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VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

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Messaggio  PAOLO1971 Ven 19 Ago 2011 - 1:38

Riprendendo un discorso affine affrontato in precedente post, volevo confrontarmi (alla luce delle novità normative di luglio e della circolare 10/11 FFP), sullo specifico aspetto della giustificazione dell'assenza per le cause in oggetto, qualora il dipendente scelga di imputarla a malattia, piuttosto che a ferie o permessi personali.
Il precedente regime prevedeva comunque una preliminare prescrizione del medico convenzionato, di famiglia, (o del proprio ginecologo, per l'ipotesi che a me interessa) accompagnata dall'attestazione della struttura pubblica o privata che materialmente aveva eseguito l'esame diagnostico o la visita specialistica. Il nuovo regime, a quanto pare, sembrerebbe alleggerire gli oneri documentali e giustificativi del dipendente, richiedendo unicamente l'attestato della struttura, anche privata, che ha eseguito le analisi cliniche ed esonerandolo dal produrre la preventiva prescizione del medico delle medesime.
Ciò premesso, ad oggi, si può ritenere sufficiente a giustificare l'assenza per malattia, il solo l'attestato dell'avvenuto accertamento diagnostico rilasciato dalla struttura privata (non saprei se convenzionata o meno) e prodotto dalla dipendente al sesto mese di gravidanza?

PAOLO1971

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Messaggio  tyla Ven 19 Ago 2011 - 1:48

Nel caso specifico, visto chel il caso riguarda una lavoratrice in gravidanza, perchè non ricorrere ai permessi specifici?

Art. 14 del D. Lgs. 151/2001
"Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, o accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami."

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Messaggio  PAOLO1971 Lun 22 Ago 2011 - 1:59

Grazie molto tyla. questo dell'art. 14 del T.U. è un permesso "breve" (in temnini di ore), soggetto a recupero, ovvero è un permesso per l'intera giornata lavorativa, senza che debba essere recuperata?

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VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA Empty Permessi retribuiti

Messaggio  Paolo Gros Lun 22 Ago 2011 - 2:33

Sono fruibili ad ore e comunque per il periodo certificato per la visita pre-natale indicato nel certificato medico.
Ovviamente non sono soggette a recupero poiche' per natura permessi retributi ( come se la dipendente avesse lavorato )
Nel caso occorre ricordare che si sta' parlando di "tutela della maternita' "
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Messaggio  tyla Lun 22 Ago 2011 - 2:41

La legge non specifica nè durata min/max nè limiti per questi permessi, che sono retribuiti e da non recuperare; devono solo essere richiesti preventivamente e (giustamente) corredati da documentazione a consuntivo.

La durata dell'impegno è strettamente in funzione dell'accertamento che la lavoratrice è chiamata ad effettuare, oltre che della località dove si svolge (un esame del sangue presso l'ambulatorio sotto casa o una villocentesi all'ospedale specializzato a 50 km da casa richiederanno, rispettivamente, poche ore o tutta la giornata).


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Messaggio  PAOLO1971 Lun 22 Ago 2011 - 2:59

Grazie...Paoli :-)

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Messaggio  dibben Lun 22 Ago 2011 - 3:14

Paolo Gros ha scritto:Sono fruibili ad ore e comunque per il periodo certificato per la visita pre-natale indicato nel certificato medico.
Ovviamente non sono soggette a recupero poiche' per natura permessi retributi ( come se la dipendente avesse lavorato )
Nel caso occorre ricordare che si sta' parlando di "tutela della maternita' "
ed aggiungo per completezza d'informazione:"Il datore di lavoro ha il dovere di concedere dei permessi retribuiti alla lavoratrice gestante che, durante l’orario di lavoro, necessita di esami prenatali. Per la fruizione dei permessi, la lavoratrice deve presentare al datore un’apposita richiesta e successivamente la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
In base al principio di parità di trattamento stabilito dalla direttiva comunitaria 76/207/CEE, le ore di permesso usufruite non riducono il monte ore annuo di permessi retribuiti previsto dal CCNL applicato in azienda (art. 14,D.Lgs. n. 151/2001; INAIL, circ. n. 51/2001)."
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Messaggio  MIKI1972 Gio 24 Nov 2011 - 1:11

