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Rinuncia alla posizione organizzativa
Un collega di un Comune mi ha posto il quesito se egli possa unilateralmente rinunciare alla posizione organizzativa:
Prima di tutto occorre distinguere tra Ente con Dirigenza ed Ente privo.
In questi ultimi il Sindaco individua i soggetti cui affidare le posizioni organizzative (coincidenti con la Responsabilità cosiddetta "esterna" del servizio o settore o area) ed i destinatari non possono rifiutare di esercitare le funzioni.
E' altresì indubbio che a tali soggetti debba attribuirsi l'indennità di posizione, che oscilla tra il minimo di € 5.165,00 lordi annui ed il massimo di € 12.911,40 lordi annui.
Negli Enti in possesso della Dirigenza, l'unica differenza è rappresentata dal fatto che la nomina dei Responsabili di servizio compete ad essa e non al Sindaco.
A tale scopo ci sorregge :
ART. 8 ccnl 31.3.99
Area delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.
A tale scopo riporto un parere assolutamente condivisibile dell'Aran n.399-9A2. a riguardo
"Si ritiene che, in generale, il dipendente al quale viene conferito un incarico di
posizione organizzativa non possa rifiutare l'incarico stesso. Infatti, nel
contesto generale della disciplina contenuta negli artt. 8 e ss. del CCNL del
31.3.99, la titolarità di posizione organizzativa costituisce il contenuto possibile
ed eventuale, sempre e non necessario, dei profili collocati nella categoria D.
A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 8, c. 2, del CCNL del 31.3.99 secondo il
quale le posizioni organizzative "possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti classificati nella categoria D, ....".
Conseguente, con il conferimento dell'incarico di tali posizioni, non viene in
considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di
un nuovo contratto di lavoro.
Si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di
determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale
lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di
inquadramento, (ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 3, del CCNL
del 31.3.99 .
Ad analoghe conclusioni si può pervenire anche nel caso di enti privi non solo
di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro collocati nella categoria
D (quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B).
Infatti, in tali casi, alla luce della previsione della L. n. 191, la titolarità della
posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi
formalmente individuati. Pertanto, anche in questa ipotesi viene in
considerazione l'esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro pubblico
in quanto nel momento stesso in cui il sindaco conferisce al personale
inquadrato nella categoria C o B, la responsabilità degli uffici e dei servizi
(sempre che si tratti di strutture apicali) finisce automaticamente con il
coincidere con la titolarità della posizione organizzativa.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché il conferimento delle posizioni
organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di
lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali
incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra
le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di
incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di
un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le
prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e
del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenza del datore di
lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.
Come gia' ebbi occasione di scrivere in altri post occorre una volonta' bilaterale e l'accettazione delle parti.
Nella casistica poi del Comadante della PM il problema e' ancor piu' cogente poiche' all'appartenete alla categoria D spetta " di diritto" la posizione organizzativa stante la particolarita' della posizione di Comandante della Polizia Municipale.
Prima di tutto occorre distinguere tra Ente con Dirigenza ed Ente privo.
In questi ultimi il Sindaco individua i soggetti cui affidare le posizioni organizzative (coincidenti con la Responsabilità cosiddetta "esterna" del servizio o settore o area) ed i destinatari non possono rifiutare di esercitare le funzioni.
E' altresì indubbio che a tali soggetti debba attribuirsi l'indennità di posizione, che oscilla tra il minimo di € 5.165,00 lordi annui ed il massimo di € 12.911,40 lordi annui.
Negli Enti in possesso della Dirigenza, l'unica differenza è rappresentata dal fatto che la nomina dei Responsabili di servizio compete ad essa e non al Sindaco.
A tale scopo ci sorregge :
ART. 8 ccnl 31.3.99
Area delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9.
A tale scopo riporto un parere assolutamente condivisibile dell'Aran n.399-9A2. a riguardo
"Si ritiene che, in generale, il dipendente al quale viene conferito un incarico di
posizione organizzativa non possa rifiutare l'incarico stesso. Infatti, nel
contesto generale della disciplina contenuta negli artt. 8 e ss. del CCNL del
31.3.99, la titolarità di posizione organizzativa costituisce il contenuto possibile
ed eventuale, sempre e non necessario, dei profili collocati nella categoria D.
