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aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale

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aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale Empty aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale

Messaggio  Valentina72 Gio 7 Nov 2013 - 0:51

Buongiorno a tutti,
avrei un nuovo quesito da sottoporVi riguardante la richiesta di aspettativa:
una mia collega vorrebbe chiedere un aspettativa non retribuita. Il problema risiede nel fatto che 2 anni fa suo marito è morto e questo le ha procurato uno schock mica da ridere. Ha già fruito di un permesso non retribuito di qualche mese e adesso lo vorrebbe richiedere.
La struttura dove lavoriamo è carente di organico e la Responsabile sembra poco incline a concedere tale aspettativa (non si è ancora chiesto nulla formalmente, ma tramite semplice chiacchierata).
Ma, a mio giudizio (che vale ben poco), la signora è piuttosto giù di morale e si vede.
Ora, ho letto (solo su internet, in verità), che il congedo (aspettativa) non retribuita può essere concessa per le situazioni di grave disagio personale, ma non riesco a capire se ci potrebbe rientrare un esaurimento certificato, naturalmente, da un medico competente.
Mi potresta delucidare sulla problematica?
E, poi, visto che Vi disturbo, mi potreste dire che cosa potrebbe rientrare tra "le situazioni di grave disagio personale"?
Grazie mille in anticipo e buon lavoro


Valentina72

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aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale Empty re

Messaggio  Paolo Gros Gio 7 Nov 2013 - 0:57

Secondo l'articolo 18, comma 1, del Collegato lavoro, l'Amministrazione deve compiere due operazioni:
-vagliare la documentazione prodotta dall'interessato
- considerare le proprie esigenze organizzative.

nello specifico quindi la Legge 53/2000 prevede la concessione di congedi per gravi motivi familiari. Il congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. La condizione più rilevante è che il congedo in questione non è retribuito.
I gravi motivi devono riguardare i soggetti di cui all'articolo 433 del Codice Civile (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Anche in questo caso il congedo può essere richiesto anche per i componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela, ammettendo quindi anche la famiglia di fatto.
Fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause.E cioè:
a) necessità derivanti dal decesso di un familiare;
b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di familiari;
c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
Sono inoltre considerate "gravi motivi" le situazioni, escluse quelle che riguardano direttamente il lavoratore richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4. patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Questo congedo (anche frazionato) può essere richiesto anche per il decesso di un familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell'anno (per esempio perché ne ha già usufruito).
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta. La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.
Entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente.
L'eventuale diniego, o la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, o la concessione parziale del congedo, devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal Decreto Ministeriale 278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il Decreto prevede che i singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che si andranno a definire disciplinino i procedimenti di richiesta e di concessione dei permessi.
Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.
Paolo Gros
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aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale Empty Re: aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale

Messaggio  Valentina72 Gio 7 Nov 2013 - 1:25

Paolo Gros ha scritto:Secondo l'articolo 18, comma 1, del Collegato lavoro, l'Amministrazione deve compiere due operazioni:
-vagliare la documentazione prodotta dall'interessato
- considerare le proprie esigenze organizzative.

nello specifico quindi la Legge 53/2000  ....................
Fra i gravi motivi il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause.E cioè:
........................................ situazione di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.[/b]
.....................................................
Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione. Il lavoratore inoltre può rientrare anche anticipatamente al lavoro dandone preventiva comunicazione all'azienda.
Grazie mille dott. Gros: lei è sempre veloce e puntuale!
Mi rimane un dubbio: nel grave disagio può rientrare allora uno stato di depressione?
E, allora, la certificazione dovrà essere fatta dal suo medico e, poi, eventualmente, su richiesta dell'Amministrazione sottoposta al controllo da parte di un medico specialista del SSN?
Sempre tenendo conto delle esigenze di servizio . . . però, a mio giudizio (ed è da profana!) credo che una persona che abbia dei problemi di depressione, non possa dare il meglio di sè sul lavoro.
MI può delucidare anche su questi ulteriori miei dubbi?
Grazie ancora dott. Gros

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Messaggio  Paolo Gros Gio 7 Nov 2013 - 1:32

credio questo che a fronte di un certificato medico non si possa che concedere
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aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale Empty Re: aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale

Messaggio  Valentina72 Gio 7 Nov 2013 - 1:42

Paolo Gros ha scritto:credio questo che a fronte di un certificato medico non si possa che concedere
Grazie dott. Gros e buona continuazione di giornata.

Valentina72

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aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale Empty Re: aspettativa non retribuita per le situazioni di grave disagio personale

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