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MIKI1972
dibben
Paolo Gros
tyla
PAOLO1971
9 partecipanti
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA
Le due sentenze citate non fanno altro che ribadire i presupposti del concetto di malattia assimilando lo stesso, in maniera estensiva, anche alle terapie e visite specialistiche nonchè il rilascio del certificato come giustificativo.
Ti riporto quello che sono riuscito a trovare in rete:
....omissis
in base alla sentenza della Cassazione citata dalla stessa circolare Brunetta, “nel concetto di malattia (ex art. 32 della Costituzione e 2110 cod.civ.) sono anche comprese le terapie che si rendono indispensabili – pur dopo l’esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore, ovvero, nel caso di malattie croniche, per evitare un peggioramento della malattia” [Cass. Civ. 5.9.1988, n. 5027];
Ma questo non esclude l'interpretazione dispositiva della Circolare, anzi ne rafforza l'orientamento, citando le stesse sentenze, al fine di uniformare tale disciplina.
P.S.:Anch'io non sono abbonato e quindi non posso usufruire della banca dati della Cassazione
Ti riporto quello che sono riuscito a trovare in rete:
....omissis
in base alla sentenza della Cassazione citata dalla stessa circolare Brunetta, “nel concetto di malattia (ex art. 32 della Costituzione e 2110 cod.civ.) sono anche comprese le terapie che si rendono indispensabili – pur dopo l’esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore, ovvero, nel caso di malattie croniche, per evitare un peggioramento della malattia” [Cass. Civ. 5.9.1988, n. 5027];
Ma questo non esclude l'interpretazione dispositiva della Circolare, anzi ne rafforza l'orientamento, citando le stesse sentenze, al fine di uniformare tale disciplina.
P.S.:Anch'io non sono abbonato e quindi non posso usufruire della banca dati della Cassazione
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
grazie!
Grazie, allora posso stare tranquilla, tutti i bizantinismi su copie dell'impegnativa e autocertificazioni derivano da vecchi pareri dell'Aran che direi si possano considerare seppelliti dalla circolare 10 e dal parere della Funzione Pubblica del 21.11.11!!
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
pareri
rammento che pareri e circolari valgono per cio' che valgono nelle fonti del diritto.
Nel caso la Cassazione ci parla di periodo post acuto ..."l’esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore," e non di visite mediche ex se.
Il problema a mio avviso e' giuslavoristico e muro contro muro non porta a nulla ove l'ente dovrebbe , e nel caso con propria circolare interna, chiarire l'esatta documentazione che si richiede.
A mio avviso infatti la giurisprudenza citata ( giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985) non e' riferibile al caso prospettato.
Auguro comunque una favorevole risoluzione del problema.
Nel caso la Cassazione ci parla di periodo post acuto ..."l’esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore," e non di visite mediche ex se.
Il problema a mio avviso e' giuslavoristico e muro contro muro non porta a nulla ove l'ente dovrebbe , e nel caso con propria circolare interna, chiarire l'esatta documentazione che si richiede.
A mio avviso infatti la giurisprudenza citata ( giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985) non e' riferibile al caso prospettato.
Auguro comunque una favorevole risoluzione del problema.
ottimo il confronto
E' veramente buona cosa confrontarsi, soprattutto tra persone che ascoltano e cercano di capire come qui nel forum, purtroppo alle volte questi presupposti non ci sono. Non so perché il mio caso non dovrebbe rientrare tra quelli di controlli per patologie croniche (...ovvero, nel caso di malattie croniche, per evitare un peggioramento della malattia” [Cass. Civ. 5.9.1988, n. 5027]) che comunque una bella fase acuta l'hanno avuta, documentate ad hoc da un certificato del medico, oltre che implicitamente dal fatto di essere una categoria protetta-invalida. Tuttavia mi sento abbastanza tranquilla, perché è vero che pareri e circolare nella gerarchia delle fonti si collocano molto in basso, ma è anche vero che le circolari in questione (la 8 e la 10) e il successivo parere della Funzione Pubblica vanno a definire e chiarire novità introdotte in leggi dello Stato, viceversa i vecchi pareri Aran si inserivano in un contesto privo di riferimenti a leggi ordinarie.
