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TARES e distacco utenze

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tributiromagnano
tributi69
Carlo Saletta
t&t
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Messaggio  t&t Lun 17 Dic 2012 - 8:40

All'art.14 D.L. 201/2011 co.15 vengono riportate tutte le casistiche in riferimento alle quale il Consiglio Comunale può, con deliberazione, individuare delle riduzioni tariffarie, per cui si evice che ciò che non viene versato a fronte della riduzione venga spalmato tra tutti gli altri contribuenti.
Leggendo il comma successivo si apprende che tutte le eventuali riduzioni deliberate saranno a carico dei fondi di bilancio e non degli altri contribuenti.
Ciò considerato sembrerebbe che laddove manchino le utenze la TARES sarà dovuta come si ci fossero, salvo deliberazione consiliare che ponga a carico del bilancio tali minori entrate.
Leggendo però il comma 3 dove si parla d i"suscettibilità di produrre rifiuti" sembra confermata la norma relativa alla TARSU che permetteva di non tassare le unità prive di utenze (idriche, elettriche etc).
Quale interpretazione è quella corretta? Dovremo dire ai contribuenti che hanno staccato le utenze per non pagare la TARSU che nonostante questo dovranno pagare la TARES? Grazie

t&t

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Messaggio  Carlo Saletta Lun 17 Dic 2012 - 9:53

I regolamenti dovranno dire quali sono le esclusioni di superfici, comunque senza arredamento e senza nemmeno una utenza pubblica si presume che non vi sia alcuna potenzialità a produrre rifiuti, fatti sempre salvi altri utilizzi, che ne so trasformato in un magazzino. In questo caso l'utenza non paga ed è chiusa. Le riduzioni o esenzioni per cui paga il comune sono altre: ad esempio quelle sociali, quelle per le onlus, per i musei o le altre scuole ecc. cioè quelle che sono scuettibili di produrre rifiuti ma a cui si vuole riconoscere una agevolazione.

Carlo Saletta

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Messaggio  t&t Lun 17 Dic 2012 - 10:47

Chi ha dichiarato ai fini tarsu l'assenza di utenze (senza precisare in merito agli arredi in quanto non richiesto da regolamento TARSU) è da considerarsi anche ai fini TARES esente? Sarebbe sensato, e condivido il tuo ragionamento, ma in alcuni corsi hanno tenuto separate le due parti della norma considerandole in contrasto tra di loro e hanno fatto prevalere la seconda parte in cui l'eventuale esenzione sarebbe a carico del Comune

t&t

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Messaggio  tributi69 Lun 17 Dic 2012 - 10:52

In realtà ad un corso ci facevano osservare come queste esclusioni per presunta non suscettibilità alla produzione di rifiuti siano non in linea con i piu' recenti orientamenti giurisrudenziali, orientamenti, che sono richiamati nella relazione di accompagnamento al decreto laddove si legge proprio con riferimento al comma 3 art. 14 D.L. 201/2011:
Il comma 3 individua, quale presupposto del tributo, il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In tal modo, viene recepito il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi. Il comma 4, tuttavia, continua ad escludere dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva..
Vedasi in proposito le considerazioni di Sergio Trovato.

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Messaggio  t&t Lun 17 Dic 2012 - 10:59

Infatti...sembrerebbe quasi che i primi commi richiamino la normativa TARSU per poi cambiare impostazione successivamente...(anche se altri richiami alla TARSU emergono in altri periodi come ad es. quello in cui si dice di variare d'ufficio la superficie se inferiore- e non anche superiore - all'80% della superficie catastale)....

t&t

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Messaggio  Carlo Saletta Mar 18 Dic 2012 - 1:11

tributi69 ha scritto:In realtà ad un corso ci facevano osservare come queste esclusioni per presunta non suscettibilità alla produzione di rifiuti siano non in linea con i piu' recenti orientamenti giurisrudenziali, orientamenti, che sono richiamati nella relazione di accompagnamento al decreto laddove si legge proprio con riferimento al comma 3 art. 14 D.L. 201/2011:
Il comma 3 individua, quale presupposto del tributo, il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In tal modo, viene recepito il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi. Il comma 4, tuttavia, continua ad escludere dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva..
Vedasi in proposito le considerazioni di Sergio Trovato.


Sulle considerazioni giornalistiche: le leggo ma siccome ne ho lette di ogni, preferisco cercare di capire cosa dice la legge.

Questa legge è un evidente fusione a freddo di ex norme tarsu ed ex norme tia messe insieme senza troppa logica e senza nessuna linearità. Due esempi: si escludono le pertinenziali ma nel calcolo del DPR 138/98 si considera anche il 2% dell'aree scoperte (sarà poco ma è incongruente).
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12 è un estratto ex tarsu, mentre 11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. è un estratto ex Tia. Le due dizioni se non opportunamente corrette e integrate l'una nell'altra, sempre se devo applicare il 158/99, sono in evidente contrasto. Sul 158/99, dopo circa 13 anni di sperimentalità sarebbe forse giunto il momento di metterlo in manutenzione ed adeguarlo alla realtà, come avrebbe dovuto essere, ma questa parte non ha mai funzionato.

