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http://www.irpef.info/TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF
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TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF
L'anno scorso il Ministero dell'Interno ha erogato a questo Comune la somma di circa euro 13.000 con la causale "TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF".
Si è trattato di "una tantum" o dovrebbe esserci anche per questo esercizio?
Qualcuno sa qualcosa?
Si è trattato di "una tantum" o dovrebbe esserci anche per questo esercizio?
Qualcuno sa qualcosa?
Arnaldo Zambon- Messaggi : 76
Data d'iscrizione : 21.02.13
Re: TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF
Decreto del 10 dicembre 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concernente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” il quale ha previsto che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione;
Considerato che in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno 2012, risultano iscritte per il triennio 2012-2014, sul capitolo 1322 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, denominato “trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale irpef ecc.” gli importi da rimborsare ai comuni interessati con una dotazione di risorse pari a 63 milioni di euro per l’anno 2012, 49 milioni per l’anno 2013, e 50 milioni a decorrere dall’anno 2014, secondo la quantificazione effettuata in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 23 del 2011;
Visto, inoltre, il decreto del Ministero dell’interno 1 luglio 2010, emanato previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 23 giugno 2010 , con il quale sono definiti i criteri di riparto delle somme disponibili sul capitolo 1322 dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell’interno destinate al rimborso ai comuni dei minori introiti a titolo di addizionale comunale all’IRPEF per gli anni 2009, 2010 e seguenti in relazione a modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e comunque per fattispecie di legge diverse da quella relativa all’introduzione della cedolare secca;
Visto l’articolo 1, commi 10, 11, 13 e 15, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, il quale apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, ha previsto che le agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 185, del 2008, continuano ad applicarsi, entro prefissati limiti di reddito, fino al 31 dicembre 2011;
Visto l’articolo 26, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha prorogato per l’anno 2012 il sostegno fiscale e contributivo nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione;
Considerato che sono state attribuite sul capitolo 1322 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno analoghe risorse per rimborsare i comuni dei minori introiti, a titolo di addizionale comunale all’Irpef, per gli anni 2011 e 2012 in relazione a modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge richiamate, diverse da quella dell’introduzione delle cedolare secca;
Considerato che nel corso delle riunioni tecniche in sede di Conferenza Stato-città, Autonomie Locali, si è convenuto di adottare come criterio di distribuzione delle risorse compensative dei minori introiti da addizionale comunale all’Irpef derivanti dall’introduzione della cedolare secca le risultanze del gettito dell’addizionale comunale Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010) sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze;
Considerato che si è convenuto anche di adottare il criterio del gettito dell’addizionale comunale Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010) anche per la ripartizione delle risorse da minore introito a titolo di addizionale comunale all’Irpef in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e comunque per fattispecie di legge diverse da quella dell’introduzione delle cedolare secca modificando, pertanto, il criterio previsto dal citato decreto del Ministero dell’interno in data 1 luglio 2010;
Considerato, altresì, che si è stabilito di adottare un analogo criterio di ripartizione, aggiornato agli ultimi dati fiscali a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento delle finanze, circa tutte le risorse richiamate che risulteranno stanziate a tali fini per gli anni 2013 e seguenti;
Acquisita, a seguito degli incontri tecnici tenuti presso la sede della predetta Conferenza Stato-città e autonomie locali, l’intesa della stessa Conferenza in data 29 novembre 2012 nella quale sono state proposte e recepite le modifiche al testo del presente decreto richieste dal Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto del Ministro con nota n. 29538 del 29 novembre 2012;
Vista la successiva nota del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze n. 4810 del 7 dicembre 2012 con la quale sono stati comunicati, sulla base dei criteri approvati nella seduta della stessa Conferenza del 29 novembre 2012, i rimborsi da effettuare in relazione ai minori introiti da addizionale comunale all’Irpef a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2011 e 2012;
Considerato che con la citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2012 è stata rappresentata, altresì, l’esigenza di effettuare approfondimenti in merito alla eventuale regolazione finanziaria con le autonomie speciali ed i rispettivi comuni relativamente ai rimborsi da addizione comunale all’Irpef da cedolare secca e che, quindi, si rinvia alla definizione della tematica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
DECRETA Art.1
(Ripartizione delle risorse per i minori introiti da addizionale comunale all’Irpef derivanti dall’ istituzione della cedolare secca )
1. Il criterio di ripartizione previsto dal decreto del Ministero dell’interno in data 1 luglio 2010 è modificato, a seguito dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 29 novembre 2012. Le somme stanziate sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, pari a 63.000.000,00 euro per l’anno 2012, destinate al rimborso ai comuni di minori introiti registrati a titolo di addizionale comunale all’irpef per la scelta opzionale della cedolare secca sono ripartite tra i comuni in relazione al gettito dell’addizionale comunale all’Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010), secondo i dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.