Se parliamo invece di dipendenti non in gravidanza ma di visite normali o di esami diagnostici (sangue, etc...)
Con queste nuove disposizioni vuol dire che un dipendente va a fare una visita di due ore si fa rilasciare il certificato della visita dalla struttura privata e:
- se rientra non deve recuperare le due ore ma è giustificato?
- se sta a casa tutto il giorno lo considero come malattia anche se non ho il certificato del suo medico ma solo quello della visita?
Mettiamo che il mio dipendente rientra dopo le due ore e le considero come malattia.Come faccio la trattenuta? Rapporto la giornata alle ore che è stato a fare la visita?
Mi sembra che questa cosa possa provocare un notevole danno all'ente perchè i dipendenti per una qualsiasi visita medica possono starsene a casa senza dover andare dal loro medico per il certificato e non devono neppure rispettare gli orari per la visita fiscale certi che questa non viene inviata.... mi sa che ho interpretato male la nuova norma.

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Messaggio  tyla Gio 24 Nov 2011 - 2:57

MIKI1972 ha scritto:mi sa che ho interpretato male la nuova norma.
Immagino che tu ti riferisca alle disposizioni contenute nella manovra estiva...
Purtroppo temo che lo abbiano fatto e lo faranno ancora in molti, vista l'ambiguità che deriva sia da come è scritta, sia dal contesto in cui è inserita (controlli sulle malattie?!?!).

La questione è stata più volte trattata, ma mi sento di dover fare una personale ricostruzione della situazione.
L'ambiguità risale ad alcuni quesiti Aran, che in sè sarebbero anche piuttosto chiari ma ai quali sono state date nel tempo interpretazioni diverse.
Il contenuto, sostanzialmente identico per i quesiti di tutti i comparti, è il seguente:

"Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero."

Le buone intenzioni dell'Aran erano di contemplare alcuni casi di estensione della normativa, seppur limitatamente alle ipotesi di impossibilità (dimostrata) di effettuazione delle visite al di fuori dell'orario di lavoro.

A rigore, secondo norma la necessità di certificare l'effettuazione di visite/accertamenti presso strutture sanitarie avrebbe il solo scopo di documentare l'eventuale assenza alla visita fiscale in caso di malattia ordinaria, già comunicata dal lavoratore e certificata con i canonici crismi.
Infatti, l'art. 21 c. 13 del ccnl 95 eell prevede esclusivamente questo:
"Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione."
Detta comunicazione ha lo scopo di mattere il datore di lavoro in condizione di informare la locale ASL e decidere di non inviare, in tale giornata, la visita fiscale, che risulterebbe inutile spreco di risorse visto che in quel giorno il lavoratore è già presso una struttura (pubblica o privata) per delle prestazioni. La certificazione, al rientro in servizio, ha quindi lo scopo di giustificare la mancata uscita del fiscale.

La normativa di cui al dl 98/2011, che introduce il nuovo art. 55-ter all’art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001, in realtà introduce un'unica novità, vale a dire che per le visite/prestazioni effettuate in corso di malattia, la relativa certificazione può essere emessa anche da strutture private.
Nonostante la - a mio parere - infelice sortita del legislatore nell'esporre in legge un'indicazione testuale dagli effetti apparentemente devastanti, oltre che una degna circolare "riparatoria" di pari infelice tenore e che non chiarisce gran che, quanto meno non ad una prima lettura (cose che messe insieme, per capirci qualcosa, giustificano di per sè il proliferare di corsi di aggiornamento proposti dai più disparati soggetti), il sunto che si può fare è quello di seguito esposto.
Premesso che ci si trova sempre nell'ambito di giustificabilità di assenze a visita fiscale all'interno di un evento malattia ordinario, mentre fino a luglio - dopo il terzo evento nell'anno - la documentazione consisteva in una fantozziana manovra di acquisizione di pareri/impegnative/attestazioni che consentivano di risalire ad una superiore volontà di una struttura pubblica, dopo luglio è possibile rivolgersi tranquillamente fin da subito al laboratorio privato vicino casa. Ma la malattia va certificata sempre e comunque con le consuete modalità (on line, ecc.).

Un trucco: basta leggersi bene la circolare n. 8/2008 al p. 1.2. Cool

Scusate la prolissità, è venuto freudianamente fuori uno sfogo personale ma l'argomento - e le sue interpretazioni non aderenti al limite del dolo (alcune oo.ss. in primis) - lo merita.
Conclusione: NON è possibile stare a casa in malattia per un esame del sangue.

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Messaggio  MIKI1972 Gio 24 Nov 2011 - 4:58

Decisamente la conclusione che avrei voluto avere!!!!!!

