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TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E DIRITTO A PENSIONE
Egr.Dott.
A seguito degli ultimi riferimenti normativi (non ultimo il DL 101/2013) mi può chiarire quanto segue:
1)Dipendente di età 66 e 3 mesi al 1/10/2013 con 27 anni di servizio può continuare a lavorare? Se si fino a che anno?
L'amministrazione di appartenenza ha riferito al dipendente che deve essere collocato in pensione d'ufficio . E' vero?
Inoltre, Le sarei molto grato se potesse delucidarmi sia sulla possibilità di trattenimento in servizio che sul diritto a pensione.
Grazie per la pazienza ....
Cordiali saluti
A seguito degli ultimi riferimenti normativi (non ultimo il DL 101/2013) mi può chiarire quanto segue:
1)Dipendente di età 66 e 3 mesi al 1/10/2013 con 27 anni di servizio può continuare a lavorare? Se si fino a che anno?
L'amministrazione di appartenenza ha riferito al dipendente che deve essere collocato in pensione d'ufficio . E' vero?
Inoltre, Le sarei molto grato se potesse delucidarmi sia sulla possibilità di trattenimento in servizio che sul diritto a pensione.
Grazie per la pazienza ....
Cordiali saluti
mimmopezone- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 01.06.11
Località : Parete
pensione
deve essere obbligatoriamente collocato a riposo.
Con la nota n.41876, il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce il proprio parere alla Regione Veneto in merito alla linea da seguire dopo la pronuncia del TAR del Lazio n.2446/2013, con la quale veniva annullata la circolare n.2/2012 del dipartimento, nella parte in cui indirizza le P.A. a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale i proprio dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011, rispettando quindi le norme "ante Fornero".
Il Dipartimento ribadisce il contenuto della circolare n.3/2012 e richiama l'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto sul pubblico impiego (Dl 101/2013), pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 31 agosto, che ha stabilito per legge l’interpretazione data all’epoca dalla Funzione Pubblica sull’obbligatorietà del collocamento a riposo nonostante i nuovi requisiti introdotti dalla Riforma Fornero.
Per i lavoratori del pubblico impiego non ci sono alternative, indipendentemente dal requisito pensionistico maturato al 31 dicembre 2011, andranno in pensione a 65 anni o a 70. Dunque in base alle nuove regole, anche se i requisiti sono stati sviluppati prima dell'entrata in vigore della legge n.214/2011 (Riforma Fornero), i lavoratori della P.A. non potranno veder spostato in avanti il calendario del proprio “collocamento a riposo”.
Con la nota n.41876, il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce il proprio parere alla Regione Veneto in merito alla linea da seguire dopo la pronuncia del TAR del Lazio n.2446/2013, con la quale veniva annullata la circolare n.2/2012 del dipartimento, nella parte in cui indirizza le P.A. a collocare a riposo al compimento del limite ordinamentale i proprio dipendenti che hanno raggiunto un qualsiasi diritto a pensione prima del 31/12/2011, rispettando quindi le norme "ante Fornero".
Il Dipartimento ribadisce il contenuto della circolare n.3/2012 e richiama l'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto sul pubblico impiego (Dl 101/2013), pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 31 agosto, che ha stabilito per legge l’interpretazione data all’epoca dalla Funzione Pubblica sull’obbligatorietà del collocamento a riposo nonostante i nuovi requisiti introdotti dalla Riforma Fornero.
Per i lavoratori del pubblico impiego non ci sono alternative, indipendentemente dal requisito pensionistico maturato al 31 dicembre 2011, andranno in pensione a 65 anni o a 70. Dunque in base alle nuove regole, anche se i requisiti sono stati sviluppati prima dell'entrata in vigore della legge n.214/2011 (Riforma Fornero), i lavoratori della P.A. non potranno veder spostato in avanti il calendario del proprio “collocamento a riposo”.
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