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centrale unica di committenza
Due comuni hanno stipulato, entro dicembre 2103, una convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza. Ora, con un emendamento al decreto milleproroghe D.L. 150/2013, viene ulteriormente prorogato dal 1° gennaio al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Supponendo che il predetto emendamento venga approvato in sede di conversione e che i comuni vogliano avvalersi di tale facoltà e sospendere l'operatività della convenzione fino al 30 giugno, quali atti bisognerebbe adottare?
Tornare in consiglio comunale e deliberare una sospensione della convenzione? Oppure potrebbe bastare ad es. un atto della conferenza dei sindaci, che la convenzione stessa riconosce come "organo di governo e indirizzo per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente convenzione"?
Supponendo che il predetto emendamento venga approvato in sede di conversione e che i comuni vogliano avvalersi di tale facoltà e sospendere l'operatività della convenzione fino al 30 giugno, quali atti bisognerebbe adottare?
Tornare in consiglio comunale e deliberare una sospensione della convenzione? Oppure potrebbe bastare ad es. un atto della conferenza dei sindaci, che la convenzione stessa riconosce come "organo di governo e indirizzo per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente convenzione"?
fulvio.g- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 03.08.11
re
che senso avrebbe, la proroga e' per la costituzione, ma se gia' avete costituito la centrale unica non vedo proprio la logica
RE
La proroga non riguarda la costituzione della centrale unica di committenza, c. 3 bis dell'art. 33 Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163, ma la data di applicazione della nuova disciplina, stabilita originariamente dal comma 5 dell’art. 23 del D.L. 201 del 6.12.2011 al 31/03/2012 e più volte prorogata.
La proroga, approvata per ora solo dal Senato, stabilisce che: "il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014."
Quindi la nuova disciplina, laddove il DL venga convertito con il testo dell'emendamento sopra riportato, si applicherà alle gare bandite successivamente al 30.06.2014. Quello che chiedevo è se, avendo già costituito la centrale unica di committenza mediante convenzione, non sia opportuno porre in essere qualche atto amministrativo per giustificare il fatto che tale organo già costituito non divenga operativo fino alla data prorogata dalla legge. Questo per cautela nei confronti di eventuali ricorsi avverso gare attivate dai comuni singoli.
La proroga, approvata per ora solo dal Senato, stabilisce che: "il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell’articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014."
Quindi la nuova disciplina, laddove il DL venga convertito con il testo dell'emendamento sopra riportato, si applicherà alle gare bandite successivamente al 30.06.2014. Quello che chiedevo è se, avendo già costituito la centrale unica di committenza mediante convenzione, non sia opportuno porre in essere qualche atto amministrativo per giustificare il fatto che tale organo già costituito non divenga operativo fino alla data prorogata dalla legge. Questo per cautela nei confronti di eventuali ricorsi avverso gare attivate dai comuni singoli.
fulvio.g- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 03.08.11
re
ma . se come opportunamente e puntualmente citi e conosci la norma, se esiste ed e' in tal senso opera ex lege senza che ...qualche atto amministrativo per giustificare il fatto che tale organo già costituito non divenga operativo...
che credo non potrebbero dire il contrario per cui non servonio a nulla
che credo non potrebbero dire il contrario per cui non servonio a nulla
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