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA
Sono assolutamente d’accordo con te, …“le circolari in questione (la 8 e la 10) e il successivo parere della Funzione Pubblica vanno a definire e chiarire novità introdotte in leggi dello Stato”…,
in effetti stiamo parlando dell’art. 16, comma 9, 5-ter del D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che cito:
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Come si fa a contestare una Legge dello Stato e poi “una circolare di Brunetta”?...l’unica cosa buona che ha fatto!!!
Testarda ed ottusa io rimango ferma con il mio parere fino a quando con prove valide non mi faranno cambiare idea!!!
in effetti stiamo parlando dell’art. 16, comma 9, 5-ter del D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, che cito:
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
Come si fa a contestare una Legge dello Stato e poi “una circolare di Brunetta”?...l’unica cosa buona che ha fatto!!!
Testarda ed ottusa io rimango ferma con il mio parere fino a quando con prove valide non mi faranno cambiare idea!!!
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
donne testarde
Come si è capito anche io sono piuttosto testarda e le cose le voglio capire. Stanno seguendo tutto gli avvocati del sindacato e ho scritto con pec alla Funzione Pubblica ma credo che non mi risponderanno mai. Magari per la prossima settimana avrò notizie e vi farò sapere se dovrò cospargermi il capo di cenere e portare copie delle impegnative (che nel dubbio avevo fatto, gli originali li prendono in ospedale) e non so che altro documento relativo agli orari degli ospedali, l'autocertificazione di certo no, o se viceversa magari ho ragione !
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
Visita
Augurandoti di aver ragione ti ribadisco il concetto tutto mio che l’unica alternativa all’assolvimento di questo adempimento è che il dipendente produca una richiesta del medico in cui ci sia evidenziata l’urgenza dell’accertamento..
ovvero e' legittima la richiesta dell'impegnativa
In assenza di tale documento il permesso infatti non puo' essere , come dovrebbe, concesso ex ante, poiche' non si tratta di periodo feriale ma come detto di permesso legittimo e spettante ma doverosamente documentabile.
Ne consegue impegnativa per la concessione ed attestazione medica per la regolarizzazione.
ovvero e' legittima la richiesta dell'impegnativa
In assenza di tale documento il permesso infatti non puo' essere , come dovrebbe, concesso ex ante, poiche' non si tratta di periodo feriale ma come detto di permesso legittimo e spettante ma doverosamente documentabile.
Ne consegue impegnativa per la concessione ed attestazione medica per la regolarizzazione.
urgenza?
ma perché una impegnativa documenta l'urgenza? Se consideri che nella mia Regione con un'impegnativa prenoti una ecografia dopo sei mesi! Le visite o esami urgenti li fai solo in privato! Comunque al di là di tutto mi sfugge perché se devo dimostrare l'urgenza, la patologia in atto, che non ci sia possibilità fare la visita fuori dall'orario e non so che altro, una legge dello stato deve recitare semplicemente "nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per espletare visite ... è giustificata mediante l'attestazione del medico o della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita..." perché non scrivere che solo nel caso di malattia in atto, rischio imminente per la salute e impossibilità di farla fuori dall'orario di lavoro si potrà prendere un giorno di malattia, il tutto documentato a dovere. Quale occasione migliore per recepire tutti i pareri Aran?
E di fatto considerarla come una estrema possibilità per il dipendente.
E di fatto considerarla come una estrema possibilità per il dipendente.
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA
"perché non scrivere ... Quale occasione migliore per recepire tutti i pareri Aran?"
Bella domanda.
Della serie: "Lo Zen e l'arte di legiferare: misteri ad oggi ancora imperscrutabili per l'Occidente evoluto".
