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Polizia Locale - Indennità di turno e Art. 24 c.1

3 partecipanti

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Messaggio  benna65 Mer 5 Ott 2011 - 21:49

Ripropongo questo argomento in quanto io lavoratore e l'Amministrazione non la vediamo allo stesso modo.
Premesso che l'ordinamento prevede che il riposo settimanale non necessariamente deve concidere con il festivo rimane comunque un diritto sancito da norme imperative come la Costituzione (art.36) e Codice Civile (art. 2109) pertanto si giunge alla conclusione che su sette giorni uno deve essere di riposo.
A tal diritto subentra il contratto collettivo (art. 24 c.1) che prevede la possibilità di differire il riposo settimanale di regola entro 15gg e comunque non oltre il bimestre successivo e prevede una maggiorazione della retribuzione oraria del 50% e qui aggiungo io, non tanto per il disagio dovuto all'articolazione dell'orario (indennità di turno) bensì per il disagio dovuto a non aver usufruito del giorno di riposo settimanale che è ben altra cosa.
Ora, il personale della Polizia Locale lavora in turni diciamo verticali (mattina, pomeriggio, sera e notte) e poi per la domenica si creano ancora dei turni diciamo orizzontali (per esempio il personale è diviso in quattro fascie A B C D) una per ogni domenica a rotazione per tutto l'anno.
La stragrande maggioranza della realtà vede il personale lavorare dal lunedi al sabato e con essi il debito orario del nostro contratto si assolve e nessuna pretesa superiore all'indennità di turno, almeno da parte mia, per i festivi infrasettimanali "se" ricadenti nel debito orario.
Il medesimo personale poi a turno (A B C D) lavorando alla domenica oltre ad andare in esubero di ore rispetto a quanto previsto dal contratto si vedrà assegnare un riposo compensativo a scalare nella settimana successiva (da lunedi al sabato) comportando in tal modo una consecutività di giorni lavorativi da 7 (da lunedi a lunedi) a 13 (da lunedi al sabato successivo).
Ecco, la mia Amministrazione la domenica la remunera con l'indennità di turno festiva (30%) perchè siamo "turnisti", perchè l'art. 24 c.1 (50%) spetta solo agli altri dipendenti chiamati in via eccezionale al lavoro domenicale, mentre per voi è una cosa ordinaria lavorare alla domenica...
Ma, premesso che nessuna norma dell'ordinamento impone alla Polizia Locale di lavorare nei giorni festivi poichè è solo una scelta discrezionale dell'Ente, ma esistono lavoratori di serie A e serie B?
Non si fa altro che ribadire, l'indennità di turno compensa "interamente" il disagio, è vero, ma nelle ore del debito orario di 6 ore su 6 giorni, tant'è che se un giorno (in verticale) ne faccio 7 di ore questa viene remunerata con lo straordinario, e nella stessa maniera dovrà essere vista la prestazione eccedente in via orizontale rispetto al diritto al riposo settimanale nel momento in cui mi viene chiesto di lavorare il settimo giorno consecutivo! Non sto parlando della domenica in qualità di festivo, è la modalità del turno che fa diventare nella maggioranza dei casi domenica il riposo settimanale.
Ma poi, è normale che del predetto articolo contrattuale si prenda solo una parte riguardante il differimento e si trascuri la maggiorazione?
Eppure la mia Amministrazione non sente ragioni, dietro alla confusione di pareri, sentenze e così via.

Mi sfugge qualcosa nel ragionamento?


Ultima modifica di benna65 il Lun 10 Ott 2011 - 13:54 - modificato 4 volte.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 5 Ott 2011 - 23:17

Sulla materia si e' espressa la suprema corte di Cassazione , visiona il link

https://entilocali.forumattivo.it/t716-polizia-municipale-niente-cumulo-tra-turno-e-straordinario?highlight=turno

ove e' stato trattata la problematica che esponi
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Messaggio  benna65 Gio 6 Ott 2011 - 12:42

Grazie intanto della risposta, ne ero a conoscenza, ma il problema è dargli una interpretazione corretta alle frasi "soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato" e "l'art. 24 contempla, ai prime tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro" e ancora "mentre l'art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro"

Da ciò, la mia interpretazione esposta al primo post coincide perfettamente con tale orientamento, perchè:

1) Il riposo settimanale, lavorando dal lunedi al sabato, diventa la domenica (settimanale = sette giorni).
2) Il lavoro espletato alla domenica porta all'ipotesi di eccedenza (36 ore + 6).
3) Il carattere di eccezionalità e occasionalità non dipende da me ma dalla richiesta del datore di lavoro (niente e nessuno lo impone).
4) L'art. 22 non si applica all'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. (si applica quindi nelle 36 ore, dal lun. al sab.)