La nuova legge, ancor più in assenza del regolamento nazionale che volutamente non hanno emesso, lascia al comune, nel regolamento comunale, ampi spazi di normazione di tutte quelle parti che, pur essendo accennate come linea filosofica, se non declinate, non hanno alcun significato ovvero risultano inapplicabili. (e su questo fino a giurisprundenza consolidata ne vedremo di tutti i colori)

Su cosa si stia orientando la giurisprudenza è una bella scommessa!!!
Secondo una recente sentenza del Tar Sardegna l'Amministrazione ha l'obbligo di impegnarsi per quantificare la Tarsu in maniera il più aderente possibile all'effettiva capacità produttiva di rifiuti delle utenze, per esempio nel caso di specie, tenendo conto dell'andamento stagionale del flusso turistico. Il medesimo principio era già stato chiarito dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 16 luglio 2009, C-254/08) che aveva affermato la necessità che la Tarsu non addossi all'utente costi smisurati rispetto al volume ed alla natura dei rifiuti effettivamente prodotti.

In queste sentenze che si parli di tarsu è puramente incidentale, ci puoi mettere tia con metodo normalizzato o la nuova tares, ma il principio è salvo.

Se è anche così, è inutile volersi far del male, poi i contenziosi non li gestiscono chi ti ha dato quelle informazioni.
Quindi ritengo quanto mai opportuno indicare quali siano le superfici che per loro natura, almeno nella conoscenza attuale, "non sono suscettibili di produrre rifiuti", nemmeno con un grande impegno. Quelle superfici si escludono dalla assoggettabilità con il regolamento comunale.
E' chiaro che devono essere esclusioni logiche e razionali, non orientate all'interesse di questo o quello, e basate sull'oggettività.

Queste esclusioni di superfici non rientrano certamente nel novero delle esclusioni di cui al comma 19 che sono le esclusioni o agevolazioni sociali (ISEE o Handicap), ONLUS, Superfici del Comune, Scuole non statali, ecc. (ovvero esclusioni di superfici che producono rifiuti e che devono contribuire ai costi) per il pagamento delle quali si può sostituire, al soggetto passivo, il comune stesso. Infatti, la norma prevede che siano pagate con altre fonti di finanziamento ed inserite in bilancio come autorizzazione di spesa.

Cerco di essere pratico e di applicare il buon senso, oltre a rimanere sempre ancorato a ciò che la legge dice, per quello che non dice, perdonami, ma ho degli umani limiti.



Carlo Saletta

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Messaggio  tributiromagnano Mar 8 Gen 2013 - 6:45


Art. 8
Il mio vecchio regolamento TARSU prevedeva queste esenzioni
"
Locali ed aree non tassabili
......
si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine telefoniche, vani accessori, celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura ed invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
b) la parte degli impianti sportiva riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali, con l’eccezione delle superfici utilizzate come servizi.
c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad utenze (gas, acqua, luce);
d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
e) le superfici di balconi e terrazze costituente pertinenza di abitazione privata;
f) le aree a verde.
"
se riconfermassi queste esenzioni nel regolaneto TARES agirei correttamente?

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Messaggio  QUIQUO Mar 8 Gen 2013 - 8:10

Mi accodo, perchè il mio regolamento diceva uguale.

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Messaggio  libvir Mar 8 Gen 2013 - 10:18

Il punto c per me non va bene

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Messaggio  tributiromagnano Mer 9 Gen 2013 - 0:26


il punto c) è quello su cui si stava discutendo, il mio parere personale è che senza arredamento e senza utenze si presume che non vi sia alcuna potenzialità a produrre rifiuti.
Sarebbe un problema dover contattare tutti i contribuenti e iscrivere nuovamente queste unità.

tributiromagnano

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Messaggio  libvir Mer 9 Gen 2013 - 1:11

Anche noi abbiamo utilizzato finora questo criterio, ma per quello che ho sentito in alcuni corsi e per quanto stabilito in alcune sentenze , anche di Cassazione, la potenziale produzione di rifiuti fa si che tali utenze vadano iscritte a ruolo.

libvir

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Messaggio  Carlo Saletta Mar 15 Gen 2013 - 11:29

libvir ha scritto:Anche noi abbiamo utilizzato finora questo criterio, ma per quello che ho sentito in alcuni corsi e per quanto stabilito in alcune sentenze , anche di Cassazione, la potenziale produzione di rifiuti fa si che tali utenze vadano iscritte a ruolo.