2. Per le somme che saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per gli anni 2013 e seguenti a rimborso dei minori introiti registrati a titolo di addizionale comunale all’IRPEF per la scelta opzionale della cedolare secca, si continuerà ad adottare lo stesso criterio di cui al precedente comma 2 aggiornato agli ultimi dati fiscali a diposizione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.
Art.2
(Ripartizione delle risorse per minori introiti da addizionale comunale all’Irpef derivanti da altre disposizioni di legge)
1. Le somme stanziate sul capitolo 1322 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2012, pari ad euro 72.050.000 e le somme iscritte nel conto dei residui del medesimo capitolo, come risultanti dal Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2011, pari ad euro 26.500.000 per un importo complessivo pari ad euro 98.550.000, destinate al rimborso ai comuni di minori introiti a titolo di addizionale comunale all’Irpef, in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi, sono ripartite tra i comuni in relazione al gettito dell’addizionale comunale Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010).
2. Per le somme che saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per gli anni 2013 e seguenti, destinate al rimborso ai comuni di minori introiti a titolo di addizionale comunale all’IRPEF, si continuerà ad adottare lo stesso criterio di cui al precedente comma 2 aggiornato agli ultimi dati fiscali a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.
Roma lì, 10 dicembre 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto l’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 concernente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” il quale ha previsto che, a decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione;
Considerato che in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno 2012, risultano iscritte per il triennio 2012-2014, sul capitolo 1322 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, denominato “trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale irpef ecc.” gli importi da rimborsare ai comuni interessati con una dotazione di risorse pari a 63 milioni di euro per l’anno 2012, 49 milioni per l’anno 2013, e 50 milioni a decorrere dall’anno 2014, secondo la quantificazione effettuata in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 23 del 2011;
Visto, inoltre, il decreto del Ministero dell’interno 1 luglio 2010, emanato previa intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 23 giugno 2010 , con il quale sono definiti i criteri di riparto delle somme disponibili sul capitolo 1322 dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell’interno destinate al rimborso ai comuni dei minori introiti a titolo di addizionale comunale all’IRPEF per gli anni 2009, 2010 e seguenti in relazione a modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e comunque per fattispecie di legge diverse da quella relativa all’introduzione della cedolare secca;
Visto l’articolo 1, commi 10, 11, 13 e 15, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, il quale apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che in attuazione dell’articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, ha previsto che le agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 185, del 2008, continuano ad applicarsi, entro prefissati limiti di reddito, fino al 31 dicembre 2011;
Visto l’articolo 26, del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha prorogato per l’anno 2012 il sostegno fiscale e contributivo nei limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione;
Considerato che sono state attribuite sul capitolo 1322 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno analoghe risorse per rimborsare i comuni dei minori introiti, a titolo di addizionale comunale all’Irpef, per gli anni 2011 e 2012 in relazione a modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e altre fattispecie di legge richiamate, diverse da quella dell’introduzione delle cedolare secca;
Considerato che nel corso delle riunioni tecniche in sede di Conferenza Stato-città, Autonomie Locali, si è convenuto di adottare come criterio di distribuzione delle risorse compensative dei minori introiti da addizionale comunale all’Irpef derivanti dall’introduzione della cedolare secca le risultanze del gettito dell’addizionale comunale Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010) sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze;