Confermo quanto esposto sopra da Paolo ma, per quanto riguarda il Legislatore, davvero, a volte non capisco proprio perchè si ostini a complicare le cose...
Bella domanda.
Della serie: "Lo Zen e l'arte di legiferare: misteri ad oggi ancora imperscrutabili per l'Occidente evoluto".
Confermo quanto esposto sopra da Paolo ma, per quanto riguarda il Legislatore, davvero, a volte non capisco proprio perchè si ostini a complicare le cose...
tyla- Messaggi : 313
Data d'iscrizione : 14.04.11
il legislatore
o forse quando il legislatore prova a semplificare lo cose, ci si ostina ad andare avanti all'insegna del "si è sempre fatto così!" ... anche perché mi stavo domandando se tutti dobbiamo portare la richiesta del medico perché specificare nell'ormai leggendaria circ. 8/2008 che per più di tre episodi l'anno e visite private è (era) necessario portare la richiesta del medico? Comunque se serve porto anche la foto del medico, lo scrivo per il piacere della mia Segretaria Generale che legge divertita! Ma purtroppo mi sembra che ormai questa conversazione sia arrivata ad un punto morto!
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
Le sentenze
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 5 settembre 1988, n. 5027
Massima
Accertamenti sanitari - certificazioni mediche - esibite dal lavoratore - accertamenti compiuti dai sanitari competenti - contrasto
Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato, ai fini dell`accertamento del relativo periodo, nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo o da altro sanitario appositamente delegato, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (anche avvalendosi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge e con giudizio che e` insindacabile in sede di legittimita` se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile, fermo, peraltro, il principio che, ai fini della determinazione della durata della malattia, deve tenersi conto anche delle terapie che si rendano indispensabili - pur dopo l`esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore ovvero, nel caso di affezioni croniche, per evitare un peggioramento dell`infermita`. (Principio affermato in fattispecie concernente l`applicazione dello art. 64, punto 9, del c. c. n. l. 21 giugno 1979 per l`industria cementiera, che considera come giusta causa di licenziamento l`assenza ingiustificata per oltre quattro giorni consecutivi, ed in relazione a lavoratore affetto da artrosi ed ammesso a terapia riabilitante, che il medico di controllo - con valutazione recepita dalla sentenza cassata dalla s. c. - aveva giudicato idoneo a riprendere il lavoro in una data anteriore a quella indicata dal medico curante).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 14 giugno 1985, n. 3578
Massima
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO
Il lavoratore assente per malattia con diritto alla conservazione del posto (art.. 2110 cod. civ.) ha l'obbligo - rientrante nel generico dovere di fedeltà sancito dall'art.. 2105 cod. civ. - di recuperare al più presto le proprie energie psico-fisiche onde tornare sul posto di lavoro in piena efficienza; l'inadempimento di tale obbligo, che comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, può consistere (nel regime anteriore alla legge n.. 638 del 1983) nel fatto che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio durante il periodo di malattia e non può essere giustificato neppure dalla circostanza che lo stesso si rechi presso un laboratorio di analisi per effettuare accertamenti diagnostici (o ritirarne le risultanze), a meno che tali accertamenti non ineriscano proprio alla malattia che giustifica l'assenza dal lavoro, o comunque ad uno stato patologico in atto.
