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3 partecipanti
Accertamento TARSU su immobile venduto
Buongiorno,
ho ricevuto richiesta di pagamento della seconda rata TARSU di un immobile venduto nel 2009, con la motivazione di non aver comunicato la cessazione dell'utenza all'ufficio tributi del comune.
Domanda: possono chiedere il pagamento ora, senza avermi mandato il regolare avviso di pagamento nel 2009 ?
Se avessi ricevuto l'avviso nel 2009 l'avrei pagata, senza i costi aggiuntivi di interessi e more che mi chiedono ora...
Grazie per la risposta che vorrete darmi, saluti.
Cinzia
ho ricevuto richiesta di pagamento della seconda rata TARSU di un immobile venduto nel 2009, con la motivazione di non aver comunicato la cessazione dell'utenza all'ufficio tributi del comune.
Domanda: possono chiedere il pagamento ora, senza avermi mandato il regolare avviso di pagamento nel 2009 ?
Se avessi ricevuto l'avviso nel 2009 l'avrei pagata, senza i costi aggiuntivi di interessi e more che mi chiedono ora...
Grazie per la risposta che vorrete darmi, saluti.
Cinzia
Biruzza- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 16.05.14
re
Se avessi ricevuto l'avviso nel 2009 l'avrei pagata...
accerterei se l'avviso o sollecito sia o meno perventuo e notificato ex 140 cpc
accerterei se l'avviso o sollecito sia o meno perventuo e notificato ex 140 cpc
Re: Accertamento TARSU su immobile venduto
Posto che, in mancanza della dichiarazione di cessazione, la TARSU era dovuta per tutto il 2009 ex art. 64 comma 4 del D.Lgs. 507/93 "in caso di mancata di presentazione della denuncia nell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per gli anni successivi se l'utente la denuncia (quindi devi presentare denuncia) dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali oppure la tassa sia stata assolta dal subentrante" il problema è che sicuramente il comune non ti può imputare sanzioni ed interessi in assenza di prova di notifica di atto precedente.
Cosa diversa è se il tuo comune si avvaleva di Equitalia per cui hai ricavuto una cartella esattoriale successiva all'avviso (c.d. GIA) che non hai ricevuto. In tal caso la cartella di per sè non dovrebbe riportare sanzioni ed interessi (se ci sono stiamo parlando di riscossione coattiva per cui avresti dovuto ricevere un atto precedente).
Cosa diversa è se il tuo comune si avvaleva di Equitalia per cui hai ricavuto una cartella esattoriale successiva all'avviso (c.d. GIA) che non hai ricevuto. In tal caso la cartella di per sè non dovrebbe riportare sanzioni ed interessi (se ci sono stiamo parlando di riscossione coattiva per cui avresti dovuto ricevere un atto precedente).
alessandro chierego- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.12.11
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