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Messaggio  MIKI1972 Ven 25 Nov 2011 - 0:21

Riapro il problema perchè dopo averne parlato con il responsabile della giuridica questi sostiene che la lettura della nuova norma permette di andare a fare "gli esami del sangue", assentarsi per due ore e, avendo il certificato dell'ospedale che attesta che sono stato a fare degli esami diagnostici, quelle due ore di assenza non le deve piu' recuperare perchè considerate come malattia. Mentre fino ad oggi erano dei permessi con recupero.

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Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Nov 2011 - 0:24

Puo' starci a condizione che il soggetto dimostri che non sarebbe stato comunque possibile effettuare tali esami fuori dall'orario di servizio.
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Messaggio  tyla Ven 25 Nov 2011 - 1:50

Infatti. Come dicevo, finora erano comunque ammissibili
tyla ha scritto: ...alcuni casi di estensione della normativa, seppur limitatamente alle ipotesi di impossibilità (dimostrata) di effettuazione delle visite al di fuori dell'orario di lavoro.
Personalmente continuo a sostenere questa versione; bisogna ammettere però che le recenti evoluzioni (vedi circ. FP riportata da Paolo Gros ieri: https://entilocali.forumattivo.it/t4816-visiste-fiscali-anche-dopo-ferie-e-permessi) non confortano gran che... Shocked

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Messaggio  uffa! Mer 15 Feb 2012 - 13:52

Vorrei chiedervi una cosa, secondo voi con la circolare 10/2011 per giustificare un'assenza con malattia per visita spec. è sufficiente l'attestato dell'ospedale che si è fatta la visita? Ora il mio uff.personale mi chiede la bellezza di tre diversi tipi di giustificazioni 1) un certificato del medico di base che dice che sono una malata cronica e devo fare molti controlli (sono stata assunta come categoria protetta!), 2) copia dell'impegnativa, 3) il normale attestato dell'ospedale. Il primo e il terzo li ho consegnati ma sull'impegnativa mi sono veramente infuriata. Mi sembra una assurda pretesa legata a parte del paragrafo 1.2 della circolare 8/2008 che parla di presentazione dell'impegnativa in caso di più di tre visite e sembrerebbe riferirsi solo alle visite private (un po' ambiguamente, però!), la circolare 10/2011 tuttavia recita che proprio su quel punto il paragrafo 1.2 della circ. 8 va considerato superato! Insomma che strazio ma un povero invalido per fare i controlli si deve pure far venire il mal di fegato! Evil or Very Mad
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Messaggio  uffa! Gio 16 Feb 2012 - 3:19

mi permetto di aggiungere una banalità: la richiesta di consegnare una copia dell'impegnativa nel caso ci si rechi in ospedali e in generale in strutture pubbliche, non ha alcun senso visto che il normale certificato che documenti che la visita è stata effettuata in struttura pubblica implica che ci si è presentati con una impegnativa del medico di base! Diversamente, se ci si reca da un privato può essere anche comprensibile chiedere la richiesta (certo non l'impegnativa) del medico di base. Resto in attesa dei vostri autorevoli parere!
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Messaggio  Paolo Gros Gio 16 Feb 2012 - 3:22

Le assenze orarie per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici dei dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali non sono disciplinate da alcuna norma contrattuale né da alcuna fonte legale. Considerata la rilevanza e la speciale natura delle predette assenze, alla luce del diritto alla salute individuale sancito dall’articolo 32 della Costituzione, si ritiene utile fare qualche considerazione al riguardo.

L’unico riferimento dei predetti accertamenti specialistici è contenuto all’art. 21, tredicesimo comma, del CCNL del 6 luglio 1995, nel quale è fatto obbligo al dipendente di informare preventivamente la propria amministrazione in caso d’allontanamento dall’indirizzo comunicato durante le fasce orarie di reperibilità (10-12 e 17-19) a causa della necessità di effettuare “visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici” o per altri giustificati motivi che devono essere, a richiesta, debitamente documentati. Si tratta pertanto di una disposizione dettata a garanzia del dipendente e finalizzata alla dimostrazione della causa giustificatrice dell’eventuale assenza nelle fasce orarie di reperibilità.

