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scadenza versamento a saldo tares
Scusa qualora il Comune abbia deliberato la scadenza dell'ultima rata 31 dicembre 2013 bisognerà inviare due f24 uno per la maggiorazione con scadenza 16 dicembre 2013 e l'altro f24 con scadenza 31 dicembre 2013
Grazie
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daniela58- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 01.03.13
Re: scadenza versamento a saldo tares
la scadenza è unica "il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate"
Risoluzione mef n.9/df del 09.09.2013
Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall’art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
Risoluzione mef n.9/df del 09.09.2013
Poiché il versamento deve avvenire entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate, come stabilito per i versamenti unitari dall’art. 18 del D. Lgs. n. 241 del 1997, e, per quanto riguarda il bollettino di conto corrente postale, dall’art. 4 del D. M. 14 maggio 2013, qualora l’ente locale abbia fissato la scadenza dell’ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.
Re: scadenza versamento a saldo tares
Non sono convinto dell'obbligo di versare entro il 16 del mese
la normativa sulla tares rimette al comune la scelta sui termini di pagamento delle rate e non penso che un Dm possa derogare una fonte primaria
inoltre il rinvio alla disciplina dell'F24 dovrebbe intendersi solo sul sistema di versamento (F24) e non sui termini (già disciplinati)
so che Lucio non è d'accordo, ma non dovremmo prendere per oro colato quello che dice il ministero
la normativa sulla tares rimette al comune la scelta sui termini di pagamento delle rate e non penso che un Dm possa derogare una fonte primaria
inoltre il rinvio alla disciplina dell'F24 dovrebbe intendersi solo sul sistema di versamento (F24) e non sui termini (già disciplinati)
so che Lucio non è d'accordo, ma non dovremmo prendere per oro colato quello che dice il ministero
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: scadenza versamento a saldo tares
sono assolutamente daccordo sul fatto che .....non dovremmo prendere per oro colato quello che dice il ministero...... soprattutto se si tratta di risoluzioni/circolari
infatti, secondo la mia opinione, non ha alcun fondamento, ma anzi è in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.10 comma 2 lettera c) del dl 35/2013, l'interpretazione secondo la quale si possono posticipare rate nel 2014 a condizione che venga garantita la maggiorazione entro il 16 dicembre 2013
il merito alla scadenza dall'1° al 16° di ciscun mese mi ero già espresso in tal senso, tenuto conto che sia la legge, che lo schema di regolamento mef prevedono la possibilità di stabilire le mensilità di scadenza, e non i gg, come successivamente stabilito con decreto interministeriale (versamento dall'1° al 16° di ciscun mese)
Ed un decreto interministeriale ha sicuramente maggior valore di una risoluzione/circolare
infatti, secondo la mia opinione, non ha alcun fondamento, ma anzi è in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.10 comma 2 lettera c) del dl 35/2013, l'interpretazione secondo la quale si possono posticipare rate nel 2014 a condizione che venga garantita la maggiorazione entro il 16 dicembre 2013
il merito alla scadenza dall'1° al 16° di ciscun mese mi ero già espresso in tal senso, tenuto conto che sia la legge, che lo schema di regolamento mef prevedono la possibilità di stabilire le mensilità di scadenza, e non i gg, come successivamente stabilito con decreto interministeriale (versamento dall'1° al 16° di ciscun mese)
Ed un decreto interministeriale ha sicuramente maggior valore di una risoluzione/circolare
Re: scadenza versamento a saldo tares
scusa Lucio
le mensilità di scadenza (gennaio, aprile, luglio, ottobre) sono stabilite dal d.l. 201/11, ma la norma successiva (d.l. 35/2013) consente ai comuni di stabilire i termini di pagamento, non penso proprio che la scelta dell'ente si possa limitare al mese di scadenza
termini di pagamento è un concetto piuttosto ampio
le mensilità di scadenza (gennaio, aprile, luglio, ottobre) sono stabilite dal d.l. 201/11, ma la norma successiva (d.l. 35/2013) consente ai comuni di stabilire i termini di pagamento, non penso proprio che la scelta dell'ente si possa limitare al mese di scadenza
termini di pagamento è un concetto piuttosto ampio
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: scadenza versamento a saldo tares
infatti, questa è la mia ricostruzione :
Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.
Avendo stabilito come scadenza i mesi di ........................... (non indicando i gg) anche i comuni potranno variare le mensilità, fermo restando che
Articolo 4 -
Art. 4 Termini di versamento
In vigore dal 20 maggio 2013
1. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facolta' del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto corrente dei cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo.
Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.
Avendo stabilito come scadenza i mesi di ........................... (non indicando i gg) anche i comuni potranno variare le mensilità, fermo restando che
Articolo 4 -
Art. 4 Termini di versamento
In vigore dal 20 maggio 2013
1. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facolta' del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto corrente dei cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo.
Re: scadenza versamento a saldo tares
la ricostruzione è senz'altro corretta, ma fino a un certo punto perchè non considera il decreto-legge 35/2013 (che parla genericamente di termini di versamento)
inoltre, pur ammettendo che siano applicabili i termini del 16 introdotti dal Dm sul bollettino postale, e per il modello F24 quale sarebbe la spiegazione?
inoltre, pur ammettendo che siano applicabili i termini del 16 introdotti dal Dm sul bollettino postale, e per il modello F24 quale sarebbe la spiegazione?
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: scadenza versamento a saldo tares
il decreto tratta termini di versamento del tributo, senza alcuna distinzione tra C/C o F/24 e pertanto applicabile ad entrambi
Re: scadenza versamento a saldo tares
ma scusate forse faccio prima chiedere di modificare mediante consiglio comunale la scadenza della rata a saldo portandola al 16 dicembre 2013
daniela58- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 01.03.13
Re: scadenza versamento a saldo tares
ritengo sia la migliore soluzione, confermado le mensilità di scadenza stabilite con precedente deliberazione di C.C. e dando atto che per i termini di versamento viene fatto riferimento al :
DECRETO INTERMINISTERIALE 14 maggio 2013 - G.U. n.116 del 20/05/2013
Art. 4 Termini di versamento
In vigore dal 20 maggio 2013
1. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facolta' del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
tenuto conto delle indicazioni fornite dal mef con Risoluzione n.9/df del 09.09.2013
DECRETO INTERMINISTERIALE 14 maggio 2013 - G.U. n.116 del 20/05/2013
Art. 4 Termini di versamento
In vigore dal 20 maggio 2013
1. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento e' effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facolta' del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
tenuto conto delle indicazioni fornite dal mef con Risoluzione n.9/df del 09.09.2013
Re: scadenza versamento a saldo tares
personalmente non cambierei proprio nulla, anche per evitare l'ingorgo dei pagamenti per i contribuentidaniela58 ha scritto:ma scusate forse faccio prima chiedere di modificare mediante consiglio comunale la scadenza della rata a saldo portandola al 16 dicembre 2013
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
ACQUISIZIONE VERSAMENTI TARES PUNTOFISCO
Io ho inviato gli avvisi Tares con la 1° scadenza 16/9.
Ho già diverse carte contabili di incasso a partire dalla data del 02/09.
Secondo voi è normale che su Puntofisco non abbia ancora alcun file da scaricare?
Ho già diverse carte contabili di incasso a partire dalla data del 02/09.
Secondo voi è normale che su Puntofisco non abbia ancora alcun file da scaricare?
QUIQUO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 08.10.11
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