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monetizzazione ferie non godute

2 partecipanti

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monetizzazione ferie non godute Empty monetizzazione ferie non godute

Messaggio  ragioniere Ven 30 Set 2011 - 1:32

In quali casi è possibile monetizzare le fere non godute, per qualsiasi motivo, e con quali criteri e procedura.
grazie

ragioniere

Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11

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monetizzazione ferie non godute Empty Monetizzazione ferie non fruite

Messaggio  Paolo Gros Ven 30 Set 2011 - 1:43

La disciplina dell’istituto delle ferie per quanto riguarda il pubblico impiego (Regioni ed Autonomie locali) si trova nel CCNL 6/7/1995 all’art. 18, dove viene stabilito il periodo massimo fruibile
Per quanto riguarda la possibilità di monetizzazione delle ferie, secondo la disciplina contenuta nell’art. 18, il pagamento sostitutivo può aver luogo solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la conseguenza che deve ritenersi assolutamente vietata la monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto) e relativamente a quelle non godute dal dipendente per ragioni di servizio. A tal proposito l'art.39 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche stabilisce il divieto di assegnare le ferie durante il periodo di preavviso, prevedendone la monetizzazione. Il comma 8 di tale articolo prevede che in caso di decesso del dipendente l'amministrazione debba corrispondere agli eredi, nell'ambito di compensi ad essi spettanti, anche la somma corrispondente ai giorni di ferie maturate e non godute.
E’, inoltre, possibile la monetizzazione delle ferie non godute all'atto della cessazione del rapporto nei casi di licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto (assenze per malattia) e i casi nei quali il mancato godimento delle ferie non è in alcun modo imputabile alla volontà del dipendente ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo, come il collocamento a riposo per assoluta e permanente inidoneità.
Un altro problema per quanto riguarda l’istituto in questione, è relativo all’accumulo di ferie non godute nel corso degli anni.
In riferimento a tale fattispecie occorre premettere che l’attività di gestione del personale spetta al dirigente (al responsabile di servizio nel caso di enti privi di dirigenza) che vi provvede con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e, quindi, con atti di diritto privato. L’art. 2109 C.C. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
Inoltre, con specifico riferimento all'istituto delle ferie, è opportuno evidenziare che il profilo relativo all’accumulo di ferie non godute negli anni deve considerarsi aspetto patologico dell’istituto stesso. Occorre ricordare, infatti, che nella vigente regolamentazione, ferma restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'ente, in base, alle previsioni dell'art.18 è chiamato a stabilire la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilievo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. L'istituto, pertanto, non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente: nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, è consentita all'ente anche l’assegnazione d’ufficio delle ferie.
Per quanto attiene al profilo della fruibilità il Contratto stabilisce che le ferie non fruite nell’anno di riferimento – causa indifferibili esigenze di servizio – dovranno essere godute entro il primo semestre dell’anno successivo; nel caso in cui, invece, la mancata fruibilità di ferie residue sia imputabile ad esigenze di carattere personale e sia compatibile con le esigenze di servizio, ne è ammesso il godimento entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Nel caso di contratto a tempo determinato il numero di giorni di ferie sarà calcolato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato nel corso dell’anno, computando come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni, secondo quanto disposto dall’art. 18 comma VII.
Per quanto riguarda la determinazione delle ferie spettanti al lavoratore a tempo determinato in caso di proroga o rinnovo del contratto, così come attualmente disciplinati dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 368/2001, occorre distinguere i due casi:
in caso di proroga del termine (in un rapporto di breve durata, inferiore all'anno, art. 4 D. Lgs. 368/2001), le ferie spettanti al dipendente devono essere calcolate con riferimento al periodo di servizio complessivamente prestato (comprensivo della proroga) e devono essere godute entro la "nuova" scadenza del termine (quella stabilita con la proroga del contratto);
in caso di riassunzione a termine (art. 5 D. Lgs. 368/2001), le ferie devono essere calcolate con riferimento ai singoli periodi di servizio prestati nell'ambito di ciascun contratto e devono essere godute entro il rispettivo termine di ciascun contratto (o retribuite, se non godute).
La soluzione a tale problema dipende anche dalla durata del contratto originario: se essa è pari ad uno o più anni, non vi è infatti motivo per applicare ai dipendenti con contratto a termine un regime differenziato rispetto a quello previsto dall'art.18 del CCNL del 6.7.1995. Nel caso in cui, ad esempio, sia sottoscritto un contratto di lavoro della durata di un anno e tale contratto venga successivamente prorogato di ulteriori due anni, le ferie maturate nel corso del primo anno dovranno essere fruite secondo le regole dell’art. 18.
Il decreto legislativo n. 66/2003 ha riformato tutti i profili della disciplina dell’orario di lavoro, comprese le ferie. Tale nuova disciplina in materia abroga le norme precedenti in vigore, salve quelle espressamente richiamate. Il riferimento costituzionale rimane l’art. 36 della Costituzione che si occupa della durata massima della giornata lavorativa, del riposo settimanale e delle ferie.
Esso interviene in applicazione di una direttiva comunitaria, la n. 93/104/CE e successive modifiche ed integrazioni, fra le quali in particolare la direttiva n. 2000/34/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
L’art. 10 del decreto, nell’introdurre nuove disposizioni sulla disciplina legale dell’istituto del riposo annuo, conferma la piena validità di quanto disposto dall’art. 2109 del Codice civile, secondo il quale spetta al lavoratore un periodo annuo di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.

