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Patto di stabilità regionale orizzontale

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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Patto di stabilità regionale orizzontale

Messaggio  antonellina Gio 8 Set 2011 - 10:31

Scusa se disturbo, volevo chiederLe se è a conoscenza di un adempimento in scadenza il 15 settembre relativamente al patto di stabilità regionale (Sicilia) orizzontale ai sensi della Legge 220/2010 modificata dalla legge 10/2011 secondo cui gli enti locali devono comunicare ad ANCI UPI e Regione l'entità dei pagamenti che possono effettuare nell'anno, come và inviata questa documentazione c'e' un modello di riferimento. Grazie anticipatamente per la disponibilità



antonellina

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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Patto

Messaggio  Paolo Gros Gio 8 Set 2011 - 11:00

vedi al link

http://www.camera.it/561?appro=131&Patto+di+stabilit%C3%A0+interno+per+gli+enti+locali+per+il+triennio+2011-2013
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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Patto regionale orizzontale e verticale

Messaggio  Paolo Gros Gio 8 Set 2011 - 23:47


Solo per maggiore informazione:
la prima modalità (c.d. Patto regionale “verticale”) - disciplinata dai commi 138, 138-bis, 139, 140 e 143 - prevede che la regione possa riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento del proprio obiettivo in termini di competenza o di cassa. I maggiori spazi di spesa si concretizzano, per gli enti locali, in un aumento dei pagamenti in conto capitale; contestualmente le regioni rideterminano il proprio obiettivo di cassa e di competenza attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale e una riduzione degli impegni di parte corrente soggetti ai limiti del patto. A tal fine, ai sensi del comma 138 bis, come introdotto dall’articolo 2, comma 33, lett. d) del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Ai sensi del comma 140, come sostituito dall’articolo 2, comma 33, lett. e), del decreto legge n. 225 del 2010, gli enti locali dovranno, quindi, comunicare all’ANCI, UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.
In favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme statali alle stesse spettanti purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico delle regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese d’investimento. Del loro utilizzo è data comunicazione all’amministrazione statale che ha erogato le somme.
Infine, le regioni e le province autonome, in sede di certificazione (comma 145), dovranno dichiarare che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto.
b) la seconda modalità (c.d. “Patto regionale orizzontale”) - disciplinata dai commi 141 e 142 - prevede, invece, che, a partire dal 2011, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, ferme restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno (solo per l’esercizio 2011, entro il 31 ottobre), con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro gli stessi termini la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.
Premessa, dunque, la possibilità per l’ente di introdurre rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il saldo obiettivo 2011 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell’obiettivo determinata in base al Patto regionale, verticale e/o orizzontale
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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Re: Patto di stabilità regionale orizzontale

Messaggio  ullifa Ven 9 Set 2011 - 1:04

Io per la lombardia non ho alcuna info. Ho provvedduto ad inviare mail di richiesta info ad anci e regione lombardia.

P.s. Potenza di questo forum era una scedenza che avevo totalemte dimenticato ( forse nno solo io anche anci..etc..)

ullifa

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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Re: Patto di stabilità regionale orizzontale

Messaggio  Andrea Ven 9 Set 2011 - 1:56

Per l'Emilia Romagna c'è la scadenza del 15 09 e oggi pomeriggio abbiamo un incontro tecnico in Regione per l'attuazione

Andrea

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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Re: Patto di stabilità regionale orizzontale

Messaggio  corrado Ven 9 Set 2011 - 2:09

La Regione Lombardia ha, a seguito di protocollo d'intesa con l'ANCI regionale, stabilito di attuare il patto di stabilità regionale sulla base di un indicie sintetico di virtuosità dei comuni (qui si trovano notizie e documenti: http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213451057259&pagename=RGNWrapper).
Tuttavia nulla si dice della scadenza del 15 settembre, che - credo - sia opportuno rispettare.

corrado

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Messaggio  ullifa Ven 9 Set 2011 - 2:21

il link all'allegato file non si apre.hai altro link?

comunque la normativa parla di "..entità dei pagamenti che possono effettuare..". criptica come al solito.

Io indendo le fatture, note, etc. liquidabili al 15/09.

ullifa

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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Re: Patto di stabilità regionale orizzontale

Messaggio  corrado Ven 9 Set 2011 - 2:50

Il link è quello, prova a copiarlo e ad incollarlo nella barra di navigazione del browser che utilizzi...dovrebbe funzionare.
Per il resto, visto che la norma si riferisce al comma 138, che fa riferimento ai pagamenti in conto capitale, credo ci si debba riferire ai pagamenti in conto capitale di tutto l'anno 2011, per cui quelli già effettuati alla data odierna più quelli da effettuarsi entro la fine dell'anno. Però la mia è solo un'opinione, di certezze ce ne sono sempre meno....

corrado

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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Re: Patto di stabilità regionale orizzontale

Messaggio  ullifa Ven 9 Set 2011 - 5:23

il memofax di oggi 9/09/2011 rammenta l'adempimento. allegando un fac simile di richiesta che richiama i riferimenti di legge.


Considerato che il Comune di ha la necessità di effettuare pagamenti in conto capitale per un totale di Euro ....., di cui:
¨ Euro gestione residui;
¨ Euro gestione competenza;

Tutto ciò premesso, si chiede con la presente di autorizzare lo scrivente comune a peggiorare il proprio obiettivo relativo al Patto di stabilità interno 2011, nei limiti possibilmente dell’importo indicato, ed esclusivamente attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, ai sensi dell’art. 1, comma 138, della legge n. 220/2010.

p.s.