Sentenza 5 settembre 1988, n. 5027
Massima
Accertamenti sanitari - certificazioni mediche - esibite dal lavoratore - accertamenti compiuti dai sanitari competenti - contrasto
Con riguardo alla malattia del lavoratore subordinato, ai fini dell`accertamento del relativo periodo, nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo o da altro sanitario appositamente delegato, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (anche avvalendosi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge e con giudizio che e` insindacabile in sede di legittimita` se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile, fermo, peraltro, il principio che, ai fini della determinazione della durata della malattia, deve tenersi conto anche delle terapie che si rendano indispensabili - pur dopo l`esaurimento della fase acuta - ai fini della guarigione del lavoratore ovvero, nel caso di affezioni croniche, per evitare un peggioramento dell`infermita`. (Principio affermato in fattispecie concernente l`applicazione dello art. 64, punto 9, del c. c. n. l. 21 giugno 1979 per l`industria cementiera, che considera come giusta causa di licenziamento l`assenza ingiustificata per oltre quattro giorni consecutivi, ed in relazione a lavoratore affetto da artrosi ed ammesso a terapia riabilitante, che il medico di controllo - con valutazione recepita dalla sentenza cassata dalla s. c. - aveva giudicato idoneo a riprendere il lavoro in una data anteriore a quella indicata dal medico curante).
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 14 giugno 1985, n. 3578
Massima
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO
Il lavoratore assente per malattia con diritto alla conservazione del posto (art.. 2110 cod. civ.) ha l'obbligo - rientrante nel generico dovere di fedeltà sancito dall'art.. 2105 cod. civ. - di recuperare al più presto le proprie energie psico-fisiche onde tornare sul posto di lavoro in piena efficienza; l'inadempimento di tale obbligo, che comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, può consistere (nel regime anteriore alla legge n.. 638 del 1983) nel fatto che il lavoratore si allontani dal proprio domicilio durante il periodo di malattia e non può essere giustificato neppure dalla circostanza che lo stesso si rechi presso un laboratorio di analisi per effettuare accertamenti diagnostici (o ritirarne le risultanze), a meno che tali accertamenti non ineriscano proprio alla malattia che giustifica l'assenza dal lavoro, o comunque ad uno stato patologico in atto.
Patricia- Messaggi : 120
Data d'iscrizione : 29.07.10
malattia per visite mediche
Sindacato e relativi avvocati hanno dato piena ragione a me, anche perché come ripetuto più volte la normativa e la relativa interpretazione della Funzione Pubblica sono chiare. La mia amministrazione mi ha segnato i giorni di malattia con relativa decurtazione senza contestarmi nulla in maniera formale, forse piano, piano capiranno. Il sindacato sceglierà la forma migliore per risolvere la spiacevole situazione.
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA
Ottimo!! ... è il caso di dire "Nei casi dubbi si decida per il giusto."(K.Kraus).
Un saluto
Un saluto
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
permesso retribuito
CAro PAolo,
ma per sottoporsi ad una visita medica o per un prelievo del sangue non è più semplice usufruire del monte ore dei permessi reribuiti ( 18 ore per l'esattezza ) di cui ogni dipendente ha diritto annualmente?
inoltre un collega mi sottoponeva un quesito: la moglie è stata ammalata il sabato, pertanto si sono dovuti recare presso la guardia medica che ha rilasciato un certificato cartaceo.
La trasmissione all'INPS è prevista oppure no dalla normativa?
Il datore di lavoro è tenuto ad accettare il cartaceo?
C'è differenza tra pubblici dipendenti e privati in queti casi?
Grazie!
Silvy
ma per sottoporsi ad una visita medica o per un prelievo del sangue non è più semplice usufruire del monte ore dei permessi reribuiti ( 18 ore per l'esattezza ) di cui ogni dipendente ha diritto annualmente?
inoltre un collega mi sottoponeva un quesito: la moglie è stata ammalata il sabato, pertanto si sono dovuti recare presso la guardia medica che ha rilasciato un certificato cartaceo.
La trasmissione all'INPS è prevista oppure no dalla normativa?
Il datore di lavoro è tenuto ad accettare il cartaceo?
C'è differenza tra pubblici dipendenti e privati in queti casi?
Grazie!
Silvy
silvy- Messaggi : 260
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 52
Località : nella città del Barocco: LECCE
risposta
GRAZIE : il tuo supporto-conforto è fondamentale!
silvy
silvy
silvy- Messaggi : 260
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 52
Località : nella città del Barocco: LECCE
permessi
è sempre conveniente economicamente e più comodo usufruire delle 18 ore di permesso, certo quando le ore finiscono è meglio prendere la malattia per visite che finire le ferie, almeno per me.