Assenze simili, ma riferite a specifiche categorie soggettive, sono previste all’art. 14 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative a tutela e a sostegno della maternità), in cui, relativamente ai controlli sanitari effettuati dalle lavoratrici gestanti nel periodo prenatale, è riconosciuto il diritto a permessi retribuiti orari o giornalieri (secondo la durata degli esami) per l’effettuazione d’esami prenatali, “accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche” nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

In mancanza di un’espressa disciplina normativa e contrattuale, si è pronunciato in varie sedute (21 marzo 1996, 8 maggio 1996, 25 luglio 1996 e 2 aprile 2001) il Comitato giuridico dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Intervenendo in merito, quest’ultimo ha riconosciuto la possibilità di assimilare le suindicate assenze alla malattia quando ricorrano tre condizioni: a) siano state prescritte dal medico curante in quanto collegate ad uno stato patologico in atto o, in ogni modo, nel ragionevole timore d’insorgenza dello stesso, in aderenza alla disciplina della malattia contenuta all’art. 21 del CCNL richiamato; b) non sia oggettivamente possibile effettuarle al di fuori dell’orario di lavoro; c) siano documentate con l’esibizione di una certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. L’A.R.A.N. ha poi precisato che, nel caso in cui le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro giornaliero, il dipendente può usufruire, a richiesta, oltre che del trattamento di malattia, anche di un permesso a recupero. La ratio di questa precisazione è da individuarsi nelle conseguenze sfavorevoli per il dipendente in caso d’applicazione dell’istituto della malattia poiché quest’ultimo comporta sempre la decurtazione del trattamento economico accessorio e, in caso di superamento dei nove mesi del periodo di comporto, anche la riduzione dello stipendio.

La soluzione adottata dall’ARAN, che si allinea all’orientamento formatosi nel corso degli anni in giurisprudenza (cfr. Corte Cost. 18.12.1997 n. 59; Cass.5.9.1988 n. 5027; Cass. S.U. 18.11.1983 n. 6248), contrasta con l’interpretazione espressa in materia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il quale esclude la possibilità di utilizzare l’istituto dell’assenza per malattia anche per le assenze orarie determinate da queste esigenze, in quanto il contratto collettivo del comparto Regioni-Autonomie locali non prevede l’assenza per malattia “ad ore”. Pertanto, con la risoluzione 16.11.1998 prot. 9749/5 il Dipartimento della funzione pubblica riconduce dette assenze brevi nell’ambito delle fattispecie disciplinate dall’art. 20 del CCNL del 6 luglio 1995.

Oggi è ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che, nell’ambito della rilevanza della malattia ai fini della tutela del lavoratore, ai sensi dell’art. 2110 del c.c. e della disciplina contrattuale in materia, rientrano anche gli accertamenti clinici preventivi, diagnostici, le visite mediche e le prestazioni specialistiche. La contabilizzazione a titolo d’assenza per malattia costituisce una libera scelta del dipendente purché, comunque, sia dimostrato il nesso di causalità tra la visita medica e lo stato patologico da cui è affetto l’interessato.

Invero, un dipendente che sia in possesso della prescrizione del medico (sia del medico scelto a norma della convenzione unica che di uno specialista che abbia assunto in cura diretta il lavoratore) che attesta la necessità che egli si assenti dal lavoro per effettuare una visita medica o un accertamento diagnostico correlato ad uno specifico stato patologico, può legittimamente avvalersi dell’istituto della malattia purché sia in grado di assolvere due oneri probatori.

