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CORTE DEI CONTI E PANETTONI PER GLI ANZIANI. MEGLIO REGALARE PANNOLONI PER EVITARE PROBLEMI DI SPESA.

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Messaggio  Ospite Mar 8 Apr 2014 - 4:26

Lombardia/93/2014/VSG





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola Consigliere
dott. Salvatore Tutino Consigliere
dott. Gianluca Braghò I° Referendario (relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis I° Referendario
dott. Andrea Luberti Referendario
dott. Paolo Bertozzi Referendario
dott. Cristian Pettinari Referendario
dott.ssa Marta D’Auria Referendario
dott. Giovanni Guida Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro Referendario

nell’adunanza pubblica del 6 febbraio 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16
giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n.
2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l’art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n.78 2
Visto l’art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011 n.138, convertito nella legge
14 settembre 2011 n. 148;
Visto il D.M. 23 gennaio 2012;
Udito il relatore, dott. Gianluca Braghò;

FATTO

Il comune di Idro, con nota protocollo n. 7943 datata 22 agosto 2013, ha trasmesso
alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 16, comma 12, del
D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148, il
prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio finanziario 2012.
Con nota istruttoria del 18 novembre 2013, il Magistrato Istruttore richiedeva all’ente
di fornire maggiori dettagli in relazione ad alcune spese, in particolare le fatture e i
mandati di pagamento relativi l’acquisto di panettoni per anziani over 75 pari ad euro
987,00.
Nella risposta istruttoria inviata il 19 dicembre 2013, prot. 13459, l’ente inviava i
documenti richiesti, dai quali è emerso che sono stati acquistati 210 dolci natalizi (105
panettoni e 105 pandori).
Conclusa l’istruttoria, il Magistrato Istruttore, con nota datata 24 gennaio 2014,
chiedeva al Presidente della Sezione il deferimento all’esame collegiale della questione
che, in ragione dell’ordinanza n. 43 del 27 gennaio 2014, veniva trattata all’adunanza
del 6 febbraio 2014.
In data 4 febbraio 2014, prot 1111, il sindaco del comune di Idro ha provveduto ad
inviare dettagliate memorie esplicative mirate ad “approfondire meglio la finalità
dell’iniziativa intrapresa dall’amministrazione del comune di Idro.”
Il sindaco infatti, ritiene che “donare un panettone a persone disagiate ed agli ultra
settantacinquenni del paese, sia, soprattutto in questi difficili anni di crisi economica, un
gesto di umanità che migliora l’immagine dell’ente. Per spese di rappresentanza, si
intendono infatti, quelle spese effettuate per offrire un’immagine positiva dell’ente; sono
liberalità da utilizzare per migliorare il rapporto con i propri cittadini. L’amministrazione
del comune di Idro ha ritenuto, e ritiene, che donare un pandoro o un panettone ai
propri cittadini anziani durante le festività natalizie sia un gesto cortese e gentile. Il bene
in questione, tra l’altro, non viene spedito per posta ma viene consegnato direttamente
da volontari o L.S.U. ed è associato alla consegna del biglietto di auguri da parte del
sindaco. Il dono è molto apprezzato da parte della cittadinanza.” Altri panettoni sono
stati donati ai volontari dell’AUSER e alle case di riposo ove sono presenti cittadini
residenti a Idro.
All’adunanza pubblica del 6 febbraio 2014 nessun rappresentante dell’amministrazione
comunale è comparso. 3


