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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  kkk1972 Ven 7 Giu 2013 - 6:21

Qualcuno si sta cimentando con la pubblicazione in oggetto, da fare entro il 15 giugno 2013.
Le cui specifiche sono state emanate dall'AVCP solo a fine maggio.
I vari documenti dell'AVCP sono questi:
Deliberazione 26/2012: http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5396
Comunicato Presidente:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5397


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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Pubblicazione dati art. 1 co. 32 L. 190/2012

Messaggio  GIUSEPPE Mar 11 Giu 2013 - 4:52

Salve,
mi pare di capire che l'obbligo di pubblicazione sul sito web in formato aperto e di comunicazione adempimento all'AVCP entro il 15 giugno si riferisca ai contratti del 2012. le informazioni oggetto di pubblicazione di cui all'art. 3 della delibera AVCP n. 26/2013 devono riguardare anche i contratti di importo inferiore ai 40.000 euro?
Inoltre non è possibile pescare dal Portale Trasparenza i dati sopra i 40.000 euro , in quanto fino a tutto il 2012 l'obbligo di cui all'art. 7 co. 8 era ancora, se non erro operante sopra i 150.000 euro.
Che fare?

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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Re: Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  Lucio Guerra Mar 11 Giu 2013 - 10:46

http://www.paologros.net/t25099p30-d-avcp-26-2013-pubblicazione-ai-sensi-art-1-comma-32-della-legge-190-2012
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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Re: Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  lellap Mer 12 Giu 2013 - 7:48

lucio guerra ha scritto:http://www.paologros.net/t25099p30-d-avcp-26-2013-pubblicazione-ai-sensi-art-1-comma-32-della-legge-190-2012
Premesso che trovo super complicato applicare in concreto quanto previsto dalla legge "anticorruzione", anche perchè la delibera AVCP 26/2013 non è molto chiarificatrice in questo senso, le scrivo per chiederle un chiarimento e un opinione:
tra i dati da comunicare, si parla di indicare l'elenco degli "operatori invitati a presentare offerta"; sembrerebbe che tale obbligo di comunicazione riguarderebbe solo le procedure negoziate e ristrette e non anche quelle aperte dove le ditte non vengono invitate ma bensì, partecipano liberamente. E poi altro dubbio che ho riguarda il fatto che l'obbligo di pubblicazione sul sito web del comune iinteressi tutti gli affidamenti oppure solo quelli sotto i 40.000 euro.
La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.

lellap

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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Re: Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  Lucio Guerra Gio 13 Giu 2013 - 11:17

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5406

COMUNICATO DEL  PRESIDENTE

Chiarimenti in merito  alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni  sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni  all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
Alla luce del complesso iter  normativo, iniziato con l’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28  novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l’adozione del d.lgs 33 del  2013 (20 aprile 2013)  il termine di  natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati  e delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al  31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
Ai fini di una più dettagliata e  completa indicazione  dei dati e delle informazioni da fornire ad  opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti  chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella  richiamata deliberazione n. 26/2013:


       
  • Le  procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati  pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o  richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa  pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. 



  • La  compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non  contenere tutte le ulteriori informazioni   della tabella di cui all’art. 3 comma 1.  



  • Per  “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco  degli operatori  che hanno presentato  offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli  invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).  



  • Per  “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge,  deve intendersi l’importo complessivo delle  somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in  anno fino alla conclusione dell’appalto.  



  • Per “Data  di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di  ultimazione  contrattualmente prevista ed  eventualmente prorogata o posticipata  in  virtù di successivi atti contrattuali.  



  • Nel caso  in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun  contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare  all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle  specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente  del 22 maggio 2013.  



  • Nel caso  di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei  soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote.  Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata  la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata  comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.





Il  Presidente    Sergio  Santoro
Depositato  presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2013
Il  Segretario
Maria  Esposito
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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty E' paradossale il comportamento di chi si definisce "Autorità di Vigilanza"

Messaggio  Francesco Bonasia Gio 13 Giu 2013 - 12:40

lucio guerra ha scritto:http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5406

COMUNICATO DEL  PRESIDENTE

Chiarimenti in merito  alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni  sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni  all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
Alla luce del complesso iter  normativo, iniziato con l’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28  novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l’adozione del d.lgs 33 del  2013 (20 aprile 2013)  il termine di  natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati  e delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al  31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
Ai fini di una più dettagliata e  completa indicazione  dei dati e delle informazioni da fornire ad  opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti  chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella  richiamata deliberazione n. 26/2013:


       
  • Le  procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati  pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o  richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa  pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. 







  • La  compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non  contenere tutte le ulteriori informazioni   della tabella di cui all’art. 3 comma 1.  







  • Per  “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco  degli operatori  che hanno presentato  offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli  invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).  







  • Per  “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge,  deve intendersi l’importo complessivo delle  somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in  anno fino alla conclusione dell’appalto.  







  • Per “Data  di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di  ultimazione  contrattualmente prevista ed  eventualmente prorogata o posticipata  in  virtù di successivi atti contrattuali.  







  • Nel caso  in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun  contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare  all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle  specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente  del 22 maggio 2013.  







  • Nel caso  di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei  soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote.  Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata  la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata  comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.









Il  Presidente    Sergio  Santoro
Depositato  presso la Segreteria del Consiglio in data 13 giugno 2013
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L'Autorità dopo aver letteralmente terrorizzato tutte le PP.AA. d'Italia minacciando la denuncia alla Corte dei Conti degli Enti che non avvessero nel giro di appena 15 giorni pubblicato sui propri siti le infromazioni prescritte dall'art. 1, comma 32, L. 190/2012, mediante una procedura informatica di ardua (a dir poco) applicazione (... è sintomatico l'invio a tutti i Comuni ad appena 7 giorni di distanza dalla pubblicazione della deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 di un "software applicativo" da parte di una software house ... a buon intenditore poche parole!!!!!!) alle ore 19 di oggi comunica che il termine del 15 giugno 2013 era soltanto ordinatorio!!!!!!!!! e con una interpretazione degna di un pluribocciato agli esami di diritto costituzionale  (ritenendo le PP.AA. alla stregua di minorati mentali) dichiara che le pubblicazioni di cui trattasi riguardano le attività contrattuali poste in essere dal 1° dicembre 2012! e ciò dopo che gli uffici dei Comuni sono da giorni paralizzati giorno e notte a tentare di applicare la famigerata deliberazione n. 26/2013.
E' desolante assistere al degrado delle istituzioni....... ma dopo vent'anni di berlusconismo che cosa ci potevamo aspettare?

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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Re: Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  francodan Gio 13 Giu 2013 - 14:03

non penso si tratti di berlusconismo o bersanismo...qui si tratta di una centralizzazione delle procedure che non ha precedenti nella storia della repubblica...
siamo passati da un eccesso di federalismo ad un eccesso di centralismo...si disciplina tutto anche nei minimi termini dettando termini ristretti
comunque la proroga è arrivata ...ora il buon senso e l'azione delle rappresentanze dei comuni dovrebbe attivarsi per garantire un minimo di autonomia ai comuni nel disciplinare le pubblicazioni e gli adempimenti ,si parla di semplificazione ,ma io vedo solo aggravamento di oneri e procedure....
importante è pubblicare i bandi,i dati etc richiesti...ma che lascino un minimo di azione
e che poi tengano conto che per i piccoli comuni sono oneri pesanti in assenza di professionalità
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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty non è specificato bene.....

Messaggio  lauraf Ven 14 Giu 2013 - 1:38

buongiorno a tutti
io ho un dubbio sull'applicazione della delibera n. 26/2013 dell'AVCP.
Sul sito web istituzionale devono essere pubblicati tutti i contatti per acquisto/affidamento di lavori, servizi e forniture, quindi oltre le gare aperte, le procedure negoziate, devono essere inseriti anche gli acquisti in Consip??

per intenderci, devo inserire tutti i CIG presi durante l'anno???

grazie 

Laura F.

