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atto di donazione.
Buon giorno, con la presente si chiede di conoscere se il Segretario Comunale può rogare un Atto di donazione di un immobile fatto da un privato al Comune.
In attesa si ringrazia. .
In attesa si ringrazia. .
PEDUTO FERMINO- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 28.01.13
Re: atto di donazione.
si previa ,delibera di accettazione della donazione da parte del consiglio comunale
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
GIURISPRUDENZA CONTRARIA
Mi sono posto il problema nel 2012 ed ho trovato giurisprudenza contraria che motiva la presunta sottrazione dell'atto di donazione al potere di rogito del segretario comunale con la specialità dell'art. 782 c.c., il quale esplicitamente ed esclusivamente riserva il rogito dell'atto di donazione al notaio.
Poiché si tratterebbe di norma speciale, l'art. 97, comma 4, lett. c). d.lgs. n. 267/2000 avrebbe dovuto prevedere la regola in modo specifico, ciò che non ha fatto.
Il tutto mi lascia francamente perplesso, ma tant'è...
Il problema è spiegato in questi termini anche da Oliveri, pag. 49:
http://books.google.it/books?id=sHCr0-Js6MMC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=comune+donazione+segretario+comunale&source=bl&ots=PF-lEobgxA&sig=RwBvgHNGzvQo4HxUPj9Ry_L5_Z8&hl=it&sa=X&ei=vQxjT7PNDYntOfqdoY8I&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=comune%20donazione%20segretario%20comunale&f=true
Poiché si tratterebbe di norma speciale, l'art. 97, comma 4, lett. c). d.lgs. n. 267/2000 avrebbe dovuto prevedere la regola in modo specifico, ciò che non ha fatto.
Il tutto mi lascia francamente perplesso, ma tant'è...
Il problema è spiegato in questi termini anche da Oliveri, pag. 49:
http://books.google.it/books?id=sHCr0-Js6MMC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=comune+donazione+segretario+comunale&source=bl&ots=PF-lEobgxA&sig=RwBvgHNGzvQo4HxUPj9Ry_L5_Z8&hl=it&sa=X&ei=vQxjT7PNDYntOfqdoY8I&ved=0CD0Q6AEwBA#v=onepage&q=comune%20donazione%20segretario%20comunale&f=true
Francesco Basten- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 08.11.13
Località : Piemonte
refuso
"avrebbe dovuto prevedere la DEROGA", non la "REGOLA"... sorry
Francesco Basten- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 08.11.13
Località : Piemonte
Re: atto di donazione.
vi sono due tesi la maggioritaria si esprime nel senso della facoltà di stipulare donazioni(parere regione friuli venezia giulia)
lo stesso notariato in apposito studio già con la bassanini si è orientato come segue:
2. Situazione attuale. A seguito della legge Bassanini la situazione è notevolmente mutata. Il mutamento si è verificato sia per la competenza di rogito del segretario comunale, ampliata considerevolmente, sia per la previsione per la prima volta della competenza del segretario comunale ad autenticare scritture private.
Le due fattispecie vanno analizzate singolarmente.
a) Competenza del segretario comunale a ricevere atti pubblici.
La legge recita testualmente: “il segretario...può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte”. La norma non prevede più una tipologia ristretta di atti ricevibili dal segretario comunale, ma fa riferimento a “tutti i contratti, espressione nella quale possono certamente ricomprendersi tutti i tipi di contratto, sia ad effetti reali che ad effetti obbligatori.
Non potrebbe essere accolta l’opinione, pur affermata in costanza del T.U. del 1934 sulla legge comunale e provinciale (TONDO, Sulla competenza dei segretari comunali alla rogazione di atti negoziali, in Studi e materiali, I, 1986, pag. 30 e segg.) che i soli contratti ricevibili per atto pubblico dal segretario comunale siano quelli “astrattamente suscettibili d’essere realizzati nella forma del pubblico incanto o della licitazione privata”. Qualunque argomento letterale di supporto a questa opinione è ormai venuto meno.
La legge non prevede più il requisito né dell’esclusivo interesse, né quello del puro e semplice interesse. Ciò probabilmente sul presupposto che la comparizione del Comune come parte sia circostanza sufficiente a rendere operativa la competenza di rogito del segretario comunale. Infatti la legge Bassanini ha capovolto del tutto il meccanismo che giustifica la competenza di rogito del segretario comunale: è ora sufficiente che il Comune sia parte del negozio, perché quest’ultimo possa essere rogato dal segretario comunale. In tal modo viene ad essere violato del tutto il criterio di neutralità fondato sull’art. 28, nn. 2 e 3 della legge notarile.
non conosco sentenze recenti quelle che vengono citate (contrarie alla possibilità di rogito )solo precedenti alla bassanini....e quindi anche alla legge 267 2000
lo stesso notariato in apposito studio già con la bassanini si è orientato come segue:
2. Situazione attuale. A seguito della legge Bassanini la situazione è notevolmente mutata. Il mutamento si è verificato sia per la competenza di rogito del segretario comunale, ampliata considerevolmente, sia per la previsione per la prima volta della competenza del segretario comunale ad autenticare scritture private.
Le due fattispecie vanno analizzate singolarmente.
a) Competenza del segretario comunale a ricevere atti pubblici.
La legge recita testualmente: “il segretario...può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte”. La norma non prevede più una tipologia ristretta di atti ricevibili dal segretario comunale, ma fa riferimento a “tutti i contratti, espressione nella quale possono certamente ricomprendersi tutti i tipi di contratto, sia ad effetti reali che ad effetti obbligatori.
Non potrebbe essere accolta l’opinione, pur affermata in costanza del T.U. del 1934 sulla legge comunale e provinciale (TONDO, Sulla competenza dei segretari comunali alla rogazione di atti negoziali, in Studi e materiali, I, 1986, pag. 30 e segg.) che i soli contratti ricevibili per atto pubblico dal segretario comunale siano quelli “astrattamente suscettibili d’essere realizzati nella forma del pubblico incanto o della licitazione privata”. Qualunque argomento letterale di supporto a questa opinione è ormai venuto meno.
La legge non prevede più il requisito né dell’esclusivo interesse, né quello del puro e semplice interesse. Ciò probabilmente sul presupposto che la comparizione del Comune come parte sia circostanza sufficiente a rendere operativa la competenza di rogito del segretario comunale. Infatti la legge Bassanini ha capovolto del tutto il meccanismo che giustifica la competenza di rogito del segretario comunale: è ora sufficiente che il Comune sia parte del negozio, perché quest’ultimo possa essere rogato dal segretario comunale. In tal modo viene ad essere violato del tutto il criterio di neutralità fondato sull’art. 28, nn. 2 e 3 della legge notarile.
non conosco sentenze recenti quelle che vengono citate (contrarie alla possibilità di rogito )solo precedenti alla bassanini....e quindi anche alla legge 267 2000
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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