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http://www.irpef.info/La seconda quota del TFS dal 2011 - Criticita'
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Paolo Gros
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La seconda quota del TFS dal 2011 - Criticita'
Torniamo a parlare della seconda quota del TFS dal 2011.
Prende a riferimento l'80% della retribuzione e non il 100% come avviene per il TFR !
Il comma 10 dell'art. 12 della legge legge 122 del 30 luglio 2010 introduce dal 1/1/2011 per il calcolo della buonuscita la procedura prevista dal Codice Civile per il TFR, ecco il testo:
"... il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento."
Pare quindi evidente che dal 1/1/2011 per la procedura di calcolo non si applica il DPR 1032/73, ma l'art. 2120 del Codice Civile.
Ma che cosa dice l'art.2120 del CC :"Quindi andiamo a vedere cosa dice l'art. 2120 del Codice Civile:
"Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni."
Ergo il comma 2 dell'art. 3 del DPR dal 1/1/2011 viene sostituito col comma dell'art. 2120 del Codice Civile,nel quale si parla di retribuzione, non di base contributiva
Ora , una cosa e' la retribuzione utile( la somma delle voci stipendiali e la misura delle stesse che confluiscono nell'importo da adoperare per il calcolo) e cosa diversa la base contributiva (la parte di retribuzione e soggetta alla trattenuta per il fondo e viene determinata dal comma 2 dell'art. 3 del DPR 1032/73 nella misura dell'80%.)
La ormai famosa circolare 17 del 08.10.2010 Inpdap aveva centrato nel segno infatti leggevo fra le righe e riporto : "Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo:
Prima quota: anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione utile ai fini dell'indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni;
Seconda quota: anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall'art. 2120 del codice civile."
Ma guarda un po' la stessa Inpdap con nota 15632 del 16.11.2010 con un clamoroso dietro front conclude "Di conseguenza, ai fini del calcolo sia della prima che della seconda quota TFS, la base di calcolo è costituita dall' ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge....omissis"."
Bah, questa seconda interpretazione , contraria alla precedente emessa per circolare e non con nota, mi lascia un po' sbalordito.
L'inizio anno e' vicino , quale base imponibile urilizziamo per la seconda quota di TFS ?
Quale l'incidenza della quota B negli abbattimenti dell'imponibile IRPEF considerato che nulla e' stato detto e scritto dall'Inpdap stessa?
Credo che per prassi che non deriva da norma alcuna ci si adagiera' al concetto di 80% della retribuzione utile e via!
La norma pero' come ho polemicamente evidenziato non era stata scritta a questo modo.
sic est.
Prende a riferimento l'80% della retribuzione e non il 100% come avviene per il TFR !
Il comma 10 dell'art. 12 della legge legge 122 del 30 luglio 2010 introduce dal 1/1/2011 per il calcolo della buonuscita la procedura prevista dal Codice Civile per il TFR, ecco il testo:
"... il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento."
Pare quindi evidente che dal 1/1/2011 per la procedura di calcolo non si applica il DPR 1032/73, ma l'art. 2120 del Codice Civile.
Ma che cosa dice l'art.2120 del CC :"Quindi andiamo a vedere cosa dice l'art. 2120 del Codice Civile:
"Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni."
Ergo il comma 2 dell'art. 3 del DPR dal 1/1/2011 viene sostituito col comma dell'art. 2120 del Codice Civile,nel quale si parla di retribuzione, non di base contributiva
Ora , una cosa e' la retribuzione utile( la somma delle voci stipendiali e la misura delle stesse che confluiscono nell'importo da adoperare per il calcolo) e cosa diversa la base contributiva (la parte di retribuzione e soggetta alla trattenuta per il fondo e viene determinata dal comma 2 dell'art. 3 del DPR 1032/73 nella misura dell'80%.)
La ormai famosa circolare 17 del 08.10.2010 Inpdap aveva centrato nel segno infatti leggevo fra le righe e riporto : "Ad esempio, un dipendente statale assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31 dicembre 2030, avrà diritto ad una prestazione di fine servizio calcolata nel seguente modo:
Prima quota: anzianità dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 2010 pari a 21 anni, TFS calcolato sulla base di un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione utile ai fini dell'indennità di buonuscita, computata su base annuale e comprensiva della tredicesima mensilità, percepita al momento del collocamento a riposo, moltiplicata per 21 anni;
Seconda quota: anzianità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2030 pari a 20 anni. Importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio; tale accantonamento annuale sarà soggetto alla rivalutazione prevista dall'art. 2120 del codice civile."
