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liquidazione ferie residue

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Messaggio  tonellistefano Lun 14 Lug 2014 - 3:11

Un dipendente é stato assunto dopo un periodo di comando da un'altra amministrazione.
In accordo tra le due Amministrazioni il dipendente è stato assunto con decorrenza 29.02.2012 e con all'attivo 20 giorni di ferie residue maturate presso l'
ente di provenienza ed ancora da fruire.
A distanza di oltre due anni, per esigenze di servizio, il dipendente non ha ancora goduto delle ferie e chiede di poterne beneficiare ora o di poter ricevere la liquidazione delle stesse.
Chiediamo quindi se la richiesta può essere accolta, posti i limiti temporali prescritti dalla legge per il godimento delle ferie arretrate e allo stesso tempo considerato il disposto della Legge 92/2012 che pone il divieto di monetizzazione delle ferie.

tonellistefano

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Messaggio  Paolo Gros Lun 14 Lug 2014 - 3:57

solo se ante legem e legittimamente richieste e rifiutate
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

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http://paologros.oneminutesite.it/

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liquidazione ferie residue Empty Re: liquidazione ferie residue

Messaggio  tyla Gio 17 Lug 2014 - 6:42

Ma è già alla cessazione dal servizio?! Perchè il pagamento, nelle limitate ipotesi, è possibile solo in questa fase...

tyla

Messaggi : 313
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liquidazione ferie residue Empty Re: liquidazione ferie residue

Messaggio  tonellistefano Gio 17 Lug 2014 - 7:10

grazie per le risposte..
No il collega lavora ancora per questa amministrazione.
saluti

tonellistefano

Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 03.05.12

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liquidazione ferie residue Empty Re: liquidazione ferie residue

Messaggio  iadon Gio 17 Lug 2014 - 9:51

tonellistefano ha scritto:grazie per le risposte..
No il collega lavora ancora per questa amministrazione.
saluti
La mancata fruizione delle ferie deve essere indennizzata, anche se non dipende da esigenze di servizio. Lo ha precisato la Cassazione che, con la sentenza 18168 depositata lo scorso 26 luglio, ha confermato il pagamento, deciso dai giudici di merito, dell'indennità sostitutiva a favore di un dipendente di una Regione per un monte ferie non godute.
La vicenda è arrivata nelle aule di giustizia perché, a fronte della richiesta del dipendente, la Regione aveva negato il pagamento affermando, tra l'altro, che il contratto collettivo nazionale imponeva la monetizzazione solo delle ferie non godute per esigenze di servizio. Ma il tribunale, con un ragionamento condiviso anche dalla Corte d'appello, aveva accolto il ricorso del dipendente sottolineando il carattere irrinunciabile delle ferie.
La Regione non si è arresa e ha portato la vicenda in Cassazione, che, a sua volta, ha rigettato il ricorso. In particolare, i giudici hanno affermato il principio secondo cui, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, se in concreto non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Indennità, precisa la Corte, che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene: il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili. Per altro verso, l'indennità costituisce erogazione anche di natura retributiva perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il loro mancato godimento.
Del resto, la Cassazione ha escluso che le clausole del contratto collettivo possano bloccare la monetizzazione delle ferie. Infatti, ha precisato l'estensore, in considerazione del carattere irrinunciabile delle ferie, la clausola del contratto collettivo, anche se esclude la loro monetizzazione, va interpretata nel senso che il dipendente ha il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva se la mancata fruizione non è dipesa da una causa a lui imputabile.
Una pronuncia in linea con la sentenza 16735 del 4 luglio 2013, con cui la Cassazione ha affermato che il fatto che il dipendente non abbia avanzato formale richiesta di ferie è indifferente ai fini della loro mancata fruizione e, quindi, per la conseguente monetizzazione. Una simile ipotesi, prevista eventualmente dal contratto collettivo, si pone in contrasto con l'articolo 2109 del Codice civile, secondo cui è il datore di lavoro che stabilisce le ferie e comunica al lavoratore il periodo stabilito per il godimento, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.

iadon

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