A tal fine è sufficiente richiamare l'art. 8, c. 2, del CCNL del 31.3.99 secondo il
quale le posizioni organizzative "possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti classificati nella categoria D, ....".
Conseguente, con il conferimento dell'incarico di tali posizioni, non viene in
considerazione l'esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di
un nuovo contratto di lavoro.
Si tratta, piuttosto, dell'esercizio di un potere del datore di lavoro di
determinare unilateralmente l'oggetto del contratto di lavoro, in virtù del quale
lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di
inquadramento, (ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 3, del CCNL
del 31.3.99 .
Ad analoghe conclusioni si può pervenire anche nel caso di enti privi non solo
di posizioni dirigenziali ma anche di posizioni di lavoro collocati nella categoria
D (quindi con dipendenti apicali collocati in categorie C o B).
Infatti, in tali casi, alla luce della previsione della L. n. 191, la titolarità della
posizione organizzativa coincide con la responsabilità degli uffici e dei servizi
formalmente individuati. Pertanto, anche in questa ipotesi viene in
considerazione l'esercizio di un potere unilaterale del datore di lavoro pubblico
in quanto nel momento stesso in cui il sindaco conferisce al personale
inquadrato nella categoria C o B, la responsabilità degli uffici e dei servizi
(sempre che si tratti di strutture apicali) finisce automaticamente con il
coincidere con la titolarità della posizione organizzativa.
Pertanto, alla luce di quanto detto, poiché il conferimento delle posizioni
organizzative rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di
lavoro, sotto il profilo della specificazione delle mansioni esigibili, e poiché tali
incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra
le mansioni proprie della categoria D, il lavoratore in presenza di un atto di
incarico di posizione organizzativa non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di
un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le
prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e
del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenza del datore di
lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni.
Come gia' ebbi occasione di scrivere in altri post occorre una volonta' bilaterale e l'accettazione delle parti.
Nella casistica poi del Comadante della PM il problema e' ancor piu' cogente poiche' all'appartenete alla categoria D spetta " di diritto" la posizione organizzativa stante la particolarita' della posizione di Comandante della Polizia Municipale.
Incarico Responsabile Area Finanziaria
Il sottoscritto è stato incaricato qualche tempo fa quale Responsabile dell'area finanziaria del Comune.
Al momento della nomina non fu emesso il relativo provvedimento con il quale si adeguava altresì il rapporto giuridico con l'integrazione dello stipendio con l'indennità di posizione e quella di risultato in quanto sembrava essere un provvedimento temporaneo.
Non ho mai sollecitato gli adempimenti conseguenziali ma adesso sono arrivato alla conclusione che ci devo pensare da solo.
Posso avere delle dritte su come procedere ovvero quali sono i provvedimenti da porre in essere ?
Al momento della nomina non fu emesso il relativo provvedimento con il quale si adeguava altresì il rapporto giuridico con l'integrazione dello stipendio con l'indennità di posizione e quella di risultato in quanto sembrava essere un provvedimento temporaneo.
Non ho mai sollecitato gli adempimenti conseguenziali ma adesso sono arrivato alla conclusione che ci devo pensare da solo.
Posso avere delle dritte su come procedere ovvero quali sono i provvedimenti da porre in essere ?
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
PO
Questa non e' male , sarai uno dei pochissimi ad avere la Po senza la retribuzione di posizione e risultato.
Ancorche' il provvedimento fosse temporaneo ( ma lo e' comunque sempre in quanto non puo' eccedere il mandato del sindaco ) ti spettavno in sede di decreto sindacale di nomina sia la posizione che il risultato conseguenziale.
Il posto di PO in questione , come le altre posizioni , deve obbligatoriamente avere una valutazione a "sedia fredda" , ovvero come posizione ex se ed a quella il decreto doveva legittimamente adeguarsi.
Provvedi a richiedere posizione, risultato ed arretrati anche non fossi stato confermato ( per la mancata conferma di una PO occorreono almeno due valutazioni annuali negative da parte del nucleo ).
Quanto e ' avvenuto e' contrattulamente illegittimo e deve essere sanato nel minor tempo possibile.
La PO non puo' essere rifiutata ma deve essere retribuita contrattulamente e non a piacimento.
Ancorche' il provvedimento fosse temporaneo ( ma lo e' comunque sempre in quanto non puo' eccedere il mandato del sindaco ) ti spettavno in sede di decreto sindacale di nomina sia la posizione che il risultato conseguenziale.
