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http://www.irpef.info/Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)
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Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)
Con riferimento all'art. 2 bis inserito nella conversione del DL 102/2013 e riguardante l'applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti) qualcuno di Voi ha intenzione di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come previsto nell'art. stesso?
Nell'articolo è poi detto: "Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio",
ma secondo voi è quindi obbligatoria legaRE QUESTA AGEVOLAZIONE all'ISEE?.
Una parte dovrebbe poi essere rimborsata dallo Stato, secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo?
Nell'articolo è poi detto: "Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio",
ma secondo voi è quindi obbligatoria legaRE QUESTA AGEVOLAZIONE all'ISEE?.
Una parte dovrebbe poi essere rimborsata dallo Stato, secondo quanto previsto nel comma 2 del medesimo articolo?
adelefinanziaria- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 14.01.12
Re: Applicazione dell’IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)
Articolo 2-bis
(IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta)
L’articolo 2-bis aggiunto dalla Camera consente ai Comuni, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Più in dettaglio, l'articolo 2-bis prevede al comma 1 che - nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 - i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Sono comunque escluse da tale equiparazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (vale a dire, le abitazioni di pregio)
Viene peraltro specificato che qualora uno stesso soggetto passivo dell'imposta conceda in comodato più unità immobiliari, l'agevolazione suddetta è applicabile ad una sola unità immobiliare.
La norma rinvia ai singoli comuni:
- per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione;
- per l'individuazione del limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) a cui subordinare la fruizione del beneficio.
A ristoro del minor gettito IMU derivante dall'applicazione del comma precedente, il comma 2 attribuisce ai comuni un contributo, nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013.
Si rimanda infine ad un successivo decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata), da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'individuazione delle relative modalità applicative.
Ciò significa pertanto che, nell’eventualità il comune voglia regolamentare tale assimilazione, valida esclusivamente per la seconda rata IMU 2013, dovrà :
- Modificare il Regolamento IMU e pubblicarlo sul MEF entro il 30/11/2013
- Quantificare il minor gettito che solamente in parte sarà coperto dallo Stato sotto forma di contributo nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013
- Trovare le risorse di bilancio 2013 per coprire il mancato gettito non coperto dal contributo Statale
Inoltre se sarà abolita, come sembra, anche la seconda rata per abitazione principale, tali immobili saranno esenti totalmente dall’imposta, mentre ora versano aliquota di base senza maggiorazioni
Ciò significa, con un conteggio molto approssimativo, € 18.5000.000 diviso 8100 comuni italiani, porta ad un contributo di circa € 2.300,00 per ogni comune, l’equivalente di 5 o 6 unità immobiliari che versano aliquota di base e con assimilazione ad abitazione principale per comodato d’uso gratuito e abolizione 2^ rata 2013, sarebbero totalmente esenti
All’amministrazione ogni altra valutazione, in attesa che tale disposizione venga definitivamente approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale
(IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta)
L’articolo 2-bis aggiunto dalla Camera consente ai Comuni, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Più in dettaglio, l'articolo 2-bis prevede al comma 1 che - nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 - i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Sono comunque escluse da tale equiparazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (vale a dire, le abitazioni di pregio)
Viene peraltro specificato che qualora uno stesso soggetto passivo dell'imposta conceda in comodato più unità immobiliari, l'agevolazione suddetta è applicabile ad una sola unità immobiliare.
La norma rinvia ai singoli comuni:
- per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione;
- per l'individuazione del limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) a cui subordinare la fruizione del beneficio.
A ristoro del minor gettito IMU derivante dall'applicazione del comma precedente, il comma 2 attribuisce ai comuni un contributo, nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013.
Si rimanda infine ad un successivo decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata), da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'individuazione delle relative modalità applicative.
Ciò significa pertanto che, nell’eventualità il comune voglia regolamentare tale assimilazione, valida esclusivamente per la seconda rata IMU 2013, dovrà :
- Modificare il Regolamento IMU e pubblicarlo sul MEF entro il 30/11/2013
- Quantificare il minor gettito che solamente in parte sarà coperto dallo Stato sotto forma di contributo nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013
- Trovare le risorse di bilancio 2013 per coprire il mancato gettito non coperto dal contributo Statale
Inoltre se sarà abolita, come sembra, anche la seconda rata per abitazione principale, tali immobili saranno esenti totalmente dall’imposta, mentre ora versano aliquota di base senza maggiorazioni
Ciò significa, con un conteggio molto approssimativo, € 18.5000.000 diviso 8100 comuni italiani, porta ad un contributo di circa € 2.300,00 per ogni comune, l’equivalente di 5 o 6 unità immobiliari che versano aliquota di base e con assimilazione ad abitazione principale per comodato d’uso gratuito e abolizione 2^ rata 2013, sarebbero totalmente esenti
All’amministrazione ogni altra valutazione, in attesa che tale disposizione venga definitivamente approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale
imu
il Senato approvato definitivamente la conversione in legge del D.L. 102/2013, il
c.d. “decreto IMU”,
,,,il comodato deve essere solo verso parenti in linea diretta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale (quindi, essendo questa un deroga al principio
generale dell'impossibilità per il Comune di assimilare le abitazioni in comodato ai
parenti, l'ente non ha facoltà di estendere il grado di parentela oltre il primo grado in linea diretta, cioè oltre la casistica della concessione a figli e genitori
c.d. “decreto IMU”,
,,,il comodato deve essere solo verso parenti in linea diretta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale (quindi, essendo questa un deroga al principio
generale dell'impossibilità per il Comune di assimilare le abitazioni in comodato ai
parenti, l'ente non ha facoltà di estendere il grado di parentela oltre il primo grado in linea diretta, cioè oltre la casistica della concessione a figli e genitori
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