La tentazione sarebbe di sparare una cifra corrispondente a tutti i residui passivi e di competenza del titolo II non pagabili. la normativa parla di "...entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno..".

voi come vi comportate




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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Patto regionale

Messaggio  Paolo Gros Ven 9 Set 2011 - 5:34

In realta' il patto verticale sara' in qualche modo possibile indicando
alla regione quali e quanti pagamenti si intenderebbe effettuare in esubero al patto.
La regione , attese le comunicazioni delgi ento locali entro il 15 settembre , puo' quindi optare per l'abbassamento del saldo in sede regionale e permettere a tal modo alcuni pagamenti.
Il patto orizzontale non mi pare proprio possibile poiche' ad oggi manca il decreto attuativo da parte del Mef che indichi le linee guida per modificare il saldo del patto tra i vari enti locali della regione stessa sentita peraltro ex ante la Conferenza unificata.
In considerazione dei tempi restanti credo ch il patto regionale orizzontale non verra' attuato mentre ritengo possibile quello verticale
Paolo Gros
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Patto di stabilità regionale orizzontale Empty Patto regionale

Messaggio  Paolo Gros Ven 9 Set 2011 - 7:08

Da Italia Oggi odierno:

Il ritardo nell'emanazio-ne del decreto ministe-riale attuativo rischia di precludere, per il 2011, l'applicazione del patto re-gionale orizzontale; in tal caso, per vedersi allentare i vincoli di finanza pubblica, comuni e province potreb-bero contare solo su quello verticale. Per alleggerire il patto di stabilità interno de-gli enti locali le regioni pos-sono avvalersi di due stru-menti: 1) il patto regionale «verticale», che consente loro di autorizzare un peg-gioramento del saldo pro-grammatico di comuni e province, via aumento dei pagamenti in conto capitale, compensandolo con una ri-duzione di pari importo dell'obiettivo regionale di cassa o di competenza; 2) il patto regionale «orizzonta-le», attraverso cui le stesse regioni possono operare compensazioni fra gli obiet-tivi di comuni e province, fermo restando l'importo dell'obiettivo complessiva-mente determinato per gli enti locali di ciascuna re-gione. Per ognuno di questi due strumenti, la legge di stabilità 2011 (legge 220/2010 e s.m.i.) ha previ-sto meccanismi applicativi parzialmente differenti. Per il patto regionale verticale si è previsto che siano gli enti locali a doversi attivare, comunicando alla propria regione l'entità dei paga-menti da sbloccare. Ciò en-tro il 15 settembre (giovedì prossimo), anche se alcune regioni hanno anticipato la tempistica, avvalendosi del-le proprie prerogative nor-mative in materia. In effetti, l'art. 1, c. 138-bis, della leg-ge 220/2010 (come modifi-cata, sul punto, dalla legge 10/2011) prevede che cia-scuna regione possa disci-plinare autonomamente i criteri di intervento e le mo-dalità operative, previo con-fronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rap-presentanti regionali delle stesse. Per il patto regionale orizzontale, viceversa, il successivo comma 141 ha previsto che i criteri attuati-vi debbano essere stabiliti con decreto del ministero dell'economia e delle finan-ze, d'intesa con la Confe-renza unificata. Sui conte-nuti di tale provvedimento, nei mesi scorsi si è aperto un dibattito piuttosto acce-so, che ha visto contrapporsi dapprima comuni e provin-ce (con i primi fermamente contrari al riconoscimento di un ruolo di coordinamen-to a favore delle seconde) e successivamente Mef e re-gioni speciali (con queste ultime a rivendicare il ri-spetto della maggiore auto-nomia loro concessa dai ri-spettivi statuti). Il varo del decreto, quindi, è stato più volte rimandato e tale ritar-do rischia di compromette-re, almeno per quest'anno, l'applicazione dello stru-mento. Per espressa previ-sione dell'art. 1, comma 142 della legge 220/2010, infat-ti, gli interventi regionali devo essere definiti prima del 31 ottobre. Entro tale termine, espressamente qua-lificato come perentorio, le regioni sono chiamate a numerosi adempimenti: ri-cevere le segnalazioni degli enti locali (sia quelli dispo-sti a cedere quote del pro-prio obiettivo, sia quelli, prevedibilmente più nume-rosi, che richiedano un so-stegno), concordare con le autonomie locali le modalità di azione, rimodulare, con proprio provvedimento, gli obiettivi dei comuni e delle province interessati e, infi-ne, comunicare al Mef gli elementi informativi occor-renti per la verifica del man-tenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Il tempo, quindi, sta per sca-dere, anche perché, come chiarito nei giorni scorsi dal Mef in risposta a un quesito, in mancanza del decreto at-tuativo le regioni non pos-sono agire, neppure quelle che (come la Toscana o l'Emilia Romagna) abbiano adottato una legge che di-sciplina dettagliatamente la materia. Il punto, invero, è un po' delicato, considerato che, per consolidata giuri-sprudenza costituzionale, il patto afferisce al coordina-mento della finanza pubbli-ca, ovvero ad un ambito di competenza legislativa con-corrente. Ma via XX Set-tembre non sembra inten-zionata a fare sconti. Vero-similmente, la prossima Conferenza unificata, ca-lendarizzata per il 22 set-tembre, rappresenta l'ultima chiamata possibile, anche perché la successiva seduta è fissata per il 13 ottobre, decisamente troppo in là. Senza le compensazioni o-rizzontali, gli unici sconti sul patto 2011 saranno quel-li concessi verticalmente dalle regioni, anche perché non sembrano esservi mar-gini, malgrado le pressioni in tal senso di Anci e Upi, per lo sblocco di una quota dei residui passivi in conto capitale.
Paolo Gros
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