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prescrizione riscossione tributi locali e competenza
Buongiorno,
Un contribuente ha sollevato l'eccezione di prescrizione della tarsu 2006, in quanto la relativa ingiunzione fiscale è stata notificata in data 31/12/2008. Da allora il concessionario della riscossione ha sollecitato il suddetto pagamento in data 11/02/2014. In merito alla prescrizione sui tributi locali, nel 2010 la Corte di Cassazione con sentenza n. 4283 ha stabilito che la prescrizione per la riscossione dei tributi locali segue quella breve (ossia quinquennale) e non quella decennale stabilita dal codice civile.
Io penso che nel caso dell'ingiunzione fiscale si debba seguire quella decennale. E' corretta questa interpretazione?
Inoltre, sulla competenza ad esprimersi sulla questione e su un eventuale contenzioso, penso sia in concessionario e non l'Ente, in quanto al concessionario è stato affidato il servizio di riscossione coattiva ed Esso segue per conto dell'Ente tutte le procedure atte al recupero dei tributi. Infatti, L’art. 1, commi da 537 a 542, della Legge di stabilità 2013, approvata con L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto che l'Ente impositore si esprima sulla prescirzione e decadenza riferita ai tempi sulla formazione e consegna del ruolo o lista di carico. Pertanto, allorquando l'Ente abbia consegnato i ruoli al concessionario, sia quaesti a risponderne su un'eventuale mancata riscossione per intervenuta prescrizione. E' corretta anche questa interpretazione?
Grazie.
Un contribuente ha sollevato l'eccezione di prescrizione della tarsu 2006, in quanto la relativa ingiunzione fiscale è stata notificata in data 31/12/2008. Da allora il concessionario della riscossione ha sollecitato il suddetto pagamento in data 11/02/2014. In merito alla prescrizione sui tributi locali, nel 2010 la Corte di Cassazione con sentenza n. 4283 ha stabilito che la prescrizione per la riscossione dei tributi locali segue quella breve (ossia quinquennale) e non quella decennale stabilita dal codice civile.
Io penso che nel caso dell'ingiunzione fiscale si debba seguire quella decennale. E' corretta questa interpretazione?
Inoltre, sulla competenza ad esprimersi sulla questione e su un eventuale contenzioso, penso sia in concessionario e non l'Ente, in quanto al concessionario è stato affidato il servizio di riscossione coattiva ed Esso segue per conto dell'Ente tutte le procedure atte al recupero dei tributi. Infatti, L’art. 1, commi da 537 a 542, della Legge di stabilità 2013, approvata con L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto che l'Ente impositore si esprima sulla prescirzione e decadenza riferita ai tempi sulla formazione e consegna del ruolo o lista di carico. Pertanto, allorquando l'Ente abbia consegnato i ruoli al concessionario, sia quaesti a risponderne su un'eventuale mancata riscossione per intervenuta prescrizione. E' corretta anche questa interpretazione?
Grazie.
lat75- Messaggi : 98
Data d'iscrizione : 21.10.12
Re: prescrizione riscossione tributi locali e competenza
ritengo...nel 2010 la Corte di Cassazione con sentenza n. 4283 ha stabilito che la prescrizione per la riscossione dei tributi locali segue quella breve (ossia quinquennale)
decadenza ICI
Pregiatissimo Paolo Gros,
sono un privato a cui piace molto il suo sito, che nonostante sia dedicato alle figure professionali ed agli amministratori locali, credo sia molto utile anche al cittadino comune. Ho letto un suo intervento circa i tributi locali e mi pare di aver capito che quelli relativi agli anni precedenti al 1 gennaio 2007, dovevano essere iscritti a ruolo entro un anno a pena di decadenza e che tale decadenza, non essendo soggetta agli stessi limiti della prescrizione (ex art. 2964 cc), non patisce interruzione.
Nello specifico, ho ricevuto un avviso di accertamento nell'anno 2011 relativo al mancato pagamento dell ICI 2006 E 2007. Sono rimasto inerme ed a gennaio 2014 ho ricevuto una cartellla di equitalia da cui si evince l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate fatta nel luglio del 2013. Le mie considerazioni sono le seguenti. Per quanto riguarda l'ICI 2006 il diritto a pretenderne la corresponsione dovrebbe essere decaduto, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel luglio 2013. Essendo un tributo locale ante 2007 l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla scadenza: è corretto?? L'avviso di accertamento non sana/interrompe la decadenza circa il tributo locale del 2006, ma solo, probabilmente, quello del 2007. E' possibile fare un ricorso?
La ringrazio anticipatamente per la preziosa attenzione che vorrà accordarmi.
Angelo Basile
sono un privato a cui piace molto il suo sito, che nonostante sia dedicato alle figure professionali ed agli amministratori locali, credo sia molto utile anche al cittadino comune. Ho letto un suo intervento circa i tributi locali e mi pare di aver capito che quelli relativi agli anni precedenti al 1 gennaio 2007, dovevano essere iscritti a ruolo entro un anno a pena di decadenza e che tale decadenza, non essendo soggetta agli stessi limiti della prescrizione (ex art. 2964 cc), non patisce interruzione.
Nello specifico, ho ricevuto un avviso di accertamento nell'anno 2011 relativo al mancato pagamento dell ICI 2006 E 2007. Sono rimasto inerme ed a gennaio 2014 ho ricevuto una cartellla di equitalia da cui si evince l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate fatta nel luglio del 2013. Le mie considerazioni sono le seguenti. Per quanto riguarda l'ICI 2006 il diritto a pretenderne la corresponsione dovrebbe essere decaduto, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel luglio 2013. Essendo un tributo locale ante 2007 l'iscrizione sarebbe dovuta avvenire entro un anno dalla scadenza: è corretto?? L'avviso di accertamento non sana/interrompe la decadenza circa il tributo locale del 2006, ma solo, probabilmente, quello del 2007. E' possibile fare un ricorso?
La ringrazio anticipatamente per la preziosa attenzione che vorrà accordarmi.
Angelo Basile
Angelo Basile- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 17.03.14
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