Nel regolamento ho inserito che "le utenze prive di arredamento o macchinari (in altre parole vuote) e senza l'allaccio ad alcuna utenza pubblica (gas, acqua, energia elettrica, telefono, informatica ecc nessuna esclusa) e comunque non soggette a nessun altro uso sono utenze che non sono suscettibili di produrre rifiuti e quindi possono essere mantenute in banca dati come chiuse.

Mi pare evidente che su utenze non utilizzate (e stante la situazione risultano inutilizzabili) se inserite in tassazione si aprirebbero dei contenziosi infiniti. La legge lascia in questo senso al comune la possibilità di definire ciò nei regolamenti.

Vi sono anche sentenze sulla Tarsu che dicono che la stessa debba essere applicata in ragione della effettiva produzione di riifuti e non con impatti economici sovrastimati.

Io propendo per il buon senso e poi chi è a Tarsu avrà già enormi problemi con la copertura integrale dei costi + l'aggiunta della maggiorazione, crearne altri non mi pare il caso.


Carlo Saletta

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Messaggio  tributiromagnano Mer 16 Gen 2013 - 6:41

Concordo pienamente sul fatto di usare il buon senso! Faremo così anche noi sempre che con le nuove voci di proroga a luglio non si cambino le carte in tavola...

tributiromagnano

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Messaggio  celibianco Lun 21 Gen 2013 - 5:55

ricordiamoci sempre che non è una "patrimoniale", e che per la giurisprudenza la non idoneità a produrre rifiuti può essere dimostrata dall'utente.
Dalla mia bozza di Regolamento Tares (Comune già in Tia da 10 anni):
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. A tal fine l’arredo e l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l’occupazione o conduzione dell’immobile, salva dimostrazione contraria da parte dell'utente.

celibianco

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Messaggio  tributiromagnano Mar 12 Feb 2013 - 3:39

ultimo chiarimento
Testata:Italia Oggi
Non sono soggette al pagamento della Tares le unità immobiliari destinate a civili abitazioni prive di mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche. Sono queste le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e i servizi.

Nel prototipo di regolamento Tares, infatti, viene precisato che non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, «secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati». E tra le unità immobiliari escluse dal prelievo rientrano quelle «adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete».

La tesi ministeriale, però, si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla Cassazione e dai giudici di merito. Tra l'altro, anche la relazione governativa sull'articolo 14 del dl 201/2011, che ha istituito il nuovo balzello, chiarisce che il legislatore, laddove assoggetta al tributo gli immobili «suscettibili di produrre rifiuti», ha inteso recepire «il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l'applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, prescindendo dall'effettiva produzione degli stessi».

In realtà, la Cassazione ha sempre posto dei limiti rigidi per l'esonero dal pagamento della tassa, che è dovuta a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi l'immobile. Vanno esclusi solo gli immobili non utilizzabili (inagibili, inabitabili, diroccati) o improduttivi di rifiuti. Anche il presupposto Tares è l'occupazione, detenzione o conduzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti solo gli immobili che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Pertanto insuscettibili di produrre rifiuti, come quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. Il contribuente può fare ricorso solo a queste prove vincolate per dimostrare che l'immobile sia inidoneo a produrre rifiuti e quindi non soggetto al pagamento.

Mentre nella normativa Tarsu si faceva riferimento agli immobili «oggettivamente utilizzabili», nel decreto Monti si usa l'espressione «suscettibili di produrre rifiuti». Il risultato però è lo stesso. Tant'è che viene richiamata nella relazione ministeriale la giurisprudenza della Cassazione, che da più di 10 anni ha affermato in maniera inequivoca che il tributo è dovuto dal contribuente se l'immobile sia oggettivamente utilizzabile, ancorché soggettivamente inutilizzato per scelta del titolare. Per la prima volta il principio è stato affermato con la sentenza 16785 del 30 novembre 2002. Successivamente, con le sentenze 9920/2003, 22770/2009, 1850/2010 e altre.

Questo orientamento è stato seguito anche dai giudici di merito. La commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 121/2012) ha infatti sostenuto che l'attivazione delle utenze non è decisiva ai fini del pagamento della tassa rifiuti. Magazzini e locali di deposito sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle reti idriche e elettriche.

Infine la Suprema Corte, con la recente ordinanza 1331 del 21 gennaio 2013, ha ribadito che la prova fornita dal contribuente di aver cessato un'attività commerciale o industriale non lo esonera dal pagamento della tassa rifiuti. Non rileva, dunque, la scelta del titolare di non utilizzare l'immobile.


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Messaggio  francodan Mar 12 Feb 2013 - 7:15

l'orientamento della giurisprudenza è nel senso di invertire" l'onere della prova" ,ossia i locali senza arredamento e utenze sono potenzialmenteidonei a produrre rifiuti...deve essere il contribuente a dare prova contraria provando ad esempio il sostanziale abbandono dell'immobile....
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