Il posto di PO in questione , come le altre posizioni , deve obbligatoriamente avere una valutazione a "sedia fredda" , ovvero come posizione ex se ed a quella il decreto doveva legittimamente adeguarsi.
Provvedi a richiedere posizione, risultato ed arretrati anche non fossi stato confermato ( per la mancata conferma di una PO occorreono almeno due valutazioni annuali negative da parte del nucleo ).
Quanto e ' avvenuto e' contrattulamente illegittimo e deve essere sanato nel minor tempo possibile.
La PO non puo' essere rifiutata ma deve essere retribuita contrattulamente e non a piacimento.
PO
Hai ragione, ma purtroppo mi sono trovato ad essere in una situazione in cui sono non solo il destinatario dell'atto ma anche colui che fisicamente lo produce e quindi per una volta avevo deciso di non fare cose che spettano ad altri.
L'amministrazione mi stima e quindi non è un problema di rapporti ma quanto di mancanza di interesse a farlo.
Il sacrificio però non può diventare autoflagellazione e per questo ho deciso di chiedere l'adeguamento.
Su Internet ho trovato vari decreti e/o determine.
Posso usare uno di questi oppure c'è qualche sezione sul forum dove trovare riferimenti normativi e contrattuali come riferimento ?
L'amministrazione mi stima e quindi non è un problema di rapporti ma quanto di mancanza di interesse a farlo.
Il sacrificio però non può diventare autoflagellazione e per questo ho deciso di chiedere l'adeguamento.
Su Internet ho trovato vari decreti e/o determine.
Posso usare uno di questi oppure c'è qualche sezione sul forum dove trovare riferimenti normativi e contrattuali come riferimento ?
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
Re: Rinuncia alla posizione organizzativa
a monte della attribuzione sia nell'an che nel quantum della posizione organizzativa e della responsabilità di servizio vi dovrebbe essere la cd pesatura della posizione organizzativa ,se la posizione organizzativa settore finanziario vale 100 e la posizione organizzativa ad esempio servizi di polizia locale vale 80 ,è giocoforza avere e pretendere l'attribuzione di una indennità di posizione superiore monetariamente a quella del responsabile di polizia locale (o di altra posizione organizzativa già esistente)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
PO
Nel nostro Comune c'è una situazione che si protrae da molto tempo e che vede tutte le responsabilià dei servizi assunte dal Sindaco che agisce anche come Responsabile dei Servizi e degli Uffici ai sensi di quanto previsto dalla l. 388/2000 art. 53 comma 23 – L. 448/2001 art. 29 comma 4. Ovviamente il Sindaco non percepisce alcuna indennità. Il mio incarico prevede l'intera responsabilità dell'area finanziaria e tributi. Il sottoscritto pertanto non ha modo di pesare altre eventuali situazioni analoghe.
Tra l'altro, essendo ingegnere, mi occupo anche di altri settori quali lavori pubblici dove rivesto l'incarico di RUP di lavori e servizi, nonchè gestisco l'area informatica.
Questi due incarichi anche se onerosi vengono in qualche modo remunerati il primo dall'indennità ex art. 90 del D.Lgs. 163/2006 mentre per quanto riguarda il secondo non ho mai chiesto e mai preteso alcunchè atteso che ciò era l'oggetto del posto messo in concorso.
Adesso ho deciso che non è possibile questo stato di vacanza nel rapporto giuridico esistente anche perchè ciò che era nato come un incarico provvisorio è diventato di fatto definitivo.
Tra l'altro, essendo ingegnere, mi occupo anche di altri settori quali lavori pubblici dove rivesto l'incarico di RUP di lavori e servizi, nonchè gestisco l'area informatica.
Questi due incarichi anche se onerosi vengono in qualche modo remunerati il primo dall'indennità ex art. 90 del D.Lgs. 163/2006 mentre per quanto riguarda il secondo non ho mai chiesto e mai preteso alcunchè atteso che ciò era l'oggetto del posto messo in concorso.
Adesso ho deciso che non è possibile questo stato di vacanza nel rapporto giuridico esistente anche perchè ciò che era nato come un incarico provvisorio è diventato di fatto definitivo.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
Re: Rinuncia alla posizione organizzativa
aspetto il commento di paolo gros,personalmente è la prima volta che vedo un ingegnere preposto anche (oltre all'area lavori pubblici)all'area finanziaria e tributi....indipendentemente da questa considerazione è chiaro che la pesatura nel suo caso sarebbe 100 su 100 atteso il carico di responsabilità dei settori ai quali viene preposto....l'omissione (per non dire altro) di fondo sta nel decreto sindacale che attribuisce la responsabilità senza prevedere alcun compenso..e a questa omissione si può (per non dire)deve rimediare o in via amministrativa integrando il decreto con previsione del compenso o in via giudiziaria......