In primo luogo, deve dimostrare che dette visite o accertamenti non possono essere svolti fuori dell’orario di lavoro. Per assolvere questo onere, occorre che il dipendente produca all’amministrazione d’appartenenza l’attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria in cui dovrà essere contenuta la specificazione che l’accertamento (o visita) non poteva che essere effettuato in orario coincidente con l’orario di servizio del dipendente. Qualora la documentazione non riporti detta specificazione, si ritiene che il dipendente non potrà avvalersi di una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, in quanto sarà difficile per l’amministrazione poter provvedere autonomamente agli opportuni controlli del caso, in quanto si tratta di una materia che trova tutela rafforzata nella legge 675/1996. Quindi l’assenza non potrà legittimamente dar luogo al trattamento di malattia, con conseguente negazione del relativo trattamento economico e giuridico. L’unica alternativa all’assolvimento di questo adempimento è che il dipendente produca una richiesta del medico in cui ci sia evidenziata l’urgenza dell’accertamento.In secondo luogo, occorre che il dipendente il giorno che si sottopone alla visita o all’accertamento diagnostico, abbia cura di richiedere alla struttura ospedaliera un attestato in cui risulti il giorno e l’ora d’inizio e fine degli esami (o visita specialistica), per produrlo successivamente all’amministrazione. Qualora l’accertamento specialistico sia di brevissima durata (come nel caso, ad esempio, di prelievo del sangue) e, quindi, il lavoratore sia in grado di poter riprendere il lavoro nell’arco della fascia di presenza obbligatoria giornaliera individuata a livello di ciascun ente (generalmente 9-13), difficilmente sarà sostenibile la possibilità di computare la predetta assenza come malattia giornaliera.
In quest’ultima eventualità, il dipendente può beneficiare, dietro esplicita richiesta, anziché dell’istituto della malattia, dei permessi brevi previsti dall’art. 20 del citato CCNL. La durata delle assenze in questione deve, tuttavia, risultare pari o inferiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero del lavoratore. Detti periodi non possono, in ogni caso, superare le 36 ore annue e le ore non lavorate devono essere recuperate entro il mese successivo secondo le modalità individuate dall’amministrazione.
Nel caso in cui il dipendente non intenda o possa avvalersi di uno dei due istituti sopra indicati, poiché la struttura effettua visite anche il pomeriggio (o il sabato mattina se il dipendente lavora su 5 giorni) o abbia superato il limite annuo dei permessi brevi, potrà eventualmente utilizzare i permessi retribuiti per particolari motivi personali di cui all’art. 19, secondo comma, del citato CCNL, dietro semplice presentazione dell’attestazione della struttura ospedaliera indicante il giorno e l’orario d’effettuazione degli esami.
Ulteriore possibilità concessa al lavoratore è di fruire di un giorno di ferie o riposo compensativo qualora abbia a disposizione eccedenze orarie che non intende far monetizzare.
Le amministrazioni locali hanno a disposizione anche un altro strumento che consentirebbe di risolvere agevolmente il problema della contabilizzazione delle assenze orarie dal lavoro dei dipendenti, ma di cui ancor oggi, purtroppo, non hanno pienamente appreso l’importanza applicativa: la Banca delle ore. Com’è noto questo istituto, disciplinato dall’art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000, consiste in un conto ore individuale in cui confluiscono, per richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, con possibilità di utilizzarle, come permessi compensativi, entro l’anno successivo a quello di maturazione. In tal modo ciascuna amministrazione locale, a livello di contrattazione decentrata integrativa, potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare queste ore anche per le assenze effettuate per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici durante l’orario di lavoro ovviando a tutti gli oneri probatori che incombono sul lavoratore dipendente per contabilizzare le predette assenze a titolo di malattia.

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Messaggio  uffa! Gio 16 Feb 2012 - 3:49

Perdonami Paolo, l'hai letta la mia domanda? Era relativa alle circolari 8/2008 e 10/2011 della Funzione Pubblica, mi stai dicendo che per gli enti locali le circolari della Funzione Pubblica che per altro spiegano o cercano di spiegare le novità introdotte nella normativa nazionale, ad esempio nel d.lgs 165/01 nel luglio 2011, non valgono? Forse prima del 2008 non esisteva una normativa specifica e si navigava tra pareri Aran e le sentenze che citi, ma direi che ora qualche punto di riferimento c'è che piaccia o meno! Comunque la domanda resta che senso ha richiedere la copia di una impegnativa per una visita in ospedale?
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Messaggio  Paolo Gros Gio 16 Feb 2012 - 4:00

L'ho letta e ritengo che nel caso ..L’unica alternativa all’assolvimento di questo adempimento è che il dipendente produca una richiesta del medico in cui ci sia evidenziata l’urgenza dell’accertamento..
ovvero e' legittima la richiesta dell'impegnativa.( che poi tutto questo abbia un senso e' cosa diversa e ne convengo )
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VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA Empty Re: VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA

Messaggio  Patricia Gio 16 Feb 2012 - 5:27

Riporto parte del parere del 21/11/2011 a firma del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica Antonio Naddeo:
“l’assenza dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (fermo restando che il dipendente potrà fruire di permessi o ferie anche in relazione alla durata della visita della prestazione o dell’esame), ad avviso dello scrivente, con la novella, anche in un’ottica di semplificazione, è stato modificato il regime del giustificativo, cosicchè, al fine dell’imputazione dell’assenza a malattia, sarà sufficiente che il dipendente produca l’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.”

In effetti nella circolare n. 10/2011 della Funzione Pubblica viene già riportato quanto sopra e puntualizza anche che si devono ritenere superate le indicazioni fornite sul punto nel paragrafo 1.2 della circolare n. 8 del 2008.

Pertanto io ritengo che per giustificare tali assenze occorre solo ed esclusivamente l’attestato da parte del medico o struttura pubblica o privata.
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VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA Empty grazie!

Messaggio  uffa! Gio 16 Feb 2012 - 12:19

Very Happy Grazie per questa segnalazione! Porterò questo parere ai colleghi del Personale così spero che si risolverà la cosa serenamente, gli avvocati erano già pronti a fare un ricorso!
questo sito funziona proprio bene, bravi!
uffa!
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Messaggio  uffa! Ven 17 Feb 2012 - 11:48

Sad niente da fare! Per il mio uff.personale il parere è solo un opinione del capo dipartimento. Mi incuriosisce che distinguano tra l'imputazione e la giustificazione, per loro l'ufficio deve valutare se ricorrono i requisiti per imputare a malattia le mie visite mediche. Cari esperti ma se una legge dello stato interviene a disciplinare una determina materia senza far minimo riferimento a tutte queste finezze relative a pareri e sentenza dei tempi in cui la normativa latitava, non è che magari (come mi sembra intenda il parere della Funzione Pubblica) per il semplice principio della gerarchia delle fonti i vecchi pareri vanno archiviati? Forse sono troppo razionale per capire i meccanismi della P.A.!
uffa!
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Messaggio  Patricia Ven 17 Feb 2012 - 12:44

Uffa, potresti gentilmente chiedere al tuo ufficio personale tutte le fonti normative per cui ti chiedono tutta quella documentazione? Chissà potrebbero anche metterci al tappeto!!! Sono davvero curiosa...
Patricia
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VISITA SPECIALISTICA ED ESAMI DIAGNOSTICI - ASSENZA Empty fatto

Messaggio  uffa! Ven 17 Feb 2012 - 13:42

L'ho fatto, ho chiesto di scrivermi le ragioni per cui la mia assenza non è sufficientemente giustificata (ho presentato certificato dell'ospedale e quello del medico che dice che ho una patologia cronica che richiede controlli), mi hanno detto che loro non scrivono niente e anzi che si erano pure dimenticati di chiedermi l'autocertificazione con cui dichiaro che in Ospedale non era possibile fare la visita fuori dall'orario di lavoro! A proposito mi domando ma io posso autocertificare che in un ospedale non fanno visite alle 17.00? Potrò autocertificare le cose che riguardano me, al massimo che ho chiesto al cup se c'era posto alle 17.00 ma se poi realmente c'erano appuntamenti liberi per quell'ora, o se fanno visite a quell'ora non lo so!
In merito alla normativa loro continuano a far riferimento ai vecchi pareri Aran, chissà poi perché quelli dell'Aran del 1996 valgono e quelli della Funzione Pubblica del 2011, no! Che stanchezza, intanto la prossima settimana mi prendo le ferie per andare in ospedale! Ormai al lavoro sono la rompiscatole e non mi fa piacere!


Ultima modifica di uffa! il Sab 18 Feb 2012 - 8:45 - modificato 1 volta.
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Messaggio  uffa! Sab 18 Feb 2012 - 2:09

Sto cercando di capire da sola dove possa essere il problema dell'imputazione a malattia, la circ. 10/2011 dice che non viene variata l'imputazione della circ.8/2008 e in quest'ultima si dice che si devono rispettare i presupposti della giurisprudenza: Cass. civ., n. 5027 del 5 settembre 1988; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985. Forse è questo il "peccato originale" della vicenda? Intanto ci stanno lavorando anche gli avvocati del sindacato.
uffa!
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Messaggio  uffa! Sab 18 Feb 2012 - 5:37

che cosa dicano queste sentenze della Cassazione è mistero! In internet sono citate ovunque ma il testo è irreperibile, sul sito della Cassazione per accedere alla banca dati bisogna essere abbonati. Immagino che facciano riferimento agli ormai famosi concetti di "patologia in atto" e "impossibilità di fare la visita fuori dall'orario di lavoro", vedevo che anche in un altro post un collega ne chiedeva il testo. Almeno gli avvocati dovrebbero riuscirci. Buon lavoro a tutti!
uffa!
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