Ma guarda un po' la stessa Inpdap con nota 15632 del 16.11.2010 con un clamoroso dietro front conclude "Di conseguenza, ai fini del calcolo sia della prima che della seconda quota TFS, la base di calcolo è costituita dall' ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge....omissis"."
Bah, questa seconda interpretazione , contraria alla precedente emessa per circolare e non con nota, mi lascia un po' sbalordito.
L'inizio anno e' vicino , quale base imponibile urilizziamo per la seconda quota di TFS ?
Quale l'incidenza della quota B negli abbattimenti dell'imponibile IRPEF considerato che nulla e' stato detto e scritto dall'Inpdap stessa?
Credo che per prassi che non deriva da norma alcuna ci si adagiera' al concetto di 80% della retribuzione utile e via!
La norma pero' come ho polemicamente evidenziato non era stata scritta a questo modo.
sic est.
La seconda quota del TFS dal 2011 .
Caro Paolo, ho letto con attenzione il tuo post in merito all'oggetto. In effetti vi è un'anomalia tra quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 12 legge 122/2010 e quanto sancito dalla nota INPDAP n. 15632 del 16/11/2010 (che non riesco a trovare e della quale ti chiedo copia). Sono d'accordo con la tua tesi, secondo la quale l'innovazione introdotta dalla legge 122/2010 in merito alla seconda quota del TFS DAL 01/01/2011, segue l'articolo 2120 del c.c. ed il concetto della retribuzione dovuta per l'anno e non di base contributiva.
Ad ogni buon fine, e nell'attesa che alla Direzione Generale dell'INPDAP si "sveglino" dal letargo, anche il sottoscritto si è posto il problema di quale base imponibile urilizziamo per la seconda quota di TFS e quale sia l'incidenza della quota B negli abbattimenti dell'imponibile IRPEF, con "adagio" al concetto di 80% della retribuzione utile e via.
Credo, pertanto, che si debba aspettare le prime liquidazioni dell'anno 2011 per renderci contro di come funzioni la cosa.
Con l'occasione ti allego una nota "interna" dell'INPDAP del 27/10/2010 prot. 15107 che ho fotocopiato alla sede di Napoli avente per oggetto " Modalità di liquidazione provvisoria dei trattamenti di fine servizio eccedenti 90.000 euro lordi (circolare n. 17 del 8/10/2010). Con tale nota si forniscono indicazioni alle sedi provinciali INPDAP per consentire le liquidazioni con importi superiori a 90.000 euro.
In attesa di approfondire la "questione" ti ricambio gli auguri di felici festività e di buon 2011. Con affetto Andrea
Ad ogni buon fine, e nell'attesa che alla Direzione Generale dell'INPDAP si "sveglino" dal letargo, anche il sottoscritto si è posto il problema di quale base imponibile urilizziamo per la seconda quota di TFS e quale sia l'incidenza della quota B negli abbattimenti dell'imponibile IRPEF, con "adagio" al concetto di 80% della retribuzione utile e via.
Credo, pertanto, che si debba aspettare le prime liquidazioni dell'anno 2011 per renderci contro di come funzioni la cosa.
Con l'occasione ti allego una nota "interna" dell'INPDAP del 27/10/2010 prot. 15107 che ho fotocopiato alla sede di Napoli avente per oggetto " Modalità di liquidazione provvisoria dei trattamenti di fine servizio eccedenti 90.000 euro lordi (circolare n. 17 del 8/10/2010). Con tale nota si forniscono indicazioni alle sedi provinciali INPDAP per consentire le liquidazioni con importi superiori a 90.000 euro.
