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ESENZIONI TARES
Buongiorno,
nel regolamento Tares vogliamo introdurre una esenzione per le superfici operative superiori a 500 mq. Si può considerare superficie operativa l'area esterna di stoccaggio di una ditta che effettua lo stoccaggio ed il riciclo dei rifiuiti ?
Finora con la tarsu abbiamo considerato sup operative i capannoni-magazzini di attività industriali e commerciali, ma non rientrava l'area esterna.
Cosa ne pensate ?
nel regolamento Tares vogliamo introdurre una esenzione per le superfici operative superiori a 500 mq. Si può considerare superficie operativa l'area esterna di stoccaggio di una ditta che effettua lo stoccaggio ed il riciclo dei rifiuiti ?
Finora con la tarsu abbiamo considerato sup operative i capannoni-magazzini di attività industriali e commerciali, ma non rientrava l'area esterna.
Cosa ne pensate ?
ilariab- Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: ESENZIONI TARES
4. (INSERITO DAL DL n. 35 del 8 APRILE 2013) - Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
è opportuno pertanto indicare con quale criterio vengono considerate le aree scoperte operative
ritengo che la superficie di stoccaggio di una ditta che effettua lo stoccaggio ed il riciclo dei rifiuiti possa essere a tutti gli effetti area scoperta operativa e pertanto soggetta alla tares, a meno che la ditta possa dimostrare non si tratti di area operativa ma di aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili
qualora pertanto venga inserita in regolamento Tares una esenzione per le superfici operative superiori a 500 mq, questa ritengo sia da inserire tra quelle di cui all’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201 del 2011
Note. L’articolo dà attuazione alla facoltà per il comune, prevista dall’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201 del 2011, di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie, che possono anche giungere alla totale esenzione. A differenza delle riduzioni previste nei precedenti articoli, le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Si tratta quindi di previsione assolutamente opzionale che consente all’ente locale di individuare le fattispecie agevolative e l’entità della riduzione, che può giungere anche al 100%, con ampia discrezionalità, nel limite comunque della ragionevolezza e della meritevolezza delle situazioni contemplate e nel rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria.
è opportuno pertanto indicare con quale criterio vengono considerate le aree scoperte operative
ritengo che la superficie di stoccaggio di una ditta che effettua lo stoccaggio ed il riciclo dei rifiuiti possa essere a tutti gli effetti area scoperta operativa e pertanto soggetta alla tares, a meno che la ditta possa dimostrare non si tratti di area operativa ma di aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili
qualora pertanto venga inserita in regolamento Tares una esenzione per le superfici operative superiori a 500 mq, questa ritengo sia da inserire tra quelle di cui all’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201 del 2011
Note. L’articolo dà attuazione alla facoltà per il comune, prevista dall’art. 14, comma 19, del D.L. n. 201 del 2011, di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge come facoltative o obbligatorie, che possono anche giungere alla totale esenzione. A differenza delle riduzioni previste nei precedenti articoli, le agevolazioni in questione richiedono di essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
Si tratta quindi di previsione assolutamente opzionale che consente all’ente locale di individuare le fattispecie agevolative e l’entità della riduzione, che può giungere anche al 100%, con ampia discrezionalità, nel limite comunque della ragionevolezza e della meritevolezza delle situazioni contemplate e nel rispetto dell’obbligo della copertura finanziaria.
Re: ESENZIONI TARES
Condividendo la tesi che esenta gli immobili inagibili, pongo questo quesito: ad un "corso illuminante" sulla TARES, una mia collega è stata invitata ad inserire nella simulazione delle tariffe TARES i fabbricati inagibili. La cosa mi è sembrata alquanto assurda, in quanto:
1) i suddetti risultano inagibili dal terremoto del 2009 che ha colpito l'Abruzzo;
2) di fatto non producono rifiuti;
3) per decreto sono esentati dal pagamento dell'IMU fino a nuova agibilità;
4) nella simulazione devono essere inserite le superfici derivanti da MAP (Moduli Abitativi Provvisori) assegnati alla popolazione residente nei vari comuni del cratere che hanno proprio la casa inagibile.
Alla luce di quanto detto, posso archiviare come "opinione delirante" la spiegazione data alla collega da questi "esperti" in materia? Voi come agireste? Grazie
1) i suddetti risultano inagibili dal terremoto del 2009 che ha colpito l'Abruzzo;
2) di fatto non producono rifiuti;
3) per decreto sono esentati dal pagamento dell'IMU fino a nuova agibilità;
4) nella simulazione devono essere inserite le superfici derivanti da MAP (Moduli Abitativi Provvisori) assegnati alla popolazione residente nei vari comuni del cratere che hanno proprio la casa inagibile.
Alla luce di quanto detto, posso archiviare come "opinione delirante" la spiegazione data alla collega da questi "esperti" in materia? Voi come agireste? Grazie
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: ESENZIONI TARES
Concordo pienamente...se sono inagibili..a maggior ragione se si considera che sono esentati dalla TAREs gli immobili AGIBILI e senza utenze allacciate (Uso abitativo)Roberto79 ha scritto:Condividendo la tesi che esenta gli immobili inagibili, pongo questo quesito: ad un "corso illuminante" sulla TARES, una mia collega è stata invitata ad inserire nella simulazione delle tariffe TARES i fabbricati inagibili. La cosa mi è sembrata alquanto assurda, in quanto:
1) i suddetti risultano inagibili dal terremoto del 2009 che ha colpito l'Abruzzo;
2) di fatto non producono rifiuti;
3) per decreto sono esentati dal pagamento dell'IMU fino a nuova agibilità;
4) nella simulazione devono essere inserite le superfici derivanti da MAP (Moduli Abitativi Provvisori) assegnati alla popolazione residente nei vari comuni del cratere che hanno proprio la casa inagibile.
Alla luce di quanto detto, posso archiviare come "opinione delirante" la spiegazione data alla collega da questi "esperti" in materia? Voi come agireste? Grazie
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
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