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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Re: Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  Lucio Guerra Ven 14 Giu 2013 - 9:20

- pertanto proroga al 31 gennaio 2014

mi sembra che anche i chiarimenti vadano nella direzione di quanto ho indicato in precedenza :

- Le  procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati  pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa  pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data. 

mi sembra quindi che non abbiano tali caratteristiche gli affidamenti diretti, dovendosi invece ricomprendere le procedure di affidamento, aperte, negoziate, cottimo ecc.

tale ipotesi ritengo sia inoltre avvalorata nella parte del comunicato dove si evidenzia che "Nel caso  in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun  contratto da pubblicare " sarebbe infatti impossibile pensare che per servizi e forniture una stazione appaltante non abbia alcun acquisto o affidamento di servizio per una intera annualità, riferendosi infatti a "contratto"
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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Adempimenti legge 190/2012 per le stazione appaltanti

Messaggio  s.rossetti1 Sab 26 Ott 2013 - 4:17

Desideravo segnalare questa ottima web application per tutti gli adempimenti relativi all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 per inviare i dati all'avcp:

http://www.openappalti.it/registration/register/AG002

Saluti

s.rossetti1

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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Re: Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  Lucio Guerra Sab 26 Ott 2013 - 8:30

la stessa richiede una registrazione

è una applicazione free ?

per quale motivo è richiesta registrazione o autenticazione ?

il sito tratta solamente prodotti free
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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty Re: Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012

Messaggio  Lucio Guerra Sab 4 Gen 2014 - 9:27

prossima scadenza 31.01.2014

- Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.

mi sembra quindi che non abbiano tali caratteristiche gli affidamenti diretti, dovendosi invece ricomprendere le procedure di affidamento, aperte, negoziate, cottimo ecc.

tale ipotesi ritengo sia inoltre avvalorata nella parte del comunicato dove si evidenzia che "Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare " sarebbe infatti impossibile pensare che per servizi e forniture una stazione appaltante non abbia alcun acquisto o affidamento di servizio per una intera annualità, riferendosi infatti a "contratto"
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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty L. 190/2012 Art. 1 comma 16 lett c) e 1 comma 32

