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domanda trattenimento in servizio
L'unico agente di polizia municipale di questo Comune (con popolazione < 3.000, non soggetto al patto), assunto l'8.10.1979 con 1 anno 2 mesi e 10 gg di servzio militare (art. 1 legge 274/91) e 1 anno 3 mesi e 13 gg di ricongiunzione (art. 2 legge 29/79), compirà 65 anni di età il 3 ottobre di quest'anno. Il dipendente, nei termini di cui ai dlgs. 503/92, ha presentato domanda di trattenimento in servizio per un biennio, riferendo di voler raggiungere 35 anni di anzianità contributiva. L'amministrazione intende respingere la domanda. Può farlo? E, se sì, è necessaria una puntuale e specifica motivazione nell'atto di diniego?
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
Re: domanda trattenimento in servizio
dal sole 24 ore di oggi
Un freno per chi resta al lavoro
Sul «trattenimento» silenzio-diniego della Pa al dipendente - LIBERA SCELTA - Confermata anche la possibilità di risoluzione unilaterale anticipata verso chi ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva
La manovra di Ferragosto è intervenuta su due importanti istituti che attengono al collocamento a riposo dei lavoratori pubblici e che possono essere utilizzati discrezionalmente dalla Pa: il trattenimento in servizio del dipendente in età compresa tra i 65 e i 67 anni (articolo 16 del Dlgs 503/1992) e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (articolo 72, comma 11 del 112/2008). La disciplina di questi due istituti evidenzia un potere organizzativo e gestionale della Pa di realizzare politiche che incidono sul numero di personale in servizio e sembra andare in controtendenza rispetto a tutti gli interventi del legislatore volti ad ampliare la permanenza in attività lavorativa. Sul trattenimento in servizio dai 65 ai 67 anni (ora regolato dall'articolo 1, comma 17, del Dl 138/2011)era già intervenuto il Dl 112/2008, che aveva reso discrezionale l'accoglimento da parte della Pa della richiesta presentata dal lavoratore, accoglimento che era prima obbligatorio. La manovra di agosto rafforza il potere datoriale in quanto tramuta la domanda di trattenimento presentata dal lavoratore in mera dichiarazione di disponibilità a essere trattenuto.
A fronte di questa dichiarazione l'amministrazione ha facoltà, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La nuova formulazione letterale voluta dalla manovra di Ferragosto, modificando la richiesta del lavoratore in mera dichiarazione, non obbliga l'amministrazione a dare un riscontro alla sua richiesta se non intende trattenere in servizio il dipendente: in sostanza, si esprimerà soltanto laddove intenda avvalersi della sua disponibilità e vorrà trattenerlo. È utile ricordare che il Dl 78/2010 (articolo 9, comma 31) prevede che questi trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione tenendo conto delle cessazioni del personale, destinando le risorse finanziarie necessarie alla stessa stregua di una nuova assunzione. La Pa, di fronte alla disponibilità di un dipendente a essere trattenuto dai 65 ai 67 anni, ha la facoltà di decidere se avvalersi di una professionalità esperta e consolidata oppure di assumere un giovane disoccupato. Va sottolineato che, qualora l'amministrazione volesse trattenere il dipendente, dovrebbe finanziare un'assunzione per due anni, mentre se destinasse il finanziamento a una nuova assunzione potrebbe avvalersene, normalmente, per la vita lavorativa del nuovo assunto. Inoltre, per chi matura il diritto al pensionamento di vecchiaia è prevista già la cosiddetta finestra mobile (articolo 12 del Dl 78/2010).
Per come è regolata la materia, l'istituto del trattenimento non appare una scelta molto conveniente, data l'onerosità, e come ratio non è in linea con le disposizioni che tendono ad adeguare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Analogodiscorso,sotto quest'aspetto, si può fare per il secondo istituto, quello della risoluzione unilaterale anticipata dal rapporto di lavoro e dal contratto individuale con il personale che ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, salvo il preavviso di sei mesi, a prescindere dall'età del lavoratore. Questo istituto era previstoperiltriennio 2009-2011 e la manovra di agosto lo ripropone anche per il prossimo triennio 2012-2014 (articolo 1, comma 16, del Dl 138/2011). È espressione di un forte potere datoriale e il legislatore si è preoccupato di precisare questa natura disponendo che non necessita di ulteriore motivazione laddove l'amministrazione abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto di organizzazione interna, sottoposto agli organi di controllo competenti (articolo 16, comma 11, del Dl 98/2011). Anche in questo caso si applica la finestra mobile che fa slittare il collocamento a riposo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
secondo il commento la volontà positiva si renderebbe necessaria solo se l'amministrazione intende continuare ad avvalersi del dipendente,personalmente invece prenderei atto della richiesta non accogliendola formalmente (con relativa comunicazione)per motivi organizzativi,economici via dicendo....
Un freno per chi resta al lavoro
Sul «trattenimento» silenzio-diniego della Pa al dipendente - LIBERA SCELTA - Confermata anche la possibilità di risoluzione unilaterale anticipata verso chi ha raggiunto 40 anni di anzianità contributiva
La manovra di Ferragosto è intervenuta su due importanti istituti che attengono al collocamento a riposo dei lavoratori pubblici e che possono essere utilizzati discrezionalmente dalla Pa: il trattenimento in servizio del dipendente in età compresa tra i 65 e i 67 anni (articolo 16 del Dlgs 503/1992) e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni (articolo 72, comma 11 del 112/2008). La disciplina di questi due istituti evidenzia un potere organizzativo e gestionale della Pa di realizzare politiche che incidono sul numero di personale in servizio e sembra andare in controtendenza rispetto a tutti gli interventi del legislatore volti ad ampliare la permanenza in attività lavorativa. Sul trattenimento in servizio dai 65 ai 67 anni (ora regolato dall'articolo 1, comma 17, del Dl 138/2011)era già intervenuto il Dl 112/2008, che aveva reso discrezionale l'accoglimento da parte della Pa della richiesta presentata dal lavoratore, accoglimento che era prima obbligatorio. La manovra di agosto rafforza il potere datoriale in quanto tramuta la domanda di trattenimento presentata dal lavoratore in mera dichiarazione di disponibilità a essere trattenuto.
A fronte di questa dichiarazione l'amministrazione ha facoltà, sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente, tenuto conto della particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La nuova formulazione letterale voluta dalla manovra di Ferragosto, modificando la richiesta del lavoratore in mera dichiarazione, non obbliga l'amministrazione a dare un riscontro alla sua richiesta se non intende trattenere in servizio il dipendente: in sostanza, si esprimerà soltanto laddove intenda avvalersi della sua disponibilità e vorrà trattenerlo. È utile ricordare che il Dl 78/2010 (articolo 9, comma 31) prevede che questi trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione tenendo conto delle cessazioni del personale, destinando le risorse finanziarie necessarie alla stessa stregua di una nuova assunzione. La Pa, di fronte alla disponibilità di un dipendente a essere trattenuto dai 65 ai 67 anni, ha la facoltà di decidere se avvalersi di una professionalità esperta e consolidata oppure di assumere un giovane disoccupato. Va sottolineato che, qualora l'amministrazione volesse trattenere il dipendente, dovrebbe finanziare un'assunzione per due anni, mentre se destinasse il finanziamento a una nuova assunzione potrebbe avvalersene, normalmente, per la vita lavorativa del nuovo assunto. Inoltre, per chi matura il diritto al pensionamento di vecchiaia è prevista già la cosiddetta finestra mobile (articolo 12 del Dl 78/2010).
Per come è regolata la materia, l'istituto del trattenimento non appare una scelta molto conveniente, data l'onerosità, e come ratio non è in linea con le disposizioni che tendono ad adeguare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Analogodiscorso,sotto quest'aspetto, si può fare per il secondo istituto, quello della risoluzione unilaterale anticipata dal rapporto di lavoro e dal contratto individuale con il personale che ha raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, salvo il preavviso di sei mesi, a prescindere dall'età del lavoratore. Questo istituto era previstoperiltriennio 2009-2011 e la manovra di agosto lo ripropone anche per il prossimo triennio 2012-2014 (articolo 1, comma 16, del Dl 138/2011). È espressione di un forte potere datoriale e il legislatore si è preoccupato di precisare questa natura disponendo che non necessita di ulteriore motivazione laddove l'amministrazione abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto di organizzazione interna, sottoposto agli organi di controllo competenti (articolo 16, comma 11, del Dl 98/2011). Anche in questo caso si applica la finestra mobile che fa slittare il collocamento a riposo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
secondo il commento la volontà positiva si renderebbe necessaria solo se l'amministrazione intende continuare ad avvalersi del dipendente,personalmente invece prenderei atto della richiesta non accogliendola formalmente (con relativa comunicazione)per motivi organizzativi,economici via dicendo....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Trattenimento in servizio
In base all'articolo 1, comma 17, del decreto legge 138/2011, la pubblica amministrazione di appartenenza è tenuta a rispondere al dipendente che comunica la propria disponibilità a essere trattenuto in servizio nel periodo intercorrente fra i 65 e i 67 anni di età solamente nel caso in cui intenda avvalersi di tale disponibilità. In caso di mancata risposta, pertanto, il dipendente non potrà essere trattenuto in servizio
trattenimento in servizio
Ma il Dl 138 trova applicazione anche se la domanda di trasferimento è stata presentata prima della sua entrata in vigore? E l'amministrazione fino a quando è obbligata a mantenere in servizio il dipendente, in possesso dei requisiti di cui sopra?
Grazie per le risposte tempestive
Grazie per le risposte tempestive
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
Trattenimento in servizio
Cambia ben poco ma in tal caso la PA dovra' rispondere e come evidenziato da Francodan ....prenderei atto della richiesta non accogliendola formalmente (con relativa comunicazione)per motivi organizzativi,economici via dicendo
Re: domanda trattenimento in servizio
Ed il dipendente, in possessi dei requisiti di cui sopra, fino a quando dovrà essere mentenuto in servizio? Fino all'1 dicembre 2012?
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
Re: domanda trattenimento in servizio
ops... rectius 1 dicembre 2011
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
Trattenimento
A questo punto occorre chiederlo al legislatore ...
verifica il post
https://entilocali.forumattivo.it/t3159-pensioni-ed-incongruenze
vero e' che se la sua finestra e' differita il buon senso , e non la legge che dice due cose diverse , ci direbbe fino all'apertura della sua finestra pensionistica di uscita.
verifica il post
https://entilocali.forumattivo.it/t3159-pensioni-ed-incongruenze
vero e' che se la sua finestra e' differita il buon senso , e non la legge che dice due cose diverse , ci direbbe fino all'apertura della sua finestra pensionistica di uscita.
Re: domanda trattenimento in servizio
Grazie per le risposte
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
Re: domanda trattenimento in servizio
Se la domanda di trattenimento in servizio è stata presentata 10 mesi prima del compimento del 65esimo anni di età, la giunta è tenuta a rispondere sul diniego?
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
Trattenimento
Come detto a prescindere dall'eta' avuta al momento della domanda in base all'articolo 1, comma 17, del decreto legge 138/2011, la pubblica amministrazione di appartenenza è tenuta a rispondere al dipendente che comunica la propria disponibilità a essere trattenuto in servizio nel periodo intercorrente fra i 65 e i 67 anni di età solamente nel caso in cui intenda avvalersi di tale disponibilità. In caso di mancata risposta, pertanto, il dipendente non potrà essere trattenuto in servizio.
E' pero' buona norma ma non obbligo , come citato da Francodan, rispondere all'istanza chiarendo le motivazioni del diniego.
E' pero' buona norma ma non obbligo , come citato da Francodan, rispondere all'istanza chiarendo le motivazioni del diniego.
Re: domanda trattenimento in servizio
Il problema è che con riguardo alla fattispecie concreta mi trovo a cavallo delle due normative (domanda presentata prima del DL 138 e non nei termini) e con una amministrazione non intensionata al trattenimento. Mi pongo il problema della rimessione in termini che potrebbe discendere da una eventuale risposta
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
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