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Messaggio  PIANETA CASA Dom 12 Gen 2014 - 8:01

Potrei avere l'ultimo aggiornamento dell'art.58 del d.lgs122/2008 convertito dalla legge 133/2008 e modificato a seguito della sentenza della corte costituzionale 340/2009?
Secondo voi il piano delle alienazioni approvato in consiglio comunale equivale anche ad approvazione della variante allo strumento urbanistico qualora un bene nel piano viene modificata la destinazione urbanistica del P.R.G. vigente?

PIANETA CASA

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Messaggio  robinson1 Dom 12 Gen 2014 - 12:43



Piani comunali delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Indirizzi applicativi per i Comuni lombardi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 2009.
LINK<.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213344851347&pagename=DG_TERRWrapper

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009 (pubblicata in GU in data 7 gennaio 2010), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, DL n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, esclusa la proposizione iniziale.
In particolare, la norma suddetta, nella parte dichiarata incostituzionale, prevedeva che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisse variante allo strumento urbanistico generale, e, in quanto riferita a singoli immobili, non necessitante di verifica di conformità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, tranne che per particolari ipotesi, tassativamente elencate.
Ciò posto, occorre chiarire quali siano gli effetti di questa pronuncia sui procedimenti di approvazione dei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari già conclusi e su quelli ancora in itinere, soprattutto in riferimento all’effetto di variante urbanistica dello stesso.
In via di principio si evidenzia, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione Penale, sez. Unite, 29 marzo 2007, n. 27614), che “la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" - con l'effetto che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite".”
Quindi, alla luce dell’orientamento suesposto, le “situazioni giuridiche esaurite” sono quelle non suscettibili di essere rimosse o modificate, quali il giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, l'operatività della sanzione della decadenza, la preclusione processuale (ex pluris, TAR Lombardia-Brescia, sez. I, 21 febbraio 2009, n. 324).
Pertanto, gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale non si estenderanno in modo automatico agli atti che medio tempore hanno dato applicazione alla norma dichiarata incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice, se tempestivamente impugnati, o siano rimossi, ricorrendone tutti i presupposti, in sede di esercizio del potere di autotutela.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, appare evidente che nei confronti dei procedimenti di approvazione dei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che hanno effetto di variante, la cui procedura si è già conclusa e, ormai sono “consolidati”, in quanto la delibera non può più essere impugnata, la sentenza non dispiegherà efficacia e quindi l’art. 58 Legge n. 133 del 2008 continuerà a trovare applicazione nella sua formulazione originaria, facendo, pertanto, salvi anche gli adempimenti successivi, compresi quelli ancora da porre in essere, come il perfezionamento degli atti di vendita.
Più complessa appare la situazione per le situazioni non ancora “consolidate”. Infatti, per i procedimenti di approvazione del piano con effetto di variante conclusi, ma non ancora consolidati, spetterà all’Amministrazione comunale valutare se agire in autotutela e, quindi, rimuovere la delibera di approvazione del piano, avente effetto di variante, conformandosi così alla sentenza della Corte, o “rischiare” un’eventuale impugnativa della delibera stessa.
Diversamente, per quelli la cui procedura ha avuto o avrà inizio successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 340 del 2009, non essendo il legislatore regionale intervenuto con una normativa ad hoc, si applicherà l’art. 58 Legge n. 133 del 2008, come riscritto dalla sentenza in esame, e per le eventuali varianti rispetto allo strumento urbanistico comunale dovranno seguirsi le procedure delineate dalla LR n. 12 del 2005, più precisamente dall’art. 13 se il Comune si sta dotando o è già dotato di PGT, oppure dagli artt. 25 e 26 se il Comune versa ancora in fase transitoria.
Allo stesso modo, per i procedimenti in itinere, cioè non conclusi alla data di pubblicazione della sentenza, stante la sopravvenuta incostituzionalità della norma, la stessa troverà applicazione come riformulata dalla Corte Costituzionale.
Milano, 1 marzo 2010
Il Direttore Generale Mario Nova

robinson1

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Messaggio  PIANETA CASA Lun 13 Gen 2014 - 3:28


Ok. Ma qualora l'amministrazione non ha provveduto per effetto della sentenza della Corte 340/2009 a trasmettere il Piano delle Alienazioni per i previsti pareri di conformità urbanistica in caso di variante allo strumento urbanistico. In tal caso cosa accade?



















Piani comunali delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Indirizzi applicativi per i Comuni lombardi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 2009.
LINK<.
http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213344851347&pagename=DG_TERRWrapper

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 2009 (pubblicata in GU in data 7 gennaio 2010), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, DL n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, esclusa la proposizione iniziale.
In particolare, la norma suddetta, nella parte dichiarata incostituzionale, prevedeva che la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisse variante allo strumento urbanistico generale, e, in quanto riferita a singoli immobili, non necessitante di verifica di conformità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, tranne che per particolari ipotesi, tassativamente elencate.
Ciò posto, occorre chiarire quali siano gli effetti di questa pronuncia sui procedimenti di approvazione dei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari già conclusi e su quelli ancora in itinere, soprattutto in riferimento all’effetto di variante urbanistica dello stesso.
In via di principio si evidenzia, come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione Penale, sez. Unite, 29 marzo 2007, n. 27614), che “la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia "erga omnes" - con l'effetto che il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - e forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell'annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, spiegando, così, effetti non soltanto per il futuro, ma anche retroattivamente in relazione a fatti o a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, sempre, però, che non si tratti di situazioni giuridiche "esaurite".”
Quindi, alla luce dell’orientamento suesposto, le “situazioni giuridiche esaurite” sono quelle non suscettibili di essere rimosse o modificate, quali il giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, l'operatività della sanzione della decadenza, la preclusione processuale (ex pluris, TAR Lombardia-Brescia, sez. I, 21 febbraio 2009, n. 324).
Pertanto, gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale non si estenderanno in modo automatico agli atti che medio tempore hanno dato applicazione alla norma dichiarata incostituzionale, essendo invece necessario che tali atti siano annullati dal giudice, se tempestivamente impugnati, o siano rimossi, ricorrendone tutti i presupposti, in sede di esercizio del potere di autotutela.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, appare evidente che nei confronti dei procedimenti di approvazione dei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che hanno effetto di variante, la cui procedura si è già conclusa e, ormai sono “consolidati”, in quanto la delibera non può più essere impugnata, la sentenza non dispiegherà efficacia e quindi l’art. 58 Legge n. 133 del 2008 continuerà a trovare applicazione nella sua formulazione originaria, facendo, pertanto, salvi anche gli adempimenti successivi, compresi quelli ancora da porre in essere, come il perfezionamento degli atti di vendita.
Più complessa appare la situazione per le situazioni non ancora “consolidate”. Infatti, per i procedimenti di approvazione del piano con effetto di variante conclusi, ma non ancora consolidati, spetterà all’Amministrazione comunale valutare se agire in autotutela e, quindi, rimuovere la delibera di approvazione del piano, avente effetto di variante, conformandosi così alla sentenza della Corte, o “rischiare” un’eventuale impugnativa della delibera stessa.
Diversamente, per quelli la cui procedura ha avuto o avrà inizio successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 340 del 2009, non essendo il legislatore regionale intervenuto con una normativa ad hoc, si applicherà l’art. 58 Legge n. 133 del 2008, come riscritto dalla sentenza in esame, e per le eventuali varianti rispetto allo strumento urbanistico comunale dovranno seguirsi le procedure delineate dalla LR n. 12 del 2005, più precisamente dall’art. 13 se il Comune si sta dotando o è già dotato di PGT, oppure dagli artt. 25 e 26 se il Comune versa ancora in fase transitoria.
Allo stesso modo, per i procedimenti in itinere, cioè non conclusi alla data di pubblicazione della sentenza, stante la sopravvenuta incostituzionalità della norma, la stessa troverà applicazione come riformulata dalla Corte Costituzionale.
Milano, 1 marzo 2010
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