In attesa di approfondire la "questione" ti ricambio gli auguri di felici festività e di buon 2011. Con affetto Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Quota B del Tfs dal 2011
Tale nota ( Nota prot. n.15632 del 16 novembre 2010) risponde ad una richiesta di chiarimenti avanzata dallo Snals relativamente alla circolare n. 17/2010.
la riporto:
Con nota n 15632 del 16 novembre, l’INPDAP ha chiarito che:
il comma 10, art. 12, della legge n. 122 del 2010 non ha disposto un passaggio dal regime TFS a quello TFR ma ha introdotto una nuova modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, lasciando immutata la natura giuridica di tali trattamenti;
• continuano, pertanto, ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR n. 1032/1973, ivi comprese quelle relative all'individuazione delle voci retributive utili nonché quelle disposizioni che stabiliscono quale debba essere la base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
• ai fini del calcolo sia della prima che della seconda quota TFS, di conseguenza, la base di calcolo è costituita dall' ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge;
• sulla base di quanto esposto, il compenso individuale accessorio, la retribuzione professionale docente e l'indennità di direzione non sono emolumenti utili ai fini della determinazione della prestazione, ivi compresa la seconda quota TFS.
la riporto:
Con nota n 15632 del 16 novembre, l’INPDAP ha chiarito che:
il comma 10, art. 12, della legge n. 122 del 2010 non ha disposto un passaggio dal regime TFS a quello TFR ma ha introdotto una nuova modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, lasciando immutata la natura giuridica di tali trattamenti;
• continuano, pertanto, ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR n. 1032/1973, ivi comprese quelle relative all'individuazione delle voci retributive utili nonché quelle disposizioni che stabiliscono quale debba essere la base di calcolo dell'indennità di buonuscita;
• ai fini del calcolo sia della prima che della seconda quota TFS, di conseguenza, la base di calcolo è costituita dall' ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge;
• sulla base di quanto esposto, il compenso individuale accessorio, la retribuzione professionale docente e l'indennità di direzione non sono emolumenti utili ai fini della determinazione della prestazione, ivi compresa la seconda quota TFS.
Quota B del TFS
Ho trovato la nota Inpdap e la allego :
ALLEGATO RIMOSSO IL 10.02.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
ALLEGATO RIMOSSO IL 10.02.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
Re: La seconda quota del TFS dal 2011 - Criticita'
della serie :non è cambiato nulla in meglio.
tutto è immutato .. però l'arrotondamento ad anno intero con 6 mesi e un giorno lo abbiamo già salutato
grazie ragazzi , ogni tanto passo di qua e rubo a man bassa
tutto è immutato .. però l'arrotondamento ad anno intero con 6 mesi e un giorno lo abbiamo già salutato
grazie ragazzi , ogni tanto passo di qua e rubo a man bassa
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Seconda quota TFS dal 2011
Cara AIDI, hai perfettamente ragione!!!!!. Diceva il mitico Toto' " Quello che è mio è mio, quello che è tuo, al 50% è ANCHE MIO".
Colgo l'occasione per augurarti un felice Natale e un prospero 2011 (sic!) con la speranza che al nostro xxxxxxxx, nel mangiare il panettone, possa avere una fortissima enterite acuta che lo costringa per 24 ore sul vaso .....
Con affetto Andrea
Colgo l'occasione per augurarti un felice Natale e un prospero 2011 (sic!) con la speranza che al nostro xxxxxxxx, nel mangiare il panettone, possa avere una fortissima enterite acuta che lo costringa per 24 ore sul vaso .....
Con affetto Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: La seconda quota del TFS dal 2011 - Criticita'
grazie andrea tanti auguri anche a te e a tutti i ragazzi del forum
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Seconda quota TFS dal 2011
Allego un file pervenutomi da parte del sindacato riguardante l'argomento in oggetto. Buon anno a tutti.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Seconda quota TFS dal 2011
Concordo pienamente con il collega Paolo. Al collega GEPI che ha allegato un file relativo all'oggetto, prevenuto dal sindacato, faccio presente che lo stesso presenta delle inesattezze a prescindere dalle innovazioni introdotte dalla legge 122/2010.
Saluti
Saluti
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Seconda quota TFS dal 2011
Salve a tutti e buon anno!
Sempre in merito alla seconda quota del TFS dal 2011, segnalo che sul "Giornale INPDAP" n. 24 di gennaio 2011 (si può leggere sul sito ufficiale INPDAP) è stato pubblicato un articolo reletivo all'oggetto, che ad ogni buon fine, allego al presente post.