Da ciò discende, che dalla turnazione nulla si aggiunge all'indennità di turno per le festività infrasettimanali, ma per il lavoro effettuato alla domenica si applica solo l'art. 24 c.1. Mentre per l'Amministrazione l'articolo menzionato lo applicarebbe al giorno in cui viene assegnata la giornata di riposo per il lavoro prestato alla domenica, ma questa giornata nulla ha che vedere con il riposo settimanale sancito da norme imperative, questo è un riposo compensativo!

Infatti l'art. 24 c.1 remunera il mancato riposo settimanale con la maggiorazione del 50% + il riposo compensativo.

Affermare che il riposo compensativo sia il riposo settimanale non pare proprio corretto!

Che dite?

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Messaggio  Paolo Gros Gio 6 Ott 2011 - 22:53

La disanima effettuata non pare peregrina ancorche' non sostenuta da dottrina e giurisprudenza giuslavoristica in merito.
La debolezza della tesi risiede nel fatto che la norma ci parla di "l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo," mentre nel caso la domenica e' giorno festivo e non giorno non lavorativo.
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Messaggio  benna65 Ven 7 Ott 2011 - 4:01

A me pare che si vuol girare intorno alle parole e non si vuol ammettere l'evidenza.

La domenica essendo festivo è per definizione un giorno non lavorativo.
Qualora si voglia sostenere (sulla base del regime di turnazione) che per la Polizia Locale non lo sia, lo diventa nel momento in cui concide con il settimo giorno rispetto al turno assegnato.
Il mio ragionamento, lo ripeto, non è collegato alla domenica di per sè, ma al diritto di ogni lavoratore di avere un giorno di riposo su sette. Se ne ho lavorati sei consecutivi, il settimo è a tutti gli effetti un giorno di riposo (non per calendario, ma per espressa disposizione di norme imperative) che può certamente essere differito in un'altro giorno ma solo e soltanto nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 24 c.1
Sostenere la tesi contraria significa precludere, a chi è soggetto a turnazioni, il diritto al riposo settimanale!
Ciò che invece è stato derogato dal contratto collettivo, rispetto alla tassattività delle norme imperative, è la sola possibilità del differimento con la compensazione prevista, di certo non contiene la preclusione richiamata.


Ultima modifica di benna65 il Ven 7 Ott 2011 - 6:34 - modificato 1 volta.

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Messaggio  an.bal Ven 7 Ott 2011 - 6:21

ho letto solo velocemente i post e forse rischio di essere fuori tema, ma tempo fa ho approfondito molto la questione e un'idea forse sbagliata ma precisa me la sono fatta (e comunque da me si comportano diversamente!!).

- la scelta della articolazione dell'orario di lavoro in turni è una scelta dell'ente.
- i turni potrebbero essere anche essere previsti per 6 gg = quindi la domenica si sta tutti a casa
- nel caso di turni su 7 gg i lavoratori sono chiamati a svolgere attività lavorativa 6 gg + 1 riposo settimanale
non c'è scritto da nessuna parte che riposo sett = domenica ( al limite nemmeno per i dipendenti non turnisti )
quindi quando lavoro = indennità di turno e basta.
se per eventi eccezionali sono chiamato a lavorare nel mio giorno di riposo settimanale (che potrebbe benissimo essere diverso dalla domenica) = No turno ma maggiorazione e riposo compensativo

Mi sembra tutto abbastanza chiaro ....
la verità è che sindacalmente la polizia locale è sempre stata molto forte e spesso ha imposto l'applicazione di regole di maggior favore No

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Messaggio  benna65 Ven 7 Ott 2011 - 6:39

E' appunto quello che sto dicendo.
Se il datore di lavoro mi crea un turno in cui mi fa lavorare dal lunedi al sabato, la domenica diventa riposo automaticamente.
La prestazione in tale giorno quindi va regolata dall'art. 24 c.1 e non con l'indennità di turno, troppo comodo!

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Messaggio  Paolo Gros Ven 7 Ott 2011 - 8:07

Quoto e condivido il post di an.bal nella concettualita'.
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Messaggio  benna65 Ven 7 Ott 2011 - 9:03

Paolo Gros ha scritto:Quoto e condivido il post di an.bal nella concettualita'.
Esattamente e non si discosta per nulla dalla mia. Pare evidente però che la mia Amministrazione fa una scelta "ibrida" ossia dispone una turnazione su 6 giorni e "pretende" poi anche il servizio domenicale. Abbandonata quindi la possibilità di stare tutti a casa, l'ipotesi non può che rientrare nel 6+1 a cui, come nella sua realtà, viene applicata la maggiorazione del art. 24 c.1 e non l'indennità di turno.
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Messaggio  Paolo Gros Ven 7 Ott 2011 - 9:05

Ok Very Happy
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Messaggio  benna65 Ven 7 Ott 2011 - 9:20

