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adarc
Paolo Gros
PAOLO1971
7 partecipanti
ACCESSO AGLI ATTI - RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIA
Come è noto l'art. 25, comma 1, della L. n. 241/90 sancisce che "il rilascio delle copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve....." .
L'art. 7, comma 6, del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 184/06), poi, precisa in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi previsti dall'art. 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. [/b]. A quanto si legge sembrerebbe configurarsi un diritto ad esigere il costo di riproduzuione del documento, non automaticamente ex lege (o ex regolamento nazionale), ma solo a condizione che l'Ammnistrazione abbia disciplinato con proprio atto le modalita operative dell 'esercizio del diritto d'accesso, comprensive anche di questo particolare profilo economico. Nel caso che interessa, riscontro che detto regolamento locale non esiste, pertanto a questo punto mi chiedo.....è corretto richiedere all'istante sulla scorta della sola normativa primaria il versamento su cc postale con la causale "accesso agli atti"?
L'art. 7, comma 6, del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 184/06), poi, precisa in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi previsti dall'art. 25 della legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. [/b]. A quanto si legge sembrerebbe configurarsi un diritto ad esigere il costo di riproduzuione del documento, non automaticamente ex lege (o ex regolamento nazionale), ma solo a condizione che l'Ammnistrazione abbia disciplinato con proprio atto le modalita operative dell 'esercizio del diritto d'accesso, comprensive anche di questo particolare profilo economico. Nel caso che interessa, riscontro che detto regolamento locale non esiste, pertanto a questo punto mi chiedo.....è corretto richiedere all'istante sulla scorta della sola normativa primaria il versamento su cc postale con la causale "accesso agli atti"?
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Costo riproduzione
Nel caso la PA non abbia indicato con proprio atto deliberativo i costi di riproduzioni risulta appllicabile la DIRETTIVA 19 MARZO 1993, n. 27720/928/46
Rilascio copie documenti amministrativi - Rimborso spese riproduzione
Com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.
Il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme di principio in materia di diritto di accesso), agli articoli 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna Amministrazione. In proposito, talune Amministrazioni hanno fatto pervenire richiesta di direttive ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di riscossione.
Esaminata la questione in sede di coordinamento interministeriale appare in via prioritaria l'esigenza che, in attuazione degli articoli 5 e 6 del richiamato D.P.R. n. 352/1992, le Amministrazioni debbano fissare le modalità operative per il rilascio di copia di documenti nonché l'importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell'importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio. Tale indicazione tiene conto dell'esigenza di rendere più agevole l'acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500 lire.
Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.
Ciascuna Amministrazione provvederà ad estendere le direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti nell'ambito di rispettiva competenza.
Rilascio copie documenti amministrativi - Rimborso spese riproduzione
Com'è noto, la legge n. 241 del 7 agosto 1990, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l'esame e l'estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti.
Il D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (Regolamento di attuazione delle norme di principio in materia di diritto di accesso), agli articoli 5 e 6 stabilisce che la copia dei documenti è rilasciata all'interessato previo pagamento degli importi dovuti, secondo le modalità determinate da ciascuna Amministrazione. In proposito, talune Amministrazioni hanno fatto pervenire richiesta di direttive ai fini della determinazione del corrispettivo delle copie rilasciate a richiesta di privati e delle modalità di riscossione.
Esaminata la questione in sede di coordinamento interministeriale appare in via prioritaria l'esigenza che, in attuazione degli articoli 5 e 6 del richiamato D.P.R. n. 352/1992, le Amministrazioni debbano fissare le modalità operative per il rilascio di copia di documenti nonché l'importo dovuto dai richiedenti per ciascuna copia con criteri di uniformità e di praticità al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini nell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
A tal fine si ritiene equitativo suggerire la fissazione di un corrispettivo omnicomprensivo (costo della carta, spese funzionamento fotoriproduttore, ecc.) dell'importo fisso di lire 500 per il rilascio da 1 a 2 copie, di lire 1000 da 3 a 4 copie e così di seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il datario a cura dell'ufficio. Tale indicazione tiene conto dell'esigenza di rendere più agevole l'acquisto delle marche da bollo, non facilmente rinvenibili in commercio in valori inferiori alle 500 lire.
Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali, procedure di ricerca di particolare difficoltà, o formati particolari su carta speciale, ciascuna Amministrazione potrà individuare costi diversi da corrispondere sempre mediante applicazione di marche da bollo.
