Argomenti simili
Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/liquidazione ferie residue
4 partecipanti
liquidazione ferie residue
Un dipendente é stato assunto dopo un periodo di comando da un'altra amministrazione.
In accordo tra le due Amministrazioni il dipendente è stato assunto con decorrenza 29.02.2012 e con all'attivo 20 giorni di ferie residue maturate presso l'
ente di provenienza ed ancora da fruire.
A distanza di oltre due anni, per esigenze di servizio, il dipendente non ha ancora goduto delle ferie e chiede di poterne beneficiare ora o di poter ricevere la liquidazione delle stesse.
Chiediamo quindi se la richiesta può essere accolta, posti i limiti temporali prescritti dalla legge per il godimento delle ferie arretrate e allo stesso tempo considerato il disposto della Legge 92/2012 che pone il divieto di monetizzazione delle ferie.
In accordo tra le due Amministrazioni il dipendente è stato assunto con decorrenza 29.02.2012 e con all'attivo 20 giorni di ferie residue maturate presso l'
ente di provenienza ed ancora da fruire.
A distanza di oltre due anni, per esigenze di servizio, il dipendente non ha ancora goduto delle ferie e chiede di poterne beneficiare ora o di poter ricevere la liquidazione delle stesse.
Chiediamo quindi se la richiesta può essere accolta, posti i limiti temporali prescritti dalla legge per il godimento delle ferie arretrate e allo stesso tempo considerato il disposto della Legge 92/2012 che pone il divieto di monetizzazione delle ferie.
tonellistefano- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 03.05.12
Re: liquidazione ferie residue
Ma è già alla cessazione dal servizio?! Perchè il pagamento, nelle limitate ipotesi, è possibile solo in questa fase...
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
Re: liquidazione ferie residue
grazie per le risposte..
No il collega lavora ancora per questa amministrazione.
saluti
No il collega lavora ancora per questa amministrazione.
saluti
tonellistefano- Messaggi : 52
Data d'iscrizione : 03.05.12
Re: liquidazione ferie residue
La mancata fruizione delle ferie deve essere indennizzata, anche se non dipende da esigenze di servizio. Lo ha precisato la Cassazione che, con la sentenza 18168 depositata lo scorso 26 luglio, ha confermato il pagamento, deciso dai giudici di merito, dell'indennità sostitutiva a favore di un dipendente di una Regione per un monte ferie non godute.tonellistefano ha scritto:grazie per le risposte..
No il collega lavora ancora per questa amministrazione.
saluti
La vicenda è arrivata nelle aule di giustizia perché, a fronte della richiesta del dipendente, la Regione aveva negato il pagamento affermando, tra l'altro, che il contratto collettivo nazionale imponeva la monetizzazione solo delle ferie non godute per esigenze di servizio. Ma il tribunale, con un ragionamento condiviso anche dalla Corte d'appello, aveva accolto il ricorso del dipendente sottolineando il carattere irrinunciabile delle ferie.
La Regione non si è arresa e ha portato la vicenda in Cassazione, che, a sua volta, ha rigettato il ricorso. In particolare, i giudici hanno affermato il principio secondo cui, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, se in concreto non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva. Indennità, precisa la Corte, che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene: il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili. Per altro verso, l'indennità costituisce erogazione anche di natura retributiva perché rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il loro mancato godimento.
Del resto, la Cassazione ha escluso che le clausole del contratto collettivo possano bloccare la monetizzazione delle ferie. Infatti, ha precisato l'estensore, in considerazione del carattere irrinunciabile delle ferie, la clausola del contratto collettivo, anche se esclude la loro monetizzazione, va interpretata nel senso che il dipendente ha il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva se la mancata fruizione non è dipesa da una causa a lui imputabile.
Una pronuncia in linea con la sentenza 16735 del 4 luglio 2013, con cui la Cassazione ha affermato che il fatto che il dipendente non abbia avanzato formale richiesta di ferie è indifferente ai fini della loro mancata fruizione e, quindi, per la conseguente monetizzazione. Una simile ipotesi, prevista eventualmente dal contratto collettivo, si pone in contrasto con l'articolo 2109 del Codice civile, secondo cui è il datore di lavoro che stabilisce le ferie e comunica al lavoratore il periodo stabilito per il godimento, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
Argomenti simili
» ferie residue e ferie estive
» FERIE RESIDUE/DIMISSIONI ENTRO L'ANNO DI ETA' DEL PROPRIO FIGLIO
» Ferie residue per cambio giorni di servizio
» FERIE RESIDUE/DIMISSIONI ENTRO L'ANNO DI ETA' DEL PROPRIO FIGLIO
» Ferie residue per cambio giorni di servizio
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin