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TARI E RIDUZIONI/ESENZIONI autonomia regolamentare

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TARI E RIDUZIONI/ESENZIONI autonomia regolamentare Empty TARI E RIDUZIONI/ESENZIONI autonomia regolamentare

Messaggio  t&t Lun 3 Feb 2014 - 9:44

IL comma 659 prevede che il comune possa disporre esenzioni o riduzioni per le casistiche elencate dalla lettera a) alla lettera e) senza indicazione della %.
Secondo voi è possibile che all'interno di tali casistiche il comune regolamenti sottocategorie distinte di riduzione ed esenzione in funzione della diversa attitudine a produrre i rifiuti? Es. distinguendo all'interno della riduzione per le abitazioni tenute a disposizione o destinate ad altri usi limitati o discontinui tra quelle con e senza le utenze?
In tal caso comunque i costi andrebbero spalmati tra tutti i contribuenti.
Grazie

t&t

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TARI E RIDUZIONI/ESENZIONI autonomia regolamentare Empty Re: TARI E RIDUZIONI/ESENZIONI autonomia regolamentare

Messaggio  Lucio Guerra Lun 3 Feb 2014 - 9:52


ESENZIONI ed ESCLUSIONI
TASI

Si ritiene che le esenzioni previste ai fini IMU non siano applicabili ai fini TASI, in quanto non previste nella norma.
Infatti la normativa TASI stabilisce in quali casi sia possibile, per il Comune, prevedere riduzioni ed esenzioni
Nello specifico è il comma 679 a dettare le regole :
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

A conferma che il Comune può stabilire riduzioni ed esenzioni solo nei casi riportati al comma 679, interviene il successivo comma 682, in quale, mentre per la TARI demanda al regolamento la disciplina delle riduzioni tariffarie e la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, ai fini TASI indica che il regolamento deve intervenire per la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, e non di altre eventuali esenzioni, oltre all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Pertanto si ritiene che il Comune possa così operare :

- CON REGOLAMENTO

a) Prevedere DETRAZIONI ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), per :

- PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA
- PER FIGLI (familiari) DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE”)

b) Prevedere ulteriori RIDUZIONI ed ESENZIONI, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Infine, il comma 670 stabilisce che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

- CON DELIBERAZIONE CHE DETERMINA LE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

a) Determinare l’eventuale azzeramento dell’aliquota di base per quelle tipologie di immobili, non esenti o esclusi per legge dal presupposto impositivo, ma per le quali il Comune ha appunto la facoltà di azzerare l’aliquota.

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