DIRITTO

I) Il controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti sulle spese di
rappresentanza sostenute dagli Enti locali.
L’art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14
settembre 2011, n.148, (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che “le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per
ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”.
Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione
dell'esercizio finanziario 2011.
Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell’ultimo periodo del comma 16 citato, ha
adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo degli enti locali.
Ai sensi dell’art. 2 del DM citato il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza
sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della
gestione di cui all'art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto
rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente
locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del
responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che
dall'organo di revisione economico finanziario.
Con la deliberazione n.151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito
le linee guida per l’esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri
uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.
In via preliminare la Sezione osserva che nell’attuale contesto congiunturale di
coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in
quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di
spesa pubblica.
L’art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella
legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che “A decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 4
pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”.
La legislazione finanziaria ha infatti previsto un taglio lineare a regime di oltre l’80%
rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 per le seguenti tipologie: relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.
La normativa non ha definito le singole categorie di spesa, per la concettualizzazione
delle quali si deve far riferimento al linguaggio comune e ai criteri elaborati dalla
giurisprudenza contabile ed amministrativa.
Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si
configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la
reputazione della singola pubblica amministrazione verso l’esterno. Le relative spese
devono assolvere il preciso scopo di consentire all’ente locale di intrattenere rapporti
istituzionali e di manifestarsi all’esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette
spese devono dunque rivestire il carattere dell’inerenza, nel senso che devono essere
strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il
prestigio dell’ente medesimo, nonché possedere il crisma dell’ufficialità, nel senso che
esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre
l’attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i
vantaggi correlati alla conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di
rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per
legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di
riferimento.
La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all’illegittimità della spesa
sostenuta dall’ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza.
Sotto il profilo gestionale, l’economicità e l’efficienza dell’azione della pubblica
amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di
rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai
vincoli di bilancio dell’ente locale che le sostiene.
La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il
venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità cui l’attività amministrativa deve
sempre tendere ai sensi dell’art. 97 Cost.
Sotto il profilo contabile, l’art. 6 comma 8 del D.L. citato impone una riduzione
lineare dei singoli capitoli di bilancio rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2009 per i
medesimi fini. La violazione del vincolo si traduce in una grave irregolarità contabile per
violazione diretta di principi di ordine pubblico economico volti a salvaguardare la tenuta
dei conti pubblici della Repubblica Italiana.
Infine, sotto il profilo regolamentare, ogni pubblica amministrazione dovrebbe dotarsi
di regole che disciplinano i casi e i modi in cui è sostenibile la spesa di rappresentanza. 5
In maggior dettaglio, nell’autodeterminare le linee guida per la propria attività, la
Sezione ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:
1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio,
apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di
rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;
capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare
commistioni contabili.
2) Esulano dall’attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente
finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l’esterno nel rispetto
della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.
3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a
beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.
4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di
mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
5) L’attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di
imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.


II) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute
dal comune di Idro nel corso dell’esercizio finanziario 2011.
Dal prospetto redatto secondo lo schema tipo individuato da D.M. 23 gennaio 2012,
sulla scorta della documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria, risultano non
conformi a legge e ai criteri individuati dalla Sezione, le voci di spesa che seguono.

Acquisto panettoni per anziani oltre 75 anni, euro 987,00

Nel merito del caso in esame, la Sezione osserva che la spesa per l’acquisto di
dolciumi natalizi si configura come mero atto di liberalità nei confronti di soggetti che
l’amministrazione comunale indica come persone ultra settantacinquenni in condizioni di
difficoltà. L’atto di donazione da parte della P.A. ai privati è sempre possibile qualora si
ravvisino ragioni di particolare interesse pubblico, posto che alla prestazione resa con
denaro pubblico non corrisponde un sacrificio del beneficiario. Tuttavia, la mera liberalità
in occasione di festività natalizie non rientra nel novero delle spese di rappresentanza, nei
termini sopra indicati e deve trovare altra allocazione nel bilancio dell’ente.
La predetta spesa si riferisce all’acquisto di 105 panettoni e 105 pandori in
occasione delle festività natalizie 2012 per gli anziani over 75 del comune di Idro. Ad ogni
buon conto si osserva che i residenti con età uguale o superiore a 75 anni risultano essere
(nel 2012) 167 al 31 dicembre 2012 (Fonte Istat). 6
Al riguardo, la Sezione ribadisce che le spese di rappresentanza non possono
risolversi in regalie ricorrenti per le festività, né essere a beneficio di soggetti interni
all’ente. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in
occasione e nell’ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono
rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all’Ente, e in generale
quelle prive di funzioni rappresentative verso l’esterno, quali quelle destinate a beneficio
dei dipendenti o amministratori appartenenti all’Ente che le dispone (Corte dei Conti - Sez.
Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna,
05.06.97 n. 326). Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l’esposizione
dell’interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l’attività
dell’ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell’occasione
della spesa.
Resta ferma la necessità di una congruità della spesa sostenuta che va misurata
senz’altro in riferimento ai valori economici di mercato (“non è comunque congruo
mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario,
ossia l’evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull’adeguato
espletamento delle funzioni sue proprie” – Sez. Giurisdizionale Abruzzo n. 394/08).
La Sezione osserva che l’amministrazione comunale deve dunque essere ristorata
degli esborsi sostenuti per l’effettuazione di tale tipologia di spese.