Messaggio  ivantrank Mar 7 Gen 2014 - 8:25

Buongiorno a tutti!
Ho scoperto recentemente questo Forum a cui mi sono iscritto subito vista la trattazione degli argomenti su cui si dibatte.
La Società pubblica per cui lavoro è tenuta agli adempimenti di cui all'articolo 1 comma 16 lett c) e 1 comma 32 della L. n. 190/2012.
In particolare con gli informatici siamo - grosso modo - riusciti a capire come costruire il file xml.
Abbiamo già fatto il censimento dei dati per il periodo richiesto ma il vero problema, al di la della compilazione fisica dei dati, riguarda cosa pubblicare o indicare nel file xml.
Al netto degli affidamenti diretti, che potrebbero essere esclusi, è comunque consigliabile la pubblicazione di tutto: d'altra parte la trasparenza vorrebbe questo(intesa nel senso demagogico in cui la intende il Legislatore)
La vera difficoltà è capire se siano oggetto di trasmissione sia gli affidamenti sotto i 40.000 che quelli sopra.
Francamente la delibera della AVCP è incomprensibile.
L'articolo 4 commi 1 e 2 prevede, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, in sede di prima appllicazione una sostanziale esenzione dall'obbligo di trasmissione per i soggetti che effettuano le comunicazioni all'Osservatorio Regionale per i contratti pubblici.
L'articolo 4 comma 3 prevede per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro l'obbligo di pubblicazione sul sito web e l'esenzione dalla trasmissione dei dati all'AVCP per i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni previste nei sistemi smartcig e simog(che però non contengono i dati previsti dalla L. 190/2012 e dalla delibera de quo.
Messa così sembrerebbe che in prima applicazione, i soggetti che inviano le schede all'osservatorio e usano i sistemi smartcig e simog non siano obbligati a effettuare alcuna trasmissione all'AVCP.
Peraltro il termine "trasmissione" è improprio perchè è l'AVCP a connettersi alla pagine che gli vengono indicate dalle stazioni appaltanti e acquisisce direttamente i dati.  
A questo punto nel mio caso dobbiamo fare il file xml?
Se in sede di prima applicazione la trasmissione si ritiene adempiuta con le modalità di cui sopra perchè nell'articolo 5 si richiede comunque la dichiarazione di adempimento agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 32 e l'URL da cui estrarre i dati??Quale URL indico se ho adempiuto?
Li rimando sul portale trasparenza AVCP visto che i dati degli affidamenti sopra e sotto i 40.000 euro per l'anno 2013 li ho comunicati all'Osservatorio Regionale e ho usato Smartcig e Simog?
L'alternativa è di tre tipi: 1) si crea l'XML per tutti gli affidamenti sopra e sotto i 40.000 euro (ma è una follia dal momento che la delibera dice che in sede di prima applicazione basta la comunicazione all'Osservatorio e smartcig + simog). 2) si crea XML per gli affidamenti sopra i 40.000 euro e si lasciano fuori quelli sotto i 40.000 che devono essere pubblicati in formato aperto (excel va bene) sul sito web. 3) si crea il file XML per gli affidamenti sotto i 40.000 euro e si lasciano fuori quelli di importo superiore perchè ho fatto le schede dell'Osservatorio e quindi ho adempiuto??
Secondo me l'ipotesi "accettabile" è la n. 2: XML per affidamenti sopra i 40.000(anche perchè l'osservatorio non ha tutti i dati previsti nella L. n. 190/2012) e pubblicazione in formato aperto sul sito web istituzionale per gli affidamenti sotto i 40.000 (tanto è vero che lo prevede la delibera stessa nell'articolo 5 comma 2 nella parte in cui suggerisce, ai fini della pubblicazione, l'esportazione dei dati dal portale trasparenza della AVCP).
L'ipotesi n. 2 avrebbe anche senso logico perchè gli affidamenti sotto i 40.000 sono sicuramente più numerosi e comportano più tempo per la compilazione del file XML.
Gli appalti sopra i 40.000, oltre ad essere più consistenti e di rilevanza, nonstante spesso divengano difficoltosi perchè possono avere centinaia di concorrenti sono comunque di meno.  
Qualcuno è riuscito a fare qualche approfondimento che sia affidabile in questo mare magum di incertezze??
Grazie a tutti e buon prosieguo.
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Pubblicazione dati art. 1, comma 32, legge 190/2012 Empty re

Messaggio  Paolo Gros Mar 7 Gen 2014 - 23:14

in prima applicazione, i soggetti che inviano le schede all'osservatorio e usano i sistemi smartcig e simog non siano obbligati a effettuare alcuna trasmissione all'AVCP.
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Messaggio  ivantrank Mer 8 Gen 2014 - 2:08

Egregio Dott. Gros,
La ringrazio infinitamente per la risposta.
Quindi in sede di prima applicazione i soggetti che non devono effettuare la trasmissione perchè fanno le comunicazioni all'Osservatorio e gli smarcig non sono neppure tunuti all'invio del modulo in cui si dichiara l'adempimento agli obblighi della L. 190/2012 e si indica l'URL dove reperire i dati?


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Messaggio  Lucio Guerra Mer 8 Gen 2014 - 2:56

personalmente ritengo, e così ho operato :

- pubblicazione XML in formato aperto sul sito web istituzionale per affidamenti sopra i 40.000
- trasmissione del modello via pec con URL di pubblicazione che deve essere l'URL di accesso diretto al file XML e non alla pagina/senzione dove il file è contenuto (questo perchè AVCP farà ovviamente le verifiche in automatico e pertanto darà in "pasto" alla loro procedura di verifica l'url diretto)

- nulla, nel 2013, peri gli affidamenti sotto i 40.000 come indicato all'art. 4 "Trasmissione dei dati all’Autorità" per i quali gli obblighi si intendo assolti con i sistemi Smart CIG o Simog

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, PER L’ANNO 2013, GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ SI INTENDONO ASSOLTI MEDIANTE L’EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DAI SISTEMI SMART CIG O SIMOG.
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Messaggio  ivantrank Mer 8 Gen 2014 - 3:18

Egregio Dott. Guerra,
inanzitutto Le sono grato per il prezioso contributo.
Constato che effettivamente non è molto divergente dalla ricostruzione che mi ero fatto.
Spero che questo scambio di opinioni possa contribuire a dare suggerimenti ad altri enti o società che purtroppo si trovano in questa stessa situazione.
La ringrazio nuovamente e Le auguro un buon prosieguo di giornata.