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
risposta
Certo, il discorso poi diventa soggettivo, ma sicuramente l'amministrazione non può vessare l'utente richiedendo documentazione superflua che rende il procedimento amministrativo farraginoso e lento.
Ormai siamo tenuti a semplificare !
ciao,
silvy
Ormai siamo tenuti a semplificare !
ciao,
silvy
silvy- Messaggi : 260
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 52
Località : nella città del Barocco: LECCE
pec aran
con gran sollievo ho ricevuto la risposta alla mia pec inviata sull'argomento all'Aran e in particolare sulla validità a tutt'oggi dei vecchi pareri del 1996 (patologia in atto e esami fuori dall'orario di lavoro), pur non potendo entrare nel merito della questione perché non relativa al contratto e perché non rispondono ai singoli, mi hanno comunque chiarito che "i precedenti orientamenti applicativi formulati dall'ARAN in materia di assenze per visite specialistiche devono ritenersi essere definitivamente e integralmente venuti meno a seguito della sopra richiamata normativa legale"
uffa!- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 15.02.12
ancora sulle assenze visite specialistiche
Paolo Gros ha scritto:Puo' starci a condizione che il soggetto dimostri che non sarebbe stato comunque possibile effettuare tali esami fuori dall'orario di servizio.
In merito alle assenze per visite, terapie , prestazioni specialisitiche o esami diagnostici , come emerge dai vari interventi, non pare esserci ancora chiarezza; comunque in sintesi mi sembra di poter affermare che per gli accertamenti specialistici effettuati presso strutture private l'assenza del dipendente può essere imputata a malattia indipendentemente dalla circostanza che lo stesso accertamento sia connesso ad una patologia in atto - e quindi non è assolutamente necessario la certificazione/impegnativa del medico di base - ; sono però necessari - come già evidenziato da altri colleghi - dei requisiti per la "contabilizzazione" a titolo di malattia: impossibilità di effttuare la prestazione al di fuori dell'orario di lavoro ( e se ciò non risulta dalla certificazione rilasciata, il dipendente ritengo possa autocertificarlo) mentre durata dell'assenza dev'essere pari o superiore a metà dell'orario di lavoro giornaliero e dovrebbe essere riportata sempre nel certificato e qualora non fosse così il dipendente può avvalersi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui specifica che per le modalità e i tempi di svolgimento dell'esame non è stato possibile il rientro in servizio.
annaroseano- Messaggi : 25
Data d'iscrizione : 14.06.11
Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA
concordo pienamente con la versioen di Patricia.
Per quanto è noto che pareri e circolari non sono fonti del diritto (ma mere interpretazioni di queste) mi sembra comunque che fino a versioni contrarie (che francamente nella fattispecie non intravedo se non ricorrendo ad interpretazioni un pò troppo letterali se non adirittura contorte), possano essere una solida base per giustificare l'assenza per la causale in oggetto col SOLO certificato postumo della struttura sanitaria.
Del resto neppure le sentenze sono fonti del diritto eppure tutti le richiamano quando occorrono per giustificare le proprie posizioni.
Per quanto è noto che pareri e circolari non sono fonti del diritto (ma mere interpretazioni di queste) mi sembra comunque che fino a versioni contrarie (che francamente nella fattispecie non intravedo se non ricorrendo ad interpretazioni un pò troppo letterali se non adirittura contorte), possano essere una solida base per giustificare l'assenza per la causale in oggetto col SOLO certificato postumo della struttura sanitaria.
Del resto neppure le sentenze sono fonti del diritto eppure tutti le richiamano quando occorrono per giustificare le proprie posizioni.
PAOLO1971- Messaggi : 607
Data d'iscrizione : 29.03.11
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