Paolo Gros ha scritto:Ok Very Happy
cheers cheers cheers

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Messaggio  an.bal Ven 7 Ott 2011 - 11:41

Cool

la scelta del comune potrebbe avere un senso se il servizio richiesto la domenica è solo sporadico, coe ad esempio c'è da accompagnare la processione in giro per il paese..
in quel caso l'applicazione dell'art.24 comma 1 garantisce sia il riposo (compensativo) che una maggiorazione al 50% più alta di quella del turno festivo.

se invece il servizio la domenica è abituale, significa che i turni sono su 7 e non sei giorni. evidentemente in questo caso proprio per la rotazione equilibrata del turno il riposo settimanale può cadere anche in un banalissimo giorno feriale ... Rolling Eyes



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Messaggio  benna65 Sab 8 Ott 2011 - 6:14

Certo, "qualora" il debito orario delle 35 ore settimanali abbracci la domenica, il riposo è destinato essere il giorno feriale corrispondente al termine del suddetto debito orario. Ciò che spetta al lavoratore è il riposo settimanale o in alternativa la maggiorazione del 50% prevista per il mancato riposo settimanale. Nel mio specifico caso, l'amministrazione non può richiedere la prestazione domenicale facendo un turno che inizia dal lunedi senza retribuire la domenica con l'art. 24 c.1. Noi lavoriamo fino a 13 gg di seguito solo con l'indennità di turnazione. Questo è il succo del discorso.

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Messaggio  benna65 Dom 9 Ott 2011 - 17:57

Aggiungo pure che l'art. 24 comma 4 disponendo che "la maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione" andrebbero corrisposte entrambe le maggiorazioni visto che quella di turno compensa il disagio dell'articolazione dell'orario e l'art. 24 c.1 il mancato riposo settimanale, due istituti completamente diversi. Consapevole dei pareri contrari dell'Aran, voi che ne pensate?

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Messaggio  Paolo Gros Dom 9 Ott 2011 - 22:50

Pir essendo cio' che scrivi sensato e plausibile non e' come detto supportato dalle opinioni dell'Aran e delle varie corti dei conti , corti con le quali ogni servizio finanziario per le somme erogate deve rapportarsi.
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Messaggio  benna65 Lun 10 Ott 2011 - 17:06

In effetti bisogna prendere atto che scrivono i contratti in un modo poi le Amministrazioni seguono, non le norme contenute, ma i "pareri" che dicono l'opposto (che la stessa Aran definisce non vincolanti). Ed è una triste realtà...
Visto che siamo in argomento, vorrei sottoporre l'altra problematica relativa all'art. 24 c.2 in relazione ai festivi infrasettimanali.
Come ho affermato al primo post, se il festivo infrasettimanale ricade nel turno, per me questo va remunerato con l'indennità di turnazione, ma non nel caso opposto.
Ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione:"Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell'orario ordinario, ha diritto all'applicazione della disciplina dell'art. 24, comma 2. Infatti l'art. 24 contempla, ai prime tre commi, l'ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all'orario normale di lavoro, mentre l'art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro"
Segue inoltre parte del parere Aran W36: "nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale, al lavoratore deve essere corrisposto solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art.22, comma 5, secondo alinea; l’art.24 concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell’ipotesi del lavoro organizzato in turni"
Condivido la Cassazione (anche se non mancono le interpretazione sbagliate) boccio la parte finale dell'Aran.
Nel mio piccolo, ritengo che si dovrà tenere conto sempre del debito orario di 30 ore settimanali in virtù della presenza del festivo infrasettimanale. Tutti i dipendenti del Comune infatti in quella settimana lavoreranno 30 ore e se si vuole garantire la parità dei diritti e trattamenti dovrà essere richiesta la medesima prestazione oraria anche al personale turnista.
Pertanto viene da sè che, "qualora" il turnista abbia usufruito di una giornata di riposo in quella settimana derivante dal turno e per assolvere le 30 ore settimanali deve lavorare anche il festivo infrasettimanale, quest'ultimo verrà remunerato con l'indennità di turno. Ma ammettiamo il mio caso che, come ho detto in precedenza, ho un turno che mi parte il lunedi e termina il sabato, non si potrà pretendere che lavori 36 ore senza accedere allo straordinario, oppure ancora una volta dobbiamo rilevare che esistono lavoratori di serie A e serie B? Perchè questo sta succedendo...
Pare infatti che lavorare in turno sia una malattia piuttosto che una esigenza disposta dall'Amministrazione per garantire un miglior servizio.
L'indennità di turno va corrisposta sull'orario "normale" richiesto a tutti i dipendenti comunali (30 ore) il resto è eccedenza, sia per il geometra sia per l'agente di Polizia Locale, e l'eccedenza va remunerata con lo straordinario, per non parlare poi che fare il Natale con i propri cari non ha prezzo!

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