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Messaggio  Lucio Guerra Sab 18 Gen 2014 - 5:06

quanto si dice fare chiarezza :

faq avcp
Art.1 L.190/2012: adempimenti nei confronti dell’Avcp
http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/faq_legge190_2012


A6. Quali sono le tipologie di affidamento rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.190/2012 e qual è l’importo economico minimo, oltre il quale sussiste l’obbligo di trasmissione?
L’art.1, comma 16, lett.b), della legge n.190/2012 indica come oggetto dell’adempimento i procedimenti di “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi” senza alcuna distinzione o esclusione, per cui si deve ritenere che l’obbligo di informazione comprenda tutte le tipologie di  affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici, a prescindere dall’acquisizione del codice CIG o di quello smartCIG per le relative procedure, così come a prescindere dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta in esito ad un confronto concorrenziale, o con affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, o in modalità diretta, o che sia stata preceduta o meno da un bando pubblico o da una lettera di invito. Va inoltre richiamato il successivo comma 26, laddove chiarisce che le disposizioni in questione “si applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga alle procedure ordinarie”. Nella pubblicazione deve essere comunque assicurato, come specifica il precedente comma 15, il “rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”.
Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.

poi alla fine

C18. Se per una determinata annualità una stazione appaltante non ha alcun dato da comunicare, può ritenersi esentata dall’obbligo di comunicazione all’AVCP?
Nel caso in cui nel corso dell’anno antecedente a quello di pubblicazione non siano state avviate procedure di scelta del contraente, né risultino ancora contratti ‘attivi’ stipulati negli anni precedenti, la stazione appaltante dovrà comunque pubblicare un tracciato vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22/05/2013. Questa indicazione, contenuta tra i chiarimenti forniti con il successivo Comunicato del Presidente del 13/06/2013, consentirà di evitare che ad una preliminare verifica presso l’indirizzo URL di residenza del tracciato, segnalato all’AVCP - condotta in automatico - l’assenza del file XML possa essere letta come inadempimento totale da parte della stazione appaltante.

ma allora qualcosa non torna

se


Riguardo all’importo economico degli affidamenti, la norma in questione non prevede soglie minime, né può essere l’AVCP a stabilirle, nel silenzio del legislatore; ne deriva che – allo stato attuale - anche nel caso di affidamenti per spese economali di minima entità non pare ipotizzabile un’esenzione dall’obbligo di pubblicazione.

come può

Se per una determinata annualità una stazione appaltante non ha alcun dato da comunicare

o è un comune/ente fantasma che non ha lavori servizi e forniture nemmeno di 1 euro in un anno

oppure ritengo che sia più logica la soglia del 40.000 euro come indicato nella stessa delibera AVCP

Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013

Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012.

Art. 4

Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, PER L’ANNO 2013, GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ SI INTENDONO ASSOLTI MEDIANTE L’EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DAI SISTEMI SMART CIG O SIMOG.
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Messaggio  francodan Lun 20 Gen 2014 - 5:00

come detto in altro posti dalle faq dicono che va trasmesso tutto comprese le spese economali....
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 20 Gen 2014 - 5:07

come detto in altro post le faq dicono che ... pare...nel silenzio del legislatore

concetto che non può coesistere con la possibilità che non vi siano dati da trasmettere

perchè in tal caso il comune non potrebbe esistere
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Messaggio  francodan Lun 20 Gen 2014 - 5:11

in effetti dubbi su dubbi....parliamo anche di spese modestissime....
le associazioni di rappresentanza dei comuni dovrebbero attivarsi e chiedere delle soglie escluse dall'adempimento che se rispetta le esigenze di pubblicità dall'altro non semplifica le attività dei comuni in un periodo in cui le carenze di organico rendono difficile anche l'ordinaria attività...
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