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Rinuncia
Atteso che "è chiaro che la pesatura nel suo caso sarebbe 100 su 100 atteso il carico di responsabilità dei settori ai quali viene preposto.." come postato da Francodan , sia assolutamente condivisibile come peraltro la soluzione prospettata, c'e' qualcosa che in una situazione assai strana come quella enunciata mi sfugge.
"Tra l'altro, essendo ingegnere, mi occupo anche di altri settori quali lavori pubblici dove rivesto l'incarico di RUP di lavori e servizi, nonchè gestisco l'area informatica.
Questi due incarichi anche se onerosi vengono in qualche modo remunerati il primo dall'indennità ex art. 90 del D.Lgs. 163/2006 "
E' una situazione assolutamente irregolare ed illegittima che va' a tutto vantaggio dell'Amministrazione e non puo' starci.
Consiglio vivamente di richiedere il dovuto ovvero una posizione con 25 ml di vecchie lire ed il risultato conseguente proprio perche' non esiste a monte la valutazione della posizione a sedia fredda.
Queste soluzioni artigianali o "alla buona " non hanno legittimazione alcuna e rammento esistono solo ed esclusivamente con il bene placido di ognuno poiche' nella fattispecie una causa di lavoro vedrebbe l'amministrazione pagare come fosse la banca di italia.
"Tra l'altro, essendo ingegnere, mi occupo anche di altri settori quali lavori pubblici dove rivesto l'incarico di RUP di lavori e servizi, nonchè gestisco l'area informatica.
Questi due incarichi anche se onerosi vengono in qualche modo remunerati il primo dall'indennità ex art. 90 del D.Lgs. 163/2006 "
E' una situazione assolutamente irregolare ed illegittima che va' a tutto vantaggio dell'Amministrazione e non puo' starci.
Consiglio vivamente di richiedere il dovuto ovvero una posizione con 25 ml di vecchie lire ed il risultato conseguente proprio perche' non esiste a monte la valutazione della posizione a sedia fredda.
Queste soluzioni artigianali o "alla buona " non hanno legittimazione alcuna e rammento esistono solo ed esclusivamente con il bene placido di ognuno poiche' nella fattispecie una causa di lavoro vedrebbe l'amministrazione pagare come fosse la banca di italia.
Quantum Indennità di posizione
Al titolare di una posizione organizzativa è corrisposto un trattamento economico accessorio costituito per una parte, più consistente, dalla retribuzione di posizione (da un minimo di euro 5.164,57 ad un massimo di euro 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità) e per un'altra parte dalla retribuzione di risultato (stabilita in percentuale di quella di posizione variabile da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della medesima).
Questi importi si intendono al lordo degli oneri previdenziali edi IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale ?
E' soggetto anche al contributo TFR ?
Questi importi si intendono al lordo degli oneri previdenziali edi IRAP a carico dell'Amministrazione Comunale ?
E' soggetto anche al contributo TFR ?
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
Posizione
"Al titolare di una posizione organizzativa è corrisposto un trattamento economico accessorio costituito per una parte, più consistente, dalla retribuzione di posizione "
non ho compreso poiche' oltre a tali importi nel massimo ( 25.000.000 vecchielire se non in convenzione e 25% di risultato su tale cifra ) Ici e consultazioni elettorali a parte , per il principio della omnicomprensivita' nulla puo' essere retribuito.
Tali importi sono al lordo delle ritenute carico dipendente e al netto dei contributi carico ente.
non ho compreso poiche' oltre a tali importi nel massimo ( 25.000.000 vecchielire se non in convenzione e 25% di risultato su tale cifra ) Ici e consultazioni elettorali a parte , per il principio della omnicomprensivita' nulla puo' essere retribuito.
Tali importi sono al lordo delle ritenute carico dipendente e al netto dei contributi carico ente.
Posizione organizzativa
Grazie, la dicitura che tu giustamente dici di non comprendere l'avevo ricopiato un passaggio preso da un sito internet, non ci fare caso.