Nell'articolo vengono segnalate le novità introdotte dalla legge 122/2010.
Saluti
ALLEGATO RIMOSSO IL 10.02.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
Sempre in merito alla seconda quota del TFS dal 2011, segnalo che sul "Giornale INPDAP" n. 24 di gennaio 2011 (si può leggere sul sito ufficiale INPDAP) è stato pubblicato un articolo reletivo all'oggetto, che ad ogni buon fine, allego al presente post.
Nell'articolo vengono segnalate le novità introdotte dalla legge 122/2010.
Saluti
ALLEGATO RIMOSSO IL 10.02.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Seconda quota TFS
Come da giornale Inpdap postato da Abal60
"Base retributiva. La retribuzione presa a base di calcolo
della seconda quota è la stessa della prima quota.
Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente
elencate dalle norme sul Tfs e non quelle
utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all’80%.
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione
è pari alla base di calcolo del contributo."
...per i titolari di posizione organizzativa in regime di ex TFS e' una gran bella fregatura!!!
"Base retributiva. La retribuzione presa a base di calcolo
della seconda quota è la stessa della prima quota.
Pertanto le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente
elencate dalle norme sul Tfs e non quelle
utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all’80%.
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione
è pari alla base di calcolo del contributo."
...per i titolari di posizione organizzativa in regime di ex TFS e' una gran bella fregatura!!!
mary- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: La seconda quota del TFS dal 2011 - Criticita'
Nella redazione dei cedolini di gennaio quindi si procede esattamente come prima? Nel mio ente un dipendente cesserà il 16 gennaio 2011, devo pertanto compilare il mod. 350P fino al 31.12 e poi un mod. TFR1 per il mese di gennai?
Grazie, Cris
Grazie, Cris
cris- Messaggi : 94
Data d'iscrizione : 22.12.10
Seconda quota TFS
Si Cris e' esattamente come scrivi.
"compilare il mod. 350P fino al 31.12 e poi un mod. TFR1 per il mese di gennaio"
"compilare il mod. 350P fino al 31.12 e poi un mod. TFR1 per il mese di gennaio"
Re: La seconda quota del TFS dal 2011 - Criticita'
Grazie Paolo per la celerità ed il prezioso supporto.
cris- Messaggi : 94
Data d'iscrizione : 22.12.10
Seconda quota TFS -
Ho visto che l'articolo sul Tfs, allegato in stralcio dal Giornale INPDAP di gennio 2011, ha avuto seguito....
A Mary segnalo che " i titolari di Posizione Organizzativa", in regime di TFS, a prescindere dalle innovazioni introdotte dalla legge 122/2010, veniva considerata utile ai fini del calcolo del TFS negli ultimi 12 mesi di servizio, la sola quota di euro 774,56 (lire 1.500.000) che rappresenta la "vecchia indennità di qualifica" corisposta agli ex 8^ livelli. Puoi trovare riscontro a quanto affermo leggendo la circolare INPDAP n. 51 di novembre 2000 che, se ricordo bene all'ultima pagina, riporta uno schema degli emolumenti su cui calcolare il trattamento di fine servizio.
A Mary segnalo che " i titolari di Posizione Organizzativa", in regime di TFS, a prescindere dalle innovazioni introdotte dalla legge 122/2010, veniva considerata utile ai fini del calcolo del TFS negli ultimi 12 mesi di servizio, la sola quota di euro 774,56 (lire 1.500.000) che rappresenta la "vecchia indennità di qualifica" corisposta agli ex 8^ livelli. Puoi trovare riscontro a quanto affermo leggendo la circolare INPDAP n. 51 di novembre 2000 che, se ricordo bene all'ultima pagina, riporta uno schema degli emolumenti su cui calcolare il trattamento di fine servizio.
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Seconda quota TFS
Ringrazio il collega Abal60 per la precisazione.
Se pero' pensiamo ad un ex 7 led poi divenuto D2 ed oggi magari in D4 con posizione di 25.000.000 di vecchie lire , or bene verranno accantonati in regime di "nuovoTFS " esattamente "zero" in quanto a suo tempo non fruiva del vecchio 1.500.000 lire.
