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piano particolareggiato di iniziativa privata
la giunta comunale approvava lo schema di una convenzione relativa ad un piano particolareggiato di iniziativa privata con contestuale autorizzazione alla sottoscrizione al responsabile dell'ufficio tecnico (art 107 c.3 tu d lgs 267-2000)
nello schema approvato veniva inserito anche un mappale inedificabile in quanto in fase di rogito notarile i precedenti comproprietari cedevano alla società - soggetto attuatore del piano - proprietario del fondo principale - solo la quota parte dell'indice edificatorio pertinente di detto mappale.
uno dei precedenti comproprietari del mappale inedificabile è proprietario esclusivo, altresì, di 2 mappali iscritti al catasto fabbricati ed indicati nel piano originario come fabbricati esistenti adibiti a magazzini "lavorazione prodotti floricoli" .in seguito ad adeguamento del consiglio comunale alle osservazioni del comitato urbanistico provinciale è stata prevista la loro ristrutturazione con totale attribuzione della destinazione d'uso residenziale
nello schema della convenzione approvata dalla giunta comunale erano stati inseriti sia il mappale del terreno inedificabile che quello dei 2 fabbricati oggetto delle osservazioni di cui sopra, in forza di ciò il responsabile dell'ufficio tecnico convocava i comproprietari del mappale privo di indice per la sottoscrizione della convenzione.
un comproprietario del terreno inedificabile sollevava dubbi in merito all'obbligo della sottoscrizione della convenzione attuativa della S.U.A di iniziativa privata del P.R.G ma dette rimostranze venivano ascoltate solo dopo il parere legale redatto da un famoso esperto in diritto amministrativo,
nel parere veniva evidenziato, che essendo il terreno privo di indice od oggetto ad alcuna trasformazione edilizia compreso nello S.U.A, il comproprietario non doveva sottoscrivere alcuna convenzione.
la società soggetto attuatore versava i diritti di segreteria per il rogito da parte del segretario comunale della convenzione modificata in base alle osservazioni di cui sopra lasciando inseriti i n 2 mappali dei fabbricati esistenti oggetto dell'adeguamento alle osservazioni provinciali
di dette modifiche non veniva formalizzato alcun provvedimento che modificasse lo schema iniziale della convenzione urbanistica approvata a suo tempo dalla giunta comunale.
nonostante il versamento dei diritti di segreteria presso il tesoriere comunale , la convenzione viene poi sottoscritta da un notaio che nelle premesse - pur citando l'originaria deliberazione di giunta comunale, riporta quanto segue:"non intervengono alla presente convenzione altri soggetti, i quali, pur essendo proprietari di immobili siti nel perimetro del P.P, i loro immobili non sono interessati ad alcuna trasformazione edilizia, normato dalla S.U.A" quindi neanche il proprietario esclusivo dei 2 fabbricati esistenti
alla luce di quanto sopra si chiede se quanto riportato dal notaio sia corretto e se la comproprietaria pensionata, che ha sostenuto un costo per il rilascio del parere legale, possa rivalersi in qualche modo sui funzionari comunali per il comportamento tenuto in questa vicenda
nello schema approvato veniva inserito anche un mappale inedificabile in quanto in fase di rogito notarile i precedenti comproprietari cedevano alla società - soggetto attuatore del piano - proprietario del fondo principale - solo la quota parte dell'indice edificatorio pertinente di detto mappale.
uno dei precedenti comproprietari del mappale inedificabile è proprietario esclusivo, altresì, di 2 mappali iscritti al catasto fabbricati ed indicati nel piano originario come fabbricati esistenti adibiti a magazzini "lavorazione prodotti floricoli" .in seguito ad adeguamento del consiglio comunale alle osservazioni del comitato urbanistico provinciale è stata prevista la loro ristrutturazione con totale attribuzione della destinazione d'uso residenziale
nello schema della convenzione approvata dalla giunta comunale erano stati inseriti sia il mappale del terreno inedificabile che quello dei 2 fabbricati oggetto delle osservazioni di cui sopra, in forza di ciò il responsabile dell'ufficio tecnico convocava i comproprietari del mappale privo di indice per la sottoscrizione della convenzione.
un comproprietario del terreno inedificabile sollevava dubbi in merito all'obbligo della sottoscrizione della convenzione attuativa della S.U.A di iniziativa privata del P.R.G ma dette rimostranze venivano ascoltate solo dopo il parere legale redatto da un famoso esperto in diritto amministrativo,
nel parere veniva evidenziato, che essendo il terreno privo di indice od oggetto ad alcuna trasformazione edilizia compreso nello S.U.A, il comproprietario non doveva sottoscrivere alcuna convenzione.
la società soggetto attuatore versava i diritti di segreteria per il rogito da parte del segretario comunale della convenzione modificata in base alle osservazioni di cui sopra lasciando inseriti i n 2 mappali dei fabbricati esistenti oggetto dell'adeguamento alle osservazioni provinciali
di dette modifiche non veniva formalizzato alcun provvedimento che modificasse lo schema iniziale della convenzione urbanistica approvata a suo tempo dalla giunta comunale.
nonostante il versamento dei diritti di segreteria presso il tesoriere comunale , la convenzione viene poi sottoscritta da un notaio che nelle premesse - pur citando l'originaria deliberazione di giunta comunale, riporta quanto segue:"non intervengono alla presente convenzione altri soggetti, i quali, pur essendo proprietari di immobili siti nel perimetro del P.P, i loro immobili non sono interessati ad alcuna trasformazione edilizia, normato dalla S.U.A" quindi neanche il proprietario esclusivo dei 2 fabbricati esistenti
alla luce di quanto sopra si chiede se quanto riportato dal notaio sia corretto e se la comproprietaria pensionata, che ha sostenuto un costo per il rilascio del parere legale, possa rivalersi in qualche modo sui funzionari comunali per il comportamento tenuto in questa vicenda
aua- Messaggi : 187
Data d'iscrizione : 16.10.12
re
onestamente direi proprio di no ma ad ogni buon conto se il soggetto sente lesi i propri diritti li puo' esercitare attraverso un legale di fiducia
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