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ESENZIONI E RIDUZIONI TASI

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ESENZIONI E RIDUZIONI TASI Empty ESENZIONI E RIDUZIONI TASI

Messaggio  steriz Gio 6 Feb 2014 - 3:34

comma 679: elenco delle esenzioni e riduzioni che il comune ha facoltà di applicare: è tassativo o lascia spazio ad altre tipologie?

comma 682: il Comune con regolamento determina la disciplina della IUC e, per quanto riguarda...... la TASI la disciplina delle riduzioni -e qui è omessa, contrariamente alla TASI, non si sa se volutamente, la parola "esenzioni"- che tengano conto altresì (altresì a casa mia significa anche, ma anche rispetto a cosa?) della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (sotto quale limite si ha l'esenzione?).

comma 683: le aliquote vanno stabilite in conformità con i servizi ed i costi:
Ma allora come si può -comma 676- azzerare l'aliquota per certe categorie, visto che tutte usufruiscono dei servizi in questione proprio perché indivisibili?

Scusate la confusione, ma le contraddizioni mi sembrano all'ordine del giorno.
Io non mi aspetto più niente neanche a livello di decreti o risoluzioni del MEF, visto che lo scorso anno hanno contribuito anche questi a creare sconcerto.
MI sembra che l'unica strada ormai sia quella del buon senso, salvo poi essere sistematicamente smentiti dalle sentenze dei collegi giudicanti.

steriz

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ESENZIONI E RIDUZIONI TASI Empty Re: ESENZIONI E RIDUZIONI TASI

Messaggio  Lucio Guerra Gio 6 Feb 2014 - 6:09

ognuno di noi credo possa solo cercare di dare una interpretazione il più possibile logica, ma non credo sia possibile trovare una logica nel fatto che la tasi debba finanziare i servizi indivisibili senza che questi siano chiaramente indicati, senza indicare per quale percentuale e prevedendo la facoltà di azzerare l'aliquota di base

ritengo pertanto che il caos che viviamo da 2 anni a questa parte sia dovuto al fatto che per imposizione di qualcuno, accettata da qualcunaltro, doveva essere esentata dal versamento imu l'abitazione principale, senza avere le risorse nel a livello statale ne a livello comunale per poter sopportare tale imposizione

pertanto il rimedio è stato quello di "inventarsi" la tasi per dei fantomatici servizi indivisibili, attraverso la quale dare la possibilità ai comuni di poter avere almeno lo stesso gettito ex imu abitazione principale

cercare altre motivazioni oltre questa penso sia inutile .... e fino a quando i cittadini italiani saranno interessati solo al fatto di non dover versare l'imu sull'abitazione principale, accettando invece in maniera supina tutti altri aumenti, la politica non potrà fare altre che dire quello che gli italiani vogliono sentirsi dire

NON VERSERETE PIU' L'IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE !!!!!!

quindi il cerino resta nelle nostre mani che dobbiamo subire variazioni normative di mese in mese

In merito all'argomento, questo è il mio pensiero

Infatti la normativa TASI stabilisce in quali casi sia possibile, per il Comune, prevedere riduzioni ed esenzioni
Nello specifico è il comma 679 a dettare le regole :
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

A conferma che il Comune può stabilire riduzioni ed esenzioni solo nei casi riportati al comma 679, interviene il successivo comma 682, in quale, mentre per la TARI demanda al regolamento la disciplina delle riduzioni tariffarie e la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, ai fini TASI indica che il regolamento deve intervenire per la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE, e non di altre eventuali esenzioni, oltre all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Pertanto si ritiene che il Comune possa così operare :

- CON REGOLAMENTO

a) Prevedere DETRAZIONI ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), per :

- PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA
- PER FIGLI (familiari) DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
- PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE”)

b) Prevedere ulteriori RIDUZIONI ed ESENZIONI, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
Infine, il comma 670 stabilisce che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

- CON DELIBERAZIONE CHE DETERMINA LE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

a) Determinare l’eventuale azzeramento dell’aliquota di base per quelle tipologie di immobili, non esenti o esclusi per legge dal presupposto impositivo, ma per le quali il Comune ha appunto la facoltà di azzerare l’aliquota.
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Messaggio  iadon Ven 7 Feb 2014 - 1:56

steriz ha scritto:comma 679: elenco delle esenzioni e riduzioni che il comune ha facoltà di applicare: è tassativo o lascia spazio ad altre tipologie?

comma 682: il Comune con regolamento determina la disciplina della IUC e, per quanto riguarda...... la TASI la disciplina delle riduzioni -e qui è omessa, contrariamente alla TASI, non si sa se volutamente, la parola "esenzioni"- che tengano conto altresì (altresì a casa mia significa anche, ma anche rispetto a cosa?) della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (sotto quale limite si ha l'esenzione?).

comma 683: le aliquote vanno stabilite in conformità con i servizi ed i costi:
Ma allora come si può -comma 676- azzerare l'aliquota per certe categorie, visto che tutte usufruiscono dei servizi in questione proprio perché indivisibili?

Scusate la confusione, ma le contraddizioni mi sembrano all'ordine del giorno.
Io non mi aspetto più niente neanche a livello di decreti o risoluzioni del MEF, visto che lo scorso anno hanno contribuito anche questi a creare sconcerto.
MI sembra che l'unica strada ormai sia quella del buon senso, salvo poi essere sistematicamente smentiti dalle sentenze dei collegi giudicanti.

RIFLESSIONI.
comma 683: le aliquote vanno stabilite in conformità con i servizi ed i costi:
Ma allora come si può -comma 676- azzerare l'aliquota per certe categorie, visto che tutte usufruiscono dei servizi in questione proprio perché indivisibili......
In merito a ciò mi chiedo:
Bisogna coprire i costi dei servizi indivisibili...In questo caso la norma non dice in che % può essere 1% o il 100%,....
Il comune può ridurre l'aliquota fino azzeramento.....Cosa vuol dire che posso evitare di applicarla... e se non la applico (minor tassazione per i cittadini) cosa comporta ai fini dei trasferimenti?...

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Messaggio  Lucio Guerra Ven 7 Feb 2014 - 2:00

e se un comune ha già aliquota 10,6 come fa ad applicare la TASI ? - non può farlo in quanto il vincolo è IMU + TASI non superiore al 10,6

ovviamente possibile applicate tasi su fabbricati esenti imu 2014 ma che potranno solo contribuire, in minima parte, alla copertura dei servizi indivisibili "fantomatici"

anche se .........visto che tutte usufruiscono dei servizi in questione proprio perché indivisibili......

ribadisco pertanto

ognuno di noi credo possa solo cercare di dare una interpretazione il più possibile logica, ma non credo sia possibile trovare una logica nel fatto che la tasi debba finanziare i servizi indivisibili senza che questi siano chiaramente indicati, senza indicare per quale percentuale e prevedendo la facoltà di azzerare l'aliquota di base
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