E anche nel caso dell'ex ottavo e' 1.500.000 a comporre per la % montante TFS mentre la restante parte ad arrivare a 25.000.000 non viene considerata.
Continua a non sembrarmi giusto .
Se pero' pensiamo ad un ex 7 led poi divenuto D2 ed oggi magari in D4 con posizione di 25.000.000 di vecchie lire , or bene verranno accantonati in regime di "nuovoTFS " esattamente "zero" in quanto a suo tempo non fruiva del vecchio 1.500.000 lire.
E anche nel caso dell'ex ottavo e' 1.500.000 a comporre per la % montante TFS mentre la restante parte ad arrivare a 25.000.000 non viene considerata.
Continua a non sembrarmi giusto .
mary- Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 31.12.10
Seconda quota TFS
Concordo che non sia giusto, ma purtroppo è la nuda verità, anche in considerazione del fatto che la Posizione Organizzativa, per quanto attiene la "pensione" viene considerato elemento fisso e continuativo nella sua interezza, mentre per l'IPS è valutata parzialmente.....
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Re: La seconda quota del TFS dal 2011 - Criticita'
Invio lettera aperta del Sindacato arrivata in quiesti giorni a diversi comuni.
Non so se già ne siete a conoscenza
Ciao a tutti
Non so se già ne siete a conoscenza
Ciao a tutti
- File allegati
giacco71- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 15.12.10
Seconda quota TFS
Intanto ringrazio Giacco71 per la cortese news, che peraltro mi fa' molto piacere in quanto gia' al 19.12.2010 avevo scritto "........ tesi, secondo la quale l'innovazione introdotta dalla legge 122/2010 in merito alla seconda quota del TFS DAL 01/01/2011, segue l'articolo 2120 del c.c. ed il concetto della retribuzione dovuta per l'anno e non di base contributiva"
Mi sembra corretta l'interpretazione sindacale in quanto non e' possibile scrivere una cosa e leggerla in modo difforme.
Mi sembra corretta l'interpretazione sindacale in quanto non e' possibile scrivere una cosa e leggerla in modo difforme.
sempre tu tfr/tfs
Buonaera sono stata ssunta da un ente locale e dalla primo cedolino ho la trattenuta sul 2,5 per cento dell'80 per cento della retribuzione lorda, alla voce TFR/el. Ma è giusta questa imputazione?
Alla luce del decreto che fa tornare al TFS per noi nuovi assunti cosa dovrà succedere?
L'accantonamento al TFR per noi allora di quale percentuale sarebbe?
Alla luce di tutti questi dubbi ed incertezze pensate sia opportuno iscriversi al nuovo fonddo perseo?
Grazie.
Alla luce del decreto che fa tornare al TFS per noi nuovi assunti cosa dovrà succedere?
L'accantonamento al TFR per noi allora di quale percentuale sarebbe?
Alla luce di tutti questi dubbi ed incertezze pensate sia opportuno iscriversi al nuovo fonddo perseo?
Grazie.
Carlotta098- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 16.11.12
sempre tu tfr/tfs
Buonaera sono stata ssunta da un ente locale e dalla primo cedolino ho la trattenuta sul 2,5 per cento dell'80 per cento della retribuzione lorda, alla voce TFR/el. Ma è giusta questa imputazione?
Alla luce del decreto che fa tornare al TFS per noi nuovi assunti cosa dovrà succedere?
L'accantonamento al TFR per noi allora di quale percentuale sarebbe?
Alla luce di tutti questi dubbi ed incertezze pensate sia opportuno iscriversi al nuovo fonddo perseo?
Grazie.
Alla luce del decreto che fa tornare al TFS per noi nuovi assunti cosa dovrà succedere?
L'accantonamento al TFR per noi allora di quale percentuale sarebbe?
Alla luce di tutti questi dubbi ed incertezze pensate sia opportuno iscriversi al nuovo fonddo perseo?
Grazie.
Carlotta098- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 16.11.12
TFR
Per gli assunti post 31.12.2000 la voce presente nel cedolino e' TFR e non TFS comunque poiche' tale norma non e' mai cambuata e non era oggetto delle recenti modifiche .
Quanto esprimi e' corretto.
Quanto esprimi e' corretto.
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