Considerato che si è convenuto anche di adottare il criterio del gettito dell’addizionale comunale Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010) anche per la ripartizione delle risorse da minore introito a titolo di addizionale comunale all’Irpef in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e comunque per fattispecie di legge diverse da quella dell’introduzione delle cedolare secca modificando, pertanto, il criterio previsto dal citato decreto del Ministero dell’interno in data 1 luglio 2010;
Considerato, altresì, che si è stabilito di adottare un analogo criterio di ripartizione, aggiornato agli ultimi dati fiscali a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento delle finanze, circa tutte le risorse richiamate che risulteranno stanziate a tali fini per gli anni 2013 e seguenti;
Acquisita, a seguito degli incontri tecnici tenuti presso la sede della predetta Conferenza Stato-città e autonomie locali, l’intesa della stessa Conferenza in data 29 novembre 2012 nella quale sono state proposte e recepite le modifiche al testo del presente decreto richieste dal Ministero dell’economia e delle finanze – Gabinetto del Ministro con nota n. 29538 del 29 novembre 2012;
Vista la successiva nota del Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze n. 4810 del 7 dicembre 2012 con la quale sono stati comunicati, sulla base dei criteri approvati nella seduta della stessa Conferenza del 29 novembre 2012, i rimborsi da effettuare in relazione ai minori introiti da addizionale comunale all’Irpef a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2011 e 2012;
Considerato che con la citata nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2012 è stata rappresentata, altresì, l’esigenza di effettuare approfondimenti in merito alla eventuale regolazione finanziaria con le autonomie speciali ed i rispettivi comuni relativamente ai rimborsi da addizione comunale all’Irpef da cedolare secca e che, quindi, si rinvia alla definizione della tematica da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
DECRETA Art.1
(Ripartizione delle risorse per i minori introiti da addizionale comunale all’Irpef derivanti dall’ istituzione della cedolare secca )
1. Il criterio di ripartizione previsto dal decreto del Ministero dell’interno in data 1 luglio 2010 è modificato, a seguito dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 29 novembre 2012. Le somme stanziate sul capitolo 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, pari a 63.000.000,00 euro per l’anno 2012, destinate al rimborso ai comuni di minori introiti registrati a titolo di addizionale comunale all’irpef per la scelta opzionale della cedolare secca sono ripartite tra i comuni in relazione al gettito dell’addizionale comunale all’Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010), secondo i dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.
2. Per le somme che saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per gli anni 2013 e seguenti a rimborso dei minori introiti registrati a titolo di addizionale comunale all’IRPEF per la scelta opzionale della cedolare secca, si continuerà ad adottare lo stesso criterio di cui al precedente comma 2 aggiornato agli ultimi dati fiscali a diposizione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.
Art.2
(Ripartizione delle risorse per minori introiti da addizionale comunale all’Irpef derivanti da altre disposizioni di legge)
1. Le somme stanziate sul capitolo 1322 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2012, pari ad euro 72.050.000 e le somme iscritte nel conto dei residui del medesimo capitolo, come risultanti dal Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2011, pari ad euro 26.500.000 per un importo complessivo pari ad euro 98.550.000, destinate al rimborso ai comuni di minori introiti a titolo di addizionale comunale all’Irpef, in relazione alle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi, sono ripartite tra i comuni in relazione al gettito dell’addizionale comunale Irpef desumibile dalle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti e relativi sostituti di imposta per l’ultimo anno di imposta disponibile (anno di imposta 2010).
2. Per le somme che saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per gli anni 2013 e seguenti, destinate al rimborso ai comuni di minori introiti a titolo di addizionale comunale all’IRPEF, si continuerà ad adottare lo stesso criterio di cui al precedente comma 2 aggiornato agli ultimi dati fiscali a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.
Roma lì, 10 dicembre 2012
Enrico1980- Messaggi : 202
Data d'iscrizione : 02.05.11
Re trasferimento add.le com.le
Ma a livello di importi da trasferire hanno stabilito qlc? Posso considerare validi gli importi che mi hanno trasferito l'anno scorso? Quali sono gli ultimi dati a disposizione del Ministero delle Finanze??
Ringhio- Messaggi : 137
Data d'iscrizione : 24.06.11
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