Le integrazioni apportate dall’art. 10 del decreto riguardano:

la durata massima

il periodo di godimento

il divieto di monetizzazione

la frazionabilità

Per quanto riguarda la durata, il periodo di riposo annuo è stabilito in un minimo di quattro settimane, riproporzionato se il periodo di occupazione è inferiore all’anno. In tal senso, si considerano annullate le disposizioni che prevedono periodi inferiori, mentre sono da considerarsi ancora valide le disposizioni legali e contrattuali che prevedono periodi maggiori.
Per quanto attiene al periodo di godimento l’art. 10 – modificato dal d. lgs. N. 213/2004 dispone – con decorrenza dal 1 settembre 2004 – che il periodo minimo di quattro settimane deve essere fruito per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie escluse dal campo di applicazione del decreto stesso. Questo periodo deve essere consecutivo se lo richiede il lavoratore. Le restanti due settimane devono essere godute nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Nel caso in cui incorrano vicende particolari nel rapporto di lavoro (malattia, maternità, infortunio, ecc.) tali da protrarsi oltre i limiti stabiliti dal decreto, il periodo di godimento delle ferie potrà essere deferito fino al momento del rientro del lavoratore. Il periodo di riferimento – l’anno – è da intendersi come periodo di 12 mesi: pertanto, i rapporti di lavoro in essere al 1 settembre 2004 faranno riferimento come data di scadenza dei primi 12 mesi al 31 agosto 2005. Nel caso di assunzione del lavoratore dopo tale data, il primo periodo di due settimane di ferie dovrà essere fruito durante i primi 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione. In entrambi i casi le ulteriori due settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al trascorrere dei primi 12 mesi.
Un ulteriore limite imposto dal decreto è quello relativo alla durata del periodo di ferie che deve essere possibilmente continuativo o comunque frazionato ma in maniera tale da non vanificare la natura dell’istituto tendente a consentire il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Per questo, l’art. 10 prevede il diritto del lavoratore di disporre in maniera continuativa delle due settimane di ferie godute nell’anno di maturazione. Nel caso in cui sia così richiesto dal lavoratore, il datore di lavoro non ha diritto di disporre altrimenti. Tale diritto non è stato invece riconosciuto con riferimento al periodo di ferie eccedente le prime due settimane.
Per quanto riguarda il divieto di monetizzazione delle ferie, il secondo comma dell’art. 10 dispone che “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. Tale divieto opera per le quattro settimane minime previste dalla norma. Nel caso di oggettivi impedimenti alla fruizione deve considerarsi possibile la corresponsione di un trattamento economico sostitutivo per l’eventuale quota di ferie stabilita dai contratti collettivi che ecceda le quattro settimane.

In ultimo

La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi . I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione fino a tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono 28 e 26 per i neo assunti.

A tutti i dipendenti sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare. Nell’anno di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi per ferie non godute si faccia riferimento all’art. 10 del CCNL 5/10/2001, a norma del quale tale indennità è determinata, per ogni giornata, con riferimento alla nozione di retribuzione di cui all’art. 52, comma II, lettera c) del CCNL 14/9/2000

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