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ferie residue e ferie estive
Un dipendente ad oggi risulta avere 10 giorni di ferie dello scorso anno, più le ferie maturate sino ad oggi.
Usufruendo di 10 gg. consecutivi di ferie estive, rimangono sempre quelle residue o in automatico si decurtano quelle residue?
Usufruendo di 10 gg. consecutivi di ferie estive, rimangono sempre quelle residue o in automatico si decurtano quelle residue?
Stef11- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 02.08.11
Ferie residue
In riferimento a tale fattispecie occorre premettere che l’attività di gestione del personale spetta al dirigente (al responsabile di servizio nel caso di enti privi di dirigenza) che vi provvede con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e, quindi, con atti di diritto privato. L’art. 2109 C.C. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
Inoltre, con specifico riferimento all'istituto delle ferie, è opportuno evidenziare che il profilo relativo all’accumulo di ferie non godute negli anni deve considerarsi aspetto patologico dell’istituto stesso. Occorre ricordare, infatti, che nella vigente regolamentazione, ferma restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'ente, in base, alle previsioni dell'art.18 è chiamato a stabilire la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilievo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. L'istituto, pertanto, non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente: nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, è consentita all'ente anche l’assegnazione d’ufficio delle ferie.
Per quanto attiene al profilo della fruibilità il Contratto stabilisce che le ferie non fruite nell’anno di riferimento – causa indifferibili esigenze di servizio – dovranno essere godute entro il primo semestre dell’anno successivo; nel caso in cui, invece, la mancata fruibilità di ferie residue sia imputabile ad esigenze di carattere personale e sia compatibile con le esigenze di servizio, ne è ammesso il godimento entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Inoltre, con specifico riferimento all'istituto delle ferie, è opportuno evidenziare che il profilo relativo all’accumulo di ferie non godute negli anni deve considerarsi aspetto patologico dell’istituto stesso. Occorre ricordare, infatti, che nella vigente regolamentazione, ferma restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'ente, in base, alle previsioni dell'art.18 è chiamato a stabilire la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilievo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. L'istituto, pertanto, non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente: nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, è consentita all'ente anche l’assegnazione d’ufficio delle ferie.
Per quanto attiene al profilo della fruibilità il Contratto stabilisce che le ferie non fruite nell’anno di riferimento – causa indifferibili esigenze di servizio – dovranno essere godute entro il primo semestre dell’anno successivo; nel caso in cui, invece, la mancata fruibilità di ferie residue sia imputabile ad esigenze di carattere personale e sia compatibile con le esigenze di servizio, ne è ammesso il godimento entro il 30 aprile dell’anno successivo.
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