P.Q.M.

La Sezione, ai sensi degli artt. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito
nella legge 30 luglio 2010, n.122 e dell'art. 16, comma 12, del D.L. 31 agosto 2011,
n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148;
1) accerta la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal
comune di Idro, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, per le ragioni
espresse in motivazione;
2) dispone la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio comunale, al
Sindaco e all’organo di revisione.

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Messaggio  ullifa Mar 8 Apr 2014 - 4:57

Vorra dire che gli anziani "non incontitenti" si mangeranno i pannoloni.


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Messaggio  Ospite Mar 8 Apr 2014 - 7:38

ullifa ha scritto:Vorra dire che gli anziani "non incontitenti" si mangeranno i pannoloni.



A me piacerebbe sapere quanto è costata tutta la procedura per arrivare ad emettere una sentenza per una simile stupidaggine, per non dirla alla Fantozzi.

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Messaggio  ullifa Mar 8 Apr 2014 - 8:44

Io leggendo le sentenza delle varie corti ho capito che di solito vanno come i treni, quando partono non si fermano piu.

I magistrati vivono in un idilliaco mondo fatto di bianco o nero senza alcuna sfumatura .


Applicano le norme alla lettera senza alcuna possibilità di eccezione.

Noi invece facciamo il lavoro opposto, cerchiamo di interpretare lo spirito delle norme per sopravvivere nella quotidianità del lavoro.

E se il risultato della nostra lettura non è congeniale all'interlocutore veniamo tacciati di "ostruzionismo". (argomento oramia trito e ritrito).


ps.

paese che vai sentenza che trovi


Delibera n. 174/2013/SRCPIE/PRSE
https://www.google.it/url?q=http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pronunce/2013/delibera_174_2013.pdf&sa=U&ei=4AtEU67pMci9ygP2yoD4CA&ved=0CFUQFjAI&usg=AFQjCNEr26xlItEfKGNIolC1nQbxorEKUQ

per la corte piemonte l'acquisto di panettoni non è spesa di rappresentanza ( e saro sincero anche per me)

".....Inoltre, l’esame del citato elenco evidenzia la presenza di spese che non sembrerebbero rientrare nell’ambito delle “spese di rappresentanza”, quali l’acquisto di: n. 30 pigotte per nascita nuovi residenti (euro 600,00), bandiere per matrimoni civili (euro 329,12), pandorini per alunni delle scuole (euro 480,00) e panettoni (euro 300,00).


per analogia se prevedo delle detrazioni tasi per determinate categorie (over 75 o reditto ise basso etc.)allora anche in questo caso saremmo nel novero delle spese di rappresentanza ????.

Cercare di creare perequazione fiscale non rinetra nei compiti istituzionali dell ente e ne accresce l'immagine, leggo ogni giorno titoli di giornale di comuni che si fanno belli in tal senso.

ullifa

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Messaggio  ragiunat Ven 11 Apr 2014 - 2:59

Nel frattempo stanno arrivando richieste di chiarimenti sui consuntivi 2012...

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CORTE DEI CONTI E PANETTONI PER GLI ANZIANI. MEGLIO REGALARE PANNOLONI PER EVITARE PROBLEMI DI SPESA.  Empty Re: CORTE DEI CONTI E PANETTONI PER GLI ANZIANI. MEGLIO REGALARE PANNOLONI PER EVITARE PROBLEMI DI SPESA.

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