La mia domanda era riferita all'imputazione degli oneri e se all'indennità occorre imputare anche le trattenute ed oneri riferita al trattamento di fine rapporto.
La mia domanda era riferita all'imputazione degli oneri e se all'indennità occorre imputare anche le trattenute ed oneri riferita al trattamento di fine rapporto.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
PO
Per i titolari di Po assunti post 31.12.2000 e quindi in regime di TFR la retribuzione di posizione e' assoggettata ad ex Inadel mentre per i titolari di Po in regime di Tfs ( assunti in ruolo ante tale data ) la retribuzione di posizione non e' assoggetta ad ex Inadel e risulta essere emolumento non utile ai fini della imponibilita' Tfs anche dopo la modificazione 1.1.2011 della seconda quota Tfs .
Re: Rinuncia alla posizione organizzativa
Buongiorno Dott. Gros, sono una new entry nel forum e mi scuso se sarò magari impreciso o vago nella formulazione dei quesiti, essendo per me materia nuova e poco praticata rispetto allla mia attività. Da tre anni agente di Polizia Locale in cat. C1 mi troverò da solo come operatore tra due mesi, ed il Sindaco ha già ventilato l'ipotesi di nominarmi responsabile di Posizione Organizzativa.
Leggo le Sue note circostanziate secondo le quali tale nomina non può essere rifiutata dal lavoratore e formulo due quesiti:
- L'assumere la responsabilità per la P.O. può comportare delle problematiche in caso volessi formulare le mie dimissioni per passaggio ad altro ente entro pochi mesi?
- Sempre dalle Sue note leggo che non può essere conferita la responsabilità per P.O. ad un dipendente in cat. C se anche un solo dipendente dell'ente è in cat. D. Da noi il responsabile dell'ufficio tecnico è un D2 e gli altri quattro responsbili di altrettante aree sono tutti in cat. C. Può eventualmente postarmi gli estremi normativi che sanciscono il divieto di tale compresenza? Grazie in anticipo per il Suo apporto ed interessamento
Leggo le Sue note circostanziate secondo le quali tale nomina non può essere rifiutata dal lavoratore e formulo due quesiti:
- L'assumere la responsabilità per la P.O. può comportare delle problematiche in caso volessi formulare le mie dimissioni per passaggio ad altro ente entro pochi mesi?
- Sempre dalle Sue note leggo che non può essere conferita la responsabilità per P.O. ad un dipendente in cat. C se anche un solo dipendente dell'ente è in cat. D. Da noi il responsabile dell'ufficio tecnico è un D2 e gli altri quattro responsbili di altrettante aree sono tutti in cat. C. Può eventualmente postarmi gli estremi normativi che sanciscono il divieto di tale compresenza? Grazie in anticipo per il Suo apporto ed interessamento
rommel- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 13.06.12
Rinuncia posizione organizzativa
Letto quanto sopra sembrerebbe scritta la "condanna a morte" del TPO che non riesce a slegarsi dal Sindaco nominante.... Ma se le motivazioni del Titolare della Posizione fossero forti e fondate, quali ad esempio la sfiducia verso il sindaco?? In effetti il decreto di nomina è un rapporto fiduciario unidirezionale, ma la pubblica amministrazione può permettersi il rischio di una tale gestione sfiduciata? A mio avviso, vista la scarsa professionalità e preparazione, della recente classe politica le motivazioni del rifiuto sono essenziali e fondamentali, per gestire al meglio la cosa pubblica in linea con gli indirizzi politici.
La mia domanda è:Quale scappatoia può essere intrapresa per evitare tale disastro, cioè la collisione dei due mondi, politico e burocratico/funzionale/gestionale??
Pùò bastare una richiesta di part time o mobilità interna per nascondersi da tale esecuzione?
Grazie
La mia domanda è:Quale scappatoia può essere intrapresa per evitare tale disastro, cioè la collisione dei due mondi, politico e burocratico/funzionale/gestionale??
Pùò bastare una richiesta di part time o mobilità interna per nascondersi da tale esecuzione?
Grazie
maurisem- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 02.01.13
posizione
come detto la titolarita' della catregoria D in enti privi di dirigenza ha ex se la possibilita' di nomina a po ma non la possibilita' di rinuncia ....
il decreto di nomina è un rapporto fiduciario unidirezionale
il decreto di nomina è un rapporto fiduciario unidirezionale
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