ha così risposto:
"Quesito
Comune di circa 730 abitanti. Si richiede se anche per la gara per concessione del servizio di Tesoreria (quella in vigore scadrà il prossimo 30 giugno)ci sia l'obbligo di utilizzo della Centrale Unica di Committenza, trattandosi di un servizio indispensabile, riservato a soggetti in possesso di specifici requisiti e che comporterà, nel complesso, un costo ampiamente inferiore ad € 40.000,00.
Risposta
Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture debbono essere attratti alla competenza delle centrali di committenza;
Tuttavia la delibera n. 271 del 4 luglio 2012 della Corte dei Conti sezione Piemonte ha ritenuto che possano escludersi dalla gestione obbligatoria delle Centrali Uniche di Committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento dei lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ai quarantamila euro così come previsto dall’ art 125 comma 8 e 11 del codice dei contratti pubblici;
Va però ribadito che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, gli affidamenti di servizi e forniture - anche di importi inferiori ai quarantamila euro (almeno per l'orientamento più rigoroso) - devono essere effettuati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, strumenti tra i quali la normativa stessa include le convenzioni Consip (art. 26 della legge 488/99) e il mercato elettronico della PA (art. 328 del D.Lgs. 207/2010).
Nel caso in cui, in merito all’acquisizione del bene o servizio, non fossero attive convenzioni quadro della Consip, della Centrale acquisti e del MePa, il competente ufficio, potrà deliberare di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi, ma dovrà darne comunicazione alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo (art. 26, comma 3bis della Legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Ai relativi contratti si applicherà, in assenza di convenzione, il disposto del terzo comma dell’art. 1 del D.L. 95/2012, e quindi l'apposizione della condizione risolutiva che si avvera non appena la convenzione cui fare riferimento sia disponibile."
Il nostro Segretario ha concluso che procederà in maniera autonoma.
"Quesito
Comune di circa 730 abitanti. Si richiede se anche per la gara per concessione del servizio di Tesoreria (quella in vigore scadrà il prossimo 30 giugno)ci sia l'obbligo di utilizzo della Centrale Unica di Committenza, trattandosi di un servizio indispensabile, riservato a soggetti in possesso di specifici requisiti e che comporterà, nel complesso, un costo ampiamente inferiore ad € 40.000,00.
Risposta
Tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture debbono essere attratti alla competenza delle centrali di committenza;
Tuttavia la delibera n. 271 del 4 luglio 2012 della Corte dei Conti sezione Piemonte ha ritenuto che possano escludersi dalla gestione obbligatoria delle Centrali Uniche di Committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento dei lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ai quarantamila euro così come previsto dall’ art 125 comma 8 e 11 del codice dei contratti pubblici;
Va però ribadito che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del D.L. 95/2012, gli affidamenti di servizi e forniture - anche di importi inferiori ai quarantamila euro (almeno per l'orientamento più rigoroso) - devono essere effettuati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, strumenti tra i quali la normativa stessa include le convenzioni Consip (art. 26 della legge 488/99) e il mercato elettronico della PA (art. 328 del D.Lgs. 207/2010).
Nel caso in cui, in merito all’acquisizione del bene o servizio, non fossero attive convenzioni quadro della Consip, della Centrale acquisti e del MePa, il competente ufficio, potrà deliberare di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi, ma dovrà darne comunicazione alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo (art. 26, comma 3bis della Legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Ai relativi contratti si applicherà, in assenza di convenzione, il disposto del terzo comma dell’art. 1 del D.L. 95/2012, e quindi l'apposizione della condizione risolutiva che si avvera non appena la convenzione cui fare riferimento sia disponibile."
Il nostro Segretario ha concluso che procederà in maniera autonoma.
marina54- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 15.03.11
centrale unica
possano escludersi dalla gestione obbligatoria delle Centrali Uniche di Committenza, le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta e l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento dei lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ai quarantamila euro così come previsto dall’ art 125 comma 8 e 11 del codice dei contratti pubblici;
e magari affidare il servizio di tesoreria con gara pubblica!!!!!!!!
e magari affidare il servizio di tesoreria con gara pubblica!!!!!!!!
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