Ciascuna Amministrazione provvederà ad estendere le direttive che precedono agli enti pubblici vigilati o comunque rientranti nell'ambito di rispettiva competenza.
Re: ACCESSO AGLI ATTI - RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIA
Nella cronica inerzia della giunta, suggerisci quindi un'applicazione diretta della direttiva 19 marzo del 1993. Condivido, la cosa mi sembra fattibile. Qualche istante pedante, non volendo spendere un centesimo (o per pura polemica), potrebbe replicare che la direttiva a ben leggere (ma anche per la sua portata) ha un mero valore di "suggerimento" per le amministrazioni nell'adozione delle concrete tariffe, non esoneradole affatto da questa specifica iniziativa.
Noi, dal canto nostro, potremmo rispondere che a fronte di questa lacuna normativa locale, la fonte primaria ci riconosce comunque (art. 25 comma 1 della L. n. 241/90 e regolamento del 2006 in cui addirittura si legge "in ogni caso") il diritto al rimborso del costo di copia. Il "vuoto" sarebbe pertanto legittimamente e ragionevolmente colmabile mediante un ricorso diretto alla direttiva della FF.PP.
CONCORDI CON IL IL MIO ARGOMENTARE?
Noi, dal canto nostro, potremmo rispondere che a fronte di questa lacuna normativa locale, la fonte primaria ci riconosce comunque (art. 25 comma 1 della L. n. 241/90 e regolamento del 2006 in cui addirittura si legge "in ogni caso") il diritto al rimborso del costo di copia. Il "vuoto" sarebbe pertanto legittimamente e ragionevolmente colmabile mediante un ricorso diretto alla direttiva della FF.PP.
CONCORDI CON IL IL MIO ARGOMENTARE?
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
Spese
E' fuor di ogni dubbio che la copia fotostatica abbia ex se un costo per la PA conseguendone la soluzione da te prospettata perseguibile e plausibile.
La direttiva non ha forza di legge ma costituendo indicazione comunque pro reo evita il danno erariale ed indica sensatezza.
La direttiva non ha forza di legge ma costituendo indicazione comunque pro reo evita il danno erariale ed indica sensatezza.
Fattura con iva?
Il corrispettivo pagato dal privato ad un ente pubblico economico per l'accesso agli atti va fatturato? L'iva è esente?
adarc- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 17.06.11
Iva
Occorre la fatturazione in esenzione Iva poiche' si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi ritenute meritevoli, per le scelte di politica economica, di pervenire al consumatore senza aggravio di imposta
grazie mille
Grazie mille, come pensavo io.
Si riesce ad avere qualche riferimento normativo?
Si riesce ad avere qualche riferimento normativo?
adarc- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 17.06.11
Re: ACCESSO AGLI ATTI - RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIA
la direttiva indica degli obiettivi e va recepita....attraverso una delibera di giunta che stabilisca i rimborsi per spese di riproduzione ed eventualmente diritti di visura e ricerca...dal punto di vista fiscale penso sia operazione esente dato che si tratta di attività istituzionali
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
accesso consiglieri comunali
il costo di riproduzione è dovuto anche per le copie richieste dai consiglieri comunali? c'è qualche direttiva in merito
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: ACCESSO AGLI ATTI - RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIA
i consiglieri comunali non pagano.....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
accesso agli atti per causa di lavoro
è dovuto il costo di riproduzione degli atti dei quali venga richiesta estrazione di copia per la tutela di propri interessi in sede giudiziale? o come l'imposta di bollo deve ritenersi esente anche il costo di riproduzione?
grazie!
grazie!
yeledessi- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: ACCESSO AGLI ATTI - RIMBORSO SPESE DI RIPRODUZIONE COPIA
il cost di riproduzione non è dovuto se trattasi di copie strettamente necessarie alla difesa nel giudizio del lavoro.
commissione di accesso
Nel corso della seduta, sono stati esaminati e decisi n. 9 richieste di parere e n. 38 ricorsi ed è stato rinviato l'esame di un ricorso al prossimo plenum del 28 settembre.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha affrontato la problematica relativa al rilascio di documenti, richiesti dal personale dipendente ad "uso tentativo di conciliazione e/o giudiziale", valutando se quest'ultimo sia esente dal pagamento del costo di riproduzione in virtù dell'esonero previsto dall'art 10 della legge n 533/1973 e se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico dell'amministrazione. Quanto al primo quesito, la Commissione rileva che l'art. 10 della Legge n. 533 del 1973 - rubricato "gratuità del giudizio" - al primo comma dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle "controversie individuali di lavoro" ed "ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro". La regola della gratuità degli atti inerenti alle controversie di lavoro pubblico e privato, desumibile dall'ampia formulazione del citato articolo, tuttavia incontra il limite specifico nell'onere di rimborso del costo di riproduzione dei documenti richiesti ex art 25 della legge n 241/1990. Ed infatti, alla stregua della rubrica dell'art 10 legge n 533/1973, l'esenzione è riferibile alle spese, di qualsiasi specie, ricollegabili alla fruizione del servizio giustizia e dunque a quelle occorrenti per il compimento di atti giudiziali ovvero di atti pregiudiziali strutturalmente e necessariamente finalizzati alla tutela giurisdizionale dei crediti di lavoro, ma non anche a procedimenti di diversa natura e finalità, come nella specie, quello di accesso a documenti amministrativi, essendo meramente occasionale l'uso dei documenti richiesti per fini conciliativi o giudiziali. Pertanto, trattandosi di documenti non legati da un nesso strutturale necessario con la controversia di lavoro ovvero con la conciliazione, la Commissione è del parere che per i costi di riproduzione degli atti oggetto dell'accesso non operi l'esenzione sancita in generale per l'esercizio dei diritti dei lavoratori dall'art. 41 della legge n. 300/1970 e in particolare nell'ambito del processo del lavoro, dall'art. 10 della legge n. 533/1973. Quanto al secondo quesito prospettato, la Commissione ribadisce che per non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione. Ne consegue che l'eventuale richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoriproduzione, anche delle spese sostenute per l'invio della documentazione al domicilio del richiedente l'accesso deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, né tanto meno illogica ed irragionevole;
commissione di accesso
Nel corso della seduta, sono stati esaminati e decisi n. 9 richieste di parere e n. 38 ricorsi ed è stato rinviato l'esame di un ricorso al prossimo plenum del 28 settembre.
Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:
- la Commissione ha affrontato la problematica relativa al rilascio di documenti, richiesti dal personale dipendente ad "uso tentativo di conciliazione e/o giudiziale", valutando se quest'ultimo sia esente dal pagamento del costo di riproduzione in virtù dell'esonero previsto dall'art 10 della legge n 533/1973 e se i costi di spedizione della documentazione al domicilio del richiedente siano a carico dell'amministrazione. Quanto al primo quesito, la Commissione rileva che l'art. 10 della Legge n. 533 del 1973 - rubricato "gratuità del giudizio" - al primo comma dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle "controversie individuali di lavoro" ed "ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro". La regola della gratuità degli atti inerenti alle controversie di lavoro pubblico e privato, desumibile dall'ampia formulazione del citato articolo, tuttavia incontra il limite specifico nell'onere di rimborso del costo di riproduzione dei documenti richiesti ex art 25 della legge n 241/1990. Ed infatti, alla stregua della rubrica dell'art 10 legge n 533/1973, l'esenzione è riferibile alle spese, di qualsiasi specie, ricollegabili alla fruizione del servizio giustizia e dunque a quelle occorrenti per il compimento di atti giudiziali ovvero di atti pregiudiziali strutturalmente e necessariamente finalizzati alla tutela giurisdizionale dei crediti di lavoro, ma non anche a procedimenti di diversa natura e finalità, come nella specie, quello di accesso a documenti amministrativi, essendo meramente occasionale l'uso dei documenti richiesti per fini conciliativi o giudiziali. Pertanto, trattandosi di documenti non legati da un nesso strutturale necessario con la controversia di lavoro ovvero con la conciliazione, la Commissione è del parere che per i costi di riproduzione degli atti oggetto dell'accesso non operi l'esenzione sancita in generale per l'esercizio dei diritti dei lavoratori dall'art. 41 della legge n. 300/1970 e in particolare nell'ambito del processo del lavoro, dall'art. 10 della legge n. 533/1973. Quanto al secondo quesito prospettato, la Commissione ribadisce che per non deve intendersi solo quello di riproduzione del documento, ma anche tutti gli altri sostenuti dall'amministrazione. Ne consegue che l'eventuale richiesta di rimborso, oltre che dei costi di fotoriproduzione, anche delle spese sostenute per l'invio della documentazione al domicilio del richiedente l'accesso deve considerarsi legittima, non essendo tale richiesta limitativa del diritto di accesso, né tanto meno illogica ed irragionevole;
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
richiesta numero parere commissione
per favore è possibile avere il numero del parere della commissione?
mimi'- Messaggi : 65